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Divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel 2026: calendario, orari, deroghe e sanzioni

Il calendario 2026 dei divieti per i mezzi pesanti oltre 7,5 t (DM n. 325/2025): date e orari, viaggi da e per l'estero, ADR, esenzioni, deroghe, multe e cosa si sa del 2027.

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Trattore stradale DAF XF bianco con semirimorchio frigorifero Amadori su un'autostrada tra Modena e Verona; sul frontale del semirimorchio, sotto la sigla «FRC», il cartello verde quadrato con la lettera «d»; in primo piano un guard-rail
Rab Lawrence — CC BY 2.0

Nel 2026 i veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate non possono circolare sulle strade extraurbane in 79 giornate, nelle fasce orarie fissate dal decreto ministeriale n. 325 del 12 dicembre 2025: tutte le 52 domeniche dell’anno e altri 27 giorni, elencati nell’allegato A. La domenica il divieto va dalle 09:00 alle 22:00, ma da giugno a settembre comincia alle 07:00; a luglio e agosto si aggiungono tutti i sabati, per lo più dalle 08:00 alle 16:00, e quattro venerdì dalle 16:00 alle 22:00. Per i camion che arrivano dall’estero, con i documenti richiesti, il divieto comincia quattro ore più tardi; per quelli diretti all’estero finisce due ore prima. Dal 1° ottobre alla fine dell’anno restano 16 giornate di divieto, tutte dalle 09:00 alle 22:00.

Stato al 1° ottobre 2026. Fonti: il testo firmato del decreto, diffuso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; i calendari 2026 e 2027 di Autostrade per l’Italia; gli articoli 6 e 195 del Codice della strada su Normattiva. Tutte le fonti sono state consultate il 1° ottobre 2026. Le date dell’allegato A coincidono, giorno per giorno e ora per ora, con il calendario di Autostrade per l’Italia.

Quali veicoli e quali strade

L’articolo 1 del decreto fissa il perimetro: disciplina i divieti di circolazione «dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2026 particolarmente critici per la circolazione stradale». Conta la massa complessiva massima autorizzata, non il carico del momento: il divieto vale anche per il camion che viaggia vuoto, tanto che diverse esenzioni degli articoli 7 e 8 precisano di valere «anche se circolano scarichi».

In concreto il calendario si applica:

  • agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose dell’articolo 54 del Codice della strada e alle macchine agricole dell’articolo 57;
  • ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non sono adibiti al trasporto di cose e anche se sono muniti dell’autorizzazione dell’articolo 10, comma 6, del Codice.

Non si applica, invece, ai trattori stradali che viaggiano isolati per rientrare in sede o per raggiungere il luogo di aggancio di un semirimorchio, né a quelli che, sempre isolati, sono impiegati in operazioni di trasporto intermodale e hanno i documenti dell’avvenuta riconsegna (articolo 1, comma 6, e articolo 6, comma 5).

Gli autobus non compaiono nel decreto, che riguarda i veicoli per il trasporto di cose. Le merci pericolose delle classi ADR 1 e 7 seguono invece regole proprie, anche sotto le 7,5 tonnellate.

La base giuridica è l’articolo 6, comma 1, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285): il prefetto può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose «nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario», che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con decreto. Il decreto per il 2026, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2025 con il n. 4096, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, ed è entrato in vigore il giorno stesso.

Il calendario 2026

L’allegato A elenca 79 giornate con l’ora di inizio e di fine del divieto. Le domeniche di uno stesso mese hanno sempre la stessa fascia oraria; gli altri giorni hanno orari propri.

Giornate di divieto 2026 per i veicoli per il trasporto di cose oltre 7,5 t sulle strade extraurbane (allegato A del DM n. 325 del 12 dicembre 2025).
MeseDomenicheAltri giorni
Gennaio4, 11, 18 e 25: 09:00–22:00giovedì 1°, 09:00–22:00; lunedì 5, 16:00–22:00; martedì 6, 09:00–22:00
Febbraio1°, 8, 15 e 22: 09:00–22:00–
Marzo1°, 8, 15, 22 e 29: 09:00–22:00–
Aprile5, 12, 19 e 26: 09:00–22:00venerdì 3, 14:00–22:00; sabato 4, 09:00–16:00; lunedì 6, 09:00–22:00; martedì 7, 09:00–14:00; sabato 25, 09:00–22:00
Maggio3, 10, 17, 24 e 31: 09:00–22:00venerdì 1°, 09:00–22:00; sabato 30, 09:00–14:00
Giugno7, 14, 21 e 28: 07:00–22:00martedì 2, 07:00–22:00
Luglio5, 12, 19 e 26: 07:00–22:00sabati 4, 11, 18 e 25, 08:00–16:00; venerdì 24 e 31, 16:00–22:00
Agosto2, 9, 16, 23 e 30: 07:00–22:00sabati 1° e 8, 08:00–22:00; venerdì 7 e 14, 16:00–22:00; sabato 15, 07:00–22:00; sabati 22 e 29, 08:00–16:00
Settembre6, 13, 20 e 27: 07:00–22:00–
Ottobre4, 11, 18 e 25: 09:00–22:00–
Novembre1°, 8, 15, 22 e 29: 09:00–22:00–
Dicembre6, 13, 20 e 27: 09:00–22:00martedì 8, venerdì 25 e sabato 26, 09:00–22:00

D’estate il divieto si estende ai sabati: sono vietati tutti i sabati di luglio e agosto, quelli del 1° e dell’8 agosto fino alle 22:00 e quello del 15 agosto dalle 07:00 alle 22:00. Alcune giornate sono più corte: lunedì 5 gennaio il divieto parte alle 16:00 e venerdì 3 aprile alle 14:00, mentre sabato 4 aprile termina alle 16:00, martedì 7 aprile e sabato 30 maggio alle 14:00.

Le giornate che restano nel 2026

Dal 1° ottobre 2026 restano 16 giornate, tutte dalle 09:00 alle 22:00:

  • ottobre: domeniche 4, 11, 18 e 25;
  • novembre: domeniche 1°, 8, 15, 22 e 29;
  • dicembre: domeniche 6, 13, 20 e 27, martedì 8, venerdì 25 e sabato 26.

Estero, Sardegna, Sicilia e trasporto intermodale

Gli articoli da 3 a 6 posticipano l’inizio o anticipano la fine del divieto, e in alcuni casi lo escludono del tutto, per i viaggi da e verso l’estero, la Sardegna e la Sicilia e per il trasporto intermodale. In ogni caso il veicolo deve avere a bordo la documentazione indicata (origine del viaggio, destinazione del carico, prenotazione del traghetto o del treno, a seconda del caso).

Agevolazioni previste dagli articoli 3–6 del DM n. 325 del 12 dicembre 2025.
CasoEffetto sul divietoArticolo
Veicoli provenienti dall’esteroinizio posticipato di 4 oreart. 3, c. 1
Dall’estero con un solo conducente, se il riposo giornaliero del regolamento (CE) n. 561/2006 termina dopo l’inizio del divietole 4 ore decorrono dalla fine del riposoart. 3, c. 2
Veicoli diretti all’esterofine anticipata di 2 oreart. 3, c. 3
Provenienti dalla Sardegna; in Sardegna, provenienti dal resto d’Italiainizio posticipato di 4 oreart. 4, c. 1 e 3
Diretti in Sardegnafine anticipata di 4 oreart. 4, c. 2
In Sardegna, diretti ai porti per imbarcarsi verso il resto d’Italia, con prenotazionedivieto non applicatoart. 4, c. 4
In Sicilia, provenienti dal resto d’Italia con traghetto (esclusi i viaggi con origine in Calabria via Reggio Calabria e Villa San Giovanni)inizio posticipato di 4 oreart. 5, c. 1
In Sicilia, diretti al resto d’Italia con traghetto e prenotazione (esclusi i viaggi con destinazione in Calabria via Reggio Calabria e Villa San Giovanni)divieto non applicatoart. 5, c. 2
Altri veicoli provenienti o diretti in Sicilia (norma legata al traghettamento via Reggio Calabria e Villa San Giovanni)inizio posticipato di 2 ore, fine anticipata di 2 oreart. 5, c. 3
Diretti agli interporti e terminal elencati con merci per l’estero che proseguono in trenofine anticipata di 4 oreart. 6, c. 1

Le posticipazioni degli articoli 3, 4 e 5 valgono solo «a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto» (articolo 1, comma 4). I veicoli da e per San Marino e la Città del Vaticano sono trattati come traffico nazionale (articolo 3, comma 4). Un esempio: in una domenica di luglio, con divieto dalle 07:00 alle 22:00, un camion entrato dall’estero quel giorno può circolare fino alle 11:00, mentre uno diretto all’estero può ripartire dalle 20:00.

L’articolo 6 esclude inoltre dal divieto i trasporti intermodali strada-mare diretti ai porti per le tratte marittime del decreto ministeriale 31 gennaio 2007 e quelli strada-rotaia con origine e destinazione in Italia, con la prenotazione o il titolo di viaggio per la nave o il treno; i veicoli da e per gli aeroporti che trasportano merci destinate al trasporto aereo, con i documenti di carico o di scarico; i trasporti combinati strada-rotaia e strada-mare, con la prenotazione, purché il tratto stradale iniziale o finale non superi i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione di imbarco o di sbarco.

Merci pericolose: classi ADR 1 e 7

Per le merci pericolose delle classi ADR 1 e 7 l’articolo 12 è più severo del calendario generale: il trasporto «è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo», nei giorni dell’allegato A e inoltre «dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2026».

Restano consentiti, alle condizioni del decreto, il trasporto di esplosivi per comprovate necessità di servizio con veicoli militari, delle Forze di polizia o civili commissionati dalle Forze armate, informando ogni volta la Prefettura; e, con autorizzazione prefettizia, quello di fuochi d’artificio di IV e V categoria, di merci della classe 1 per i cantieri di opere di interesse nazionale e di merci della classe 7 per esigenze sanitarie urgenti. Sui veicoli fino a 7,5 t il divieto non riguarda le spedizioni nei regimi di esenzione dell’ADR elencati (sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6 e 1.7.1.4, disposizioni speciali del capitolo 3.3, quantità limitate del capitolo 3.4, quantità esenti del capitolo 3.5); sopra le 7,5 t, per le stesse spedizioni vale solo il calendario generale. Per i combustibili liquidi e gassosi l’articolo 12 rinvia all’esenzione delle autocisterne prevista dall’articolo 7, comma 3, lettera e).

Chi può circolare: le esenzioni

L’articolo 7 esclude dal divieto, anche a veicolo scarico:

  • enti: Forze di polizia, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto, Vigili del fuoco, Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed enti territoriali;
  • servizi pubblici: acqua, gas (anche in bombole) ed energia elettrica, rifiuti alle condizioni indicate, spurgo, servizi postali e radiotelevisivi, pronto intervento degli enti gestori delle strade, altri servizi pubblici urgenti documentati;
  • categorie particolari: autocisterne per acqua a uso domestico e per latte fresco, veicoli per alimenti destinati agli animali da allevamento, autocisterne per combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e al consumo, macchine agricole (non sulle strade di tipo A e B).

Possono circolare anche i veicoli prenotati per la revisione (solo nei giorni feriali, sul percorso più breve tra la sede dell’impresa e il luogo della revisione, senza tratti autostradali), quelli che per urgenti e comprovate necessità richiedono l’intervento di un’officina con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa e quelli che rientrano alla sede dell’impresa o alla residenza del conducente, senza tratti autostradali, se all’inizio del divieto si trovano a non più di 80 km.

L’articolo 8 esenta i veicoli che trasportano esclusivamente alcune merci, anche quando circolano scarichi: forniture per il ristoro a bordo degli aerei, motori e ricambi aeronautici, forniture per la marina mercantile, giornali e periodici, prodotti per uso medico, alimenti deperibili in regime ATP, prodotti agricoli a rapido deperimento (frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non germogliati, uova da cova, miele non invasettato), sottoprodotti della macellazione, biancheria delle lavanderie industriali al servizio di strutture sanitarie e socioassistenziali. Insieme agli alimenti in regime ATP possono viaggiare, entro il 50 % del carico, prodotti complementari destinati alla ristorazione e, nei viaggi con origine e destinazione nella stessa provincia, altri prodotti alimentari. Con idonea documentazione sono esenti anche i trasporti di pulcini destinati all’allevamento, di animali destinati alla macellazione, di animali vivi provenienti dall’estero, di animali per gare autorizzate che si svolgono o si sono svolte nelle 48 ore e di api per nomadismo.

Le autocisterne per acqua e latte, i veicoli per alimenti zootecnici e i trasporti di alimenti ATP, prodotti agricoli deperibili, sottoprodotti della macellazione, prodotti complementari, pulcini, animali da macello, animali dall’estero e api devono esporre su entrambe le fiancate e sul retro un cartello verde di 0,50 × 0,40 m con la lettera «d» minuscola nera, alta 0,20 m (articolo 7, comma 5, e articolo 8, comma 3). La deroga per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (articolo 13) valeva dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 ed è scaduta.

Le autorizzazioni in deroga della Prefettura

Fuori da questi casi serve un’autorizzazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, concessa «per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza» e solo nei casi dell’articolo 9: prodotti agricoli non esenti da salvare dal deterioramento, alimenti zootecnici su veicoli non esenti, cantieri di opere di interesse nazionale a rifornimento continuo, industria a ciclo continuo, fiere e mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, trasporti eccezionali non rinviabili, veicoli dall’estero diretti ad aree di sosta o autoporti di frontiera, altri casi singoli di assoluta necessità e urgenza.

Come si chiede (articoli 10 e 11):

  • quando: almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza;
  • a chi: di norma alla Prefettura della provincia di partenza oppure a quella della provincia in cui ha sede l’impresa che esegue il trasporto; per i veicoli provenienti dall’estero, alla Prefettura della provincia di confine dove inizia il viaggio in Italia, anche tramite il committente, il destinatario o un’agenzia delegata;
  • cosa indicare: giorni o periodo, targhe, località di partenza e di arrivo con i percorsi, tipo di merce e motivo della deroga.

L’autorizzazione indica periodo di validità, targhe, percorsi e merci ammesse. Per l’industria a ciclo continuo può essere rinnovata, anche più volte, ma non oltre la fine dell’anno solare; le Prefetture di confine possono autorizzare, anche in via permanente, i veicoli dall’estero diretti alle aree di sosta o agli autoporti di frontiera. I veicoli autorizzati espongono un cartello verde con la lettera «a» minuscola, delle stesse dimensioni di quello con la «d».

Le sanzioni

Le sanzioni sono quelle dell’articolo 6 del Codice della strada. Il comma 12 punisce chi «non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3» con una sanzione da 173 a 694 euro; se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione va da 430 a 1 731 euro e si aggiungono la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi e la sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

Il comma 15 aggiunge che l’agente «intima al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiri il termine del divieto di circolazione», facendo spostare il veicolo in un luogo vicino se la sosta intralcia il traffico; durante la sosta veicolo e carico restano sotto la responsabilità del conducente. Chi non rispetta l’ordine rischia la sospensione della patente da due a sei mesi.

Gli importi sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2021, data dell’ultimo aggiornamento annotato da Normattiva. L’adeguamento biennale all’inflazione previsto dall’articolo 195, comma 3, del Codice è sospeso per gli anni dal 2023 al 2026 (legge n. 197/2022, articolo 1, comma 497, come modificato dal decreto-legge n. 200/2025); la stessa norma prevede che il decreto di aggiornamento sia adottato entro il 1° dicembre 2026 e si applichi dal 1° gennaio 2027. Per le violazioni commesse dal 2027 gli importi potranno quindi cambiare.

E il 2027?

Il decreto in vigore riguarda solo i giorni «dell’anno 2026». Per il 2027 i giorni di divieto dovranno essere fissati con un nuovo calendario del ministro, come prevede l’articolo 6 del Codice della strada; al 1° ottobre 2026 non era stato pubblicato e la pagina del calendario 2027 di Autostrade per l’Italia indicava «Divieti di transito non ancora presenti». Date e orari del 2027 non sono quindi ancora noti. Per riferimento, il calendario 2026 è stato firmato il 12 dicembre 2025 e pubblicato in Gazzetta il 31 dicembre 2025, il giorno prima della sua prima giornata di divieto.

Per confrontare le regole italiane con quelle degli altri Paesi c’è la panoramica sui divieti di circolazione dei camion in Europa; su come le soste per il divieto si combinano con le pause del conducente, la pagina sui tempi di guida e di riposo. Per i costi di viaggio in Italia: pedaggi autostradali per camion: classi e tariffe e rimborso delle accise sul gasolio per l’autotrasporto.

Risposte rapide

A che ora inizia il divieto di circolazione dei camion la domenica nel 2026?
Da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre il divieto va dalle 09:00 alle 22:00, da giugno a settembre dalle 07:00 alle 22:00. Riguarda i veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane.
Quali giorni di divieto restano dopo il 1° ottobre 2026?
Sedici giornate, tutte dalle 09:00 alle 22:00: le domeniche 4, 11, 18 e 25 ottobre, 1°, 8, 15, 22 e 29 novembre, 6, 13, 20 e 27 dicembre, più martedì 8, venerdì 25 e sabato 26 dicembre.
Un camion che arriva dall'estero deve fermarsi?
Sì, ma più tardi. Per i veicoli provenienti dall'estero, con documenti che attestano l'origine del viaggio e la destinazione del carico, il divieto inizia quattro ore dopo; per quelli diretti all'estero, con documenti che attestano la destinazione del carico, finisce due ore prima. Il posticipo vale solo se l'arrivo dall'estero avviene nel giorno di divieto.
Quanto costa la multa per chi viaggia durante il divieto?
Per il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose l'articolo 6 del Codice della strada prevede da 430 a 1 731 euro, la sospensione della patente da uno a quattro mesi e quella della carta di circolazione per lo stesso periodo; il viaggio non può proseguire fino alla fine del divieto. Sono gli importi in vigore dal 1° gennaio 2021: l'aggiornamento ISTAT è sospeso fino a tutto il 2026 e la legge prevede il prossimo dal 1° gennaio 2027.
Come si ottiene una deroga al divieto?
Con un'autorizzazione della Prefettura, da chiedere almeno dieci giorni prima della partenza, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, e solo nei casi dell'articolo 9 del decreto: per esempio prodotti agricoli non esenti da salvare dal deterioramento, industria a ciclo continuo, fiere e mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, trasporti eccezionali.
È già stato pubblicato il calendario dei divieti 2027?
No, al 1° ottobre 2026. Il decreto in vigore riguarda solo il 2026 e la pagina del calendario 2027 di Autostrade per l'Italia indicava «Divieti di transito non ancora presenti».

Fonti

  1. Decreto ministeriale n. 325 del 12 dicembre 2025 – Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2026 (testo firmato, con allegato A) — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  2. Decreto 12 dicembre 2025 – Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2026 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2025) — Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
  3. Mezzi pesanti: calendario 2026 dei divieti di circolazione stradale — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  4. Calendario divieti mezzi pesanti 2026 — Autostrade per l'Italia
  5. Calendario divieti mezzi pesanti 2027 — Autostrade per l'Italia
  6. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 6 – testo vigente — Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
  7. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 195 – testo vigente, con le note sulla sospensione dell'aggiornamento ISTAT delle sanzioni — Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)