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Rimborso accise sul gasolio per l'autotrasporto: domanda del 3° trimestre 2026, importi e invio telematico

Gasolio commerciale e art. 24-ter del TUA: chi ha diritto al rimborso, quanto vale in ogni periodo del 3° trimestre 2026, domanda dal 1° ottobre al 2 novembre e invio telematico.

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Distributore Tamoil dell'area di servizio «Laimburg Ost» sull'autostrada A22 del Brennero a Vadena, in Alto Adige, all'imbrunire: sotto la pensilina illuminata un'autocisterna e un autoarticolato telonato alle pompe, altri camion fermi sullo sfondo, un'auto scura nel piazzale e dietro la parete rocciosa della montagna
Lukas Beck — CC BY-SA 4.0

Le imprese di autotrasporto merci con veicoli da 7,5 tonnellate in su, di classe Euro 5 o superiore, e alcune imprese di trasporto persone recuperano ogni trimestre una parte dell’accisa pagata sul gasolio. Per il «gasolio commerciale» il Testo unico delle accise prevede un’aliquota di 403,22 euro per mille litri, mentre sul carburante acquistato grava l’aliquota normale: la differenza viene rimborsata come credito da compensare nel modello F24 oppure in denaro. Per il gasolio consumato dal 1° luglio al 30 settembre 2026 la dichiarazione si presenta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) dal 1° ottobre al 2 novembre 2026. Il rimborso cambia con la data del rifornimento, da 129,68 a 269,68 euro per mille litri, perché nel trimestre l’aliquota normale è stata modificata più volte. E dal 1° ottobre 2026 chi sceglie la compensazione deve inviare la dichiarazione solo per via telematica.

Stato al 6 ottobre 2026. Fonti: l’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) nel testo vigente su Normattiva, le informative trimestrali della Direzione Accise dell’ADM – l’ultima, prot. 00642547, è del 30 settembre 2026 – e le pagine dell’ADM sui benefici per il gasolio da autotrazione, consultate il 1° ottobre 2026. Il 6 ottobre 2026 sono stati verificati il decreto-legge n. 162/2026 su Normattiva, i sommari della Gazzetta Ufficiale fino al 5 ottobre e la sezione dell’ADM, che non riportava note più recenti dell’informativa del 30 settembre.

Chi ha diritto al rimborso

L’articolo 24-ter, comma 2, definisce gasolio commerciale quello impiegato da veicoli usati dal proprietario o da chi ne ha l’esclusiva disponibilità per:

  • trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio iscritti nell’apposito elenco e di imprese stabilite in altri Stati dell’Unione europea in possesso dei requisiti per la professione di trasportatore su strada;
  • trasporto di persone da parte di enti pubblici o imprese pubbliche locali di trasporto (decreto legislativo n. 422/1997), di imprese di autoservizi interregionali di competenza statale (decreto legislativo n. 285/2005), di autoservizi regionali e locali e di autoservizi regolari in ambito comunitario (regolamento (CE) n. 1073/2009).

Il comma 3 aggiunge i trasporti a fune in servizio pubblico. Restano esclusi i consumi dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore (dal 1° gennaio 2021), quelli dei veicoli merci sotto le 7,5 tonnellate e, per il trasporto di persone, quelli dei veicoli di categoria M1, cioè con non più di otto posti oltre al conducente. L’esclusione delle classi più vecchie è arrivata per gradi: Euro 0 o inferiore dal 1° gennaio 2015, Euro 2 o inferiore dal 1° gennaio 2016, Euro 3 o inferiore dal 1° ottobre 2020 ed Euro 4 o inferiore dal 1° gennaio 2021. Nella dichiarazione l’impresa attesta, con valore di dichiarazione sostitutiva, di non aver usato il gasolio per veicoli Euro 4 o inferiore. Che cosa distingue le classi Euro è spiegato nella pagina su Euro VI ed Euro 7.

Quanto si recupera

Il comma 4 fissa la regola: il rimborso è «pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I, e quella di cui al comma 1». L’aliquota del gasolio commerciale (punto 4-bis della tabella A) è rimasta a 403,22 euro per mille litri; quella normale, fissata dal 1° gennaio 2026 in 672,90 euro per mille litri, nel corso dell’anno è stata ridotta più volte con decreti-legge e decreti interministeriali: secondo le informative dell’ADM, a 472,90 euro dal 19 marzo al 22 maggio, a 572,90 euro dal 23 maggio al 6 giugno e a 622,90 euro dal 7 giugno al 3 luglio; i periodi del terzo trimestre sono nella tabella qui sotto. Per questo il rimborso va calcolato periodo per periodo. Vale inoltre un tetto: per ogni trimestre il rimborso spetta entro il limite di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo.

Rimborso per il gasolio (e per l’HVO che non soddisfa le condizioni dell’aliquota ridotta) consumato nel 3° trimestre 2026, secondo l’informativa ADM del 30 settembre 2026. Valori in euro per mille litri.
Periodo di consumoAliquota normaleRimborsoQuadro
1°–3 luglio622,90219,68A-1
4–27 luglio672,90269,68A-2
28 luglio – 17 settembre532,90129,68A-3
18–25 settembre572,90169,68A-4
26–30 settembre622,90219,68A-5

Ogni importo è la differenza tra le due aliquote: per esempio 672,90 − 403,22 = 269,68 euro. Il periodo dipende dalla data del rifornimento risultante dalla fattura del distributore o, per chi si rifornisce da un proprio impianto di distribuzione, dalla data di ricezione del gasolio indicata nel documento di accompagnamento semplificato (e-DAS). Questi ultimi hanno anche due quadri residuali per il prodotto arrivato all’impianto nel trimestre precedente ma consumato tra luglio e settembre: A-14 per il gasolio arrivato dal 1° aprile al 22 maggio 2026 e A-15 per l’HVO conforme arrivato dall’8 aprile al 10 maggio, quando l’aliquota era di 472,90 euro e il rimborso di 69,68 euro per mille litri.

Il caso dell’HVO

Il trattamento del gasolio commerciale vale anche per i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) usati tal quali al posto del gasolio. Per l’HVO che rispetta le condizioni dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43/2025 (criteri di sostenibilità e materie prime dell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001) si applica un’aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri, a sua volta ridotta in alcune settimane del trimestre. Il rimborso è quindi di 214,18 euro per mille litri dal 1° al 29 luglio, il 25 e 26 agosto, dal 6 al 10 settembre e dal 26 al 30 settembre; di 129,68 euro dal 30 luglio al 24 agosto, dal 27 agosto al 5 settembre e dall’11 al 17 settembre; di 169,68 euro dal 18 al 25 settembre (quadri da A-6 ad A-13). Se il fornitore non dà informazioni sul rispetto delle condizioni, l’ADM stabilisce che si consideri applicata «l’aliquota di accisa minore vigente nel periodo». Che cos’è l’HVO è spiegato nella pagina sull’HVO, il gasolio rinnovabile.

Dal 6 ottobre 2026 torna l’aliquota normale

Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, ha ridotto l’aliquota normale a 622,90 euro per mille litri soltanto «dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026» (articolo 1, comma 1, lettera b). Nei numeri della Gazzetta Ufficiale usciti dopo quel decreto, fino al n. 231 del 5 ottobre 2026, non compare alcun nuovo provvedimento che ridetermini l’aliquota: dal 6 ottobre si applica quindi di nuovo l’aliquota dell’allegato I del TUA, 672,90 euro per mille litri, come già dal 4 al 27 luglio. Per il gasolio consumato nel quarto trimestre il rimborso risulta perciò di 219,68 euro per mille litri dal 1° al 5 ottobre e di 269,68 euro dal 6 ottobre, salvo nuove riduzioni; periodi, importi e quadri della dichiarazione saranno indicati dall’informativa dell’ADM sul quarto trimestre.

Le finestre per la domanda nel 2026

La dichiarazione si presenta «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo» (comma 4); le date esatte sono indicate di volta in volta dall’informativa dell’ADM.

Periodi di presentazione delle dichiarazioni di rimborso che cadono nel 2026, secondo le informative ADM.
Consumi delDomandaInformativa ADM
4° trimestre 20251° gennaio – 2 febbraio 2026prot. 0846601 del 18 dicembre 2025
1° trimestre 20261°–30 aprile 2026prot. 00196676 del 27 marzo 2026
2° trimestre 20261°–31 luglio 2026prot. 00353642 del 24 giugno 2026
3° trimestre 20261° ottobre – 2 novembre 2026prot. 00642547 del 30 settembre 2026
4° trimestre 2026da gennaio 2027, il mese successivo al trimestre; date non ancora comunicatenon pubblicata al 6 ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026 la compensazione richiede l’invio telematico

L’articolo 1-ter, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, ha modificato con effetto dal 1° ottobre 2026 il comma 5 dell’articolo 24-ter. Il nuovo testo stabilisce che, per usare il credito in compensazione, la dichiarazione «è presentata esclusivamente in forma telematica», e riduce a trenta giorni il silenzio-assenso: il credito sorge con il provvedimento di accoglimento o trascorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Resta ferma, ricorda l’ADM, la facoltà dell’ufficio di annullare con provvedimento motivato l’assenso formato illegittimamente (articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 277/2000).

L’informativa del 24 giugno 2026 attribuiva la stessa modifica all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89. Quel decreto è stato poi abrogato dalla legge n. 113/2026 (articolo 1, comma 2), che ne ha fatto salvi gli effetti: la norma da citare oggi è l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 63/2026, indicato dall’informativa del 30 settembre e da Normattiva nel testo vigente dell’articolo 24-ter.

In pratica, secondo l’informativa del 30 settembre 2026:

  • chi chiede la compensazione deve usare il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e, se non è già abilitato, presentare la richiesta di adesione; queste dichiarazioni «non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea»;
  • se il sistema scarta una dichiarazione regolare per i controlli sulle targhe (per esempio una targa estera non presente in archivio), l’impresa stampa l’esito e attiva la procedura di riserva, inviando via PEC all’ufficio la dichiarazione firmata, il file «.dic» e la stampa dell’esito;
  • per il rimborso in denaro non cambia nulla: restano l’E.D.I., la PEC e, in via residuale, la dichiarazione cartacea con il file su CD-ROM, DVD o chiavetta USB.

Come si compila e si presenta la dichiarazione

Nella sezione «Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2026» del sito dell’ADM sono disponibili il software per compilare e stampare la dichiarazione, con il manuale e il tracciato record per chi prepara i file da sé, e il modello di dichiarazione in formato .xlsx e .ods. Per questo trimestre la dichiarazione ha tredici quadri, da A-1 ad A-13, uno per ogni combinazione di prodotto e periodo, più i due quadri residuali. Per ogni veicolo si indicano i litri attribuiti a ciascun quadro e i chilometri effettivamente percorsi; se un mezzo ha consumi in più periodi, i chilometri del trimestre vanno ripartiti tra i quadri con stime basate sui consumi specifici o sui rifornimenti.

La dichiarazione va all’ufficio ADM competente per la sede operativa dell’impresa (con più sedi, quello della sede legale o della principale sede operativa). Le imprese di altri Stati dell’Unione tenute a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia si rivolgono all’ufficio competente per la sede di rappresentanza; le altre all’ufficio indicato per il loro Stato nella tabella allegata all’informativa. Nella dichiarazione si sceglie se usare il credito in compensazione o chiederne la restituzione in denaro.

Gli acquisti si dimostrano con le fatture del fornitore: per i rifornimenti presso i distributori stradali la fattura elettronica deve riportare la targa del veicolo. Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: chi dichiara il falso risponde penalmente e decade dai benefici ottenuti.

Quando e come si usa il credito

Il credito si usa in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6740, «entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto» (comma 5). Per i consumi del 2° trimestre 2026 l’ADM indica come termine il 31 dicembre 2027; da quella data decorre il termine per chiedere in denaro le eccedenze non compensate, da presentare entro il 30 giugno 2028. Per il 3° trimestre 2026 l’informativa del 30 settembre non indica il termine, ma la regola è la stessa: se il credito sorge nel 2026, con l’accoglimento o trascorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, va compensato entro il 31 dicembre 2027 (per il 3° trimestre 2025 l’ADM aveva indicato il 31 dicembre 2026). A questi crediti non si applica il limite annuo di 250 000 euro per i crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007). Chi chiede l’accredito su un conto in un altro Stato dell’area dell’euro deve indicare i codici BIC e IBAN.

Cosa non si sa ancora

  • Nuove riduzioni dell’aliquota. Al 6 ottobre 2026 non era stato pubblicato alcun nuovo provvedimento dopo il decreto-legge n. 162/2026; se ne arriveranno, cambieranno i periodi e gli importi del quarto trimestre, che l’informativa dell’ADM elencherà.
  • Le date della domanda del quarto trimestre 2026. In base all’articolo 24-ter la finestra si aprirà a gennaio 2027; giorni esatti e importi saranno indicati dall’informativa dell’ADM.

Il rimborso delle accise non è l’unico beneficio legato ai costi di viaggio: per i pedaggi autostradali esiste la riduzione compensata gestita dall’Albo, spiegata in pedaggi autostradali per camion: classi e tariffe. Le giornate in cui i mezzi pesanti devono restare fermi sono nel calendario dei divieti di circolazione 2026.

Risposte rapide

Fino a quando si presenta la domanda di rimborso accise del 3° trimestre 2026?
Per il gasolio consumato dal 1° luglio al 30 settembre 2026 la dichiarazione si presenta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dal 1° ottobre al 2 novembre 2026.
Quanto vale il rimborso per mille litri nel 3° trimestre 2026?
È la differenza tra l'aliquota normale del periodo e i 403,22 euro del gasolio commerciale: 219,68 euro dal 1° al 3 luglio, 269,68 dal 4 al 27 luglio, 129,68 dal 28 luglio al 17 settembre, 169,68 dal 18 al 25 settembre e 219,68 dal 26 al 30 settembre. Per l'HVO valgono importi propri.
I camion Euro 4 hanno diritto al rimborso?
No. Dal 1° gennaio 2021 è escluso il gasolio dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore; per il trasporto merci sono esclusi anche i veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.
Si può ancora mandare la dichiarazione via PEC?
Sì, per chiedere il rimborso in denaro. Dal 1° ottobre 2026 chi vuole usare il credito in compensazione deve invece presentare la dichiarazione esclusivamente in forma telematica, con il Servizio Telematico Doganale E.D.I.: PEC e carta non sono più ammesse, salvo la procedura di riserva via PEC prevista dall'ADM quando il sistema scarta una dichiarazione regolare per i controlli sulle targhe.
Con quale codice tributo si compensa il credito nel modello F24?
Con il codice tributo 6740. Al credito non si applica il limite annuo di 250 000 euro previsto per i crediti d'imposta dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Entro quando va usato il credito?
In compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il credito è sorto. Per i consumi del 2° trimestre 2026 il termine è il 31 dicembre 2027; le eccedenze non compensate si possono chiedere in denaro entro il 30 giugno 2028.

Fonti

  1. Informativa: rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2026 (prot. 00642547 del 30-09-2026) — Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Accise
  2. Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2026 (modello di dichiarazione, informativa, software) — Agenzia delle dogane e dei monopoli
  3. Benefici per il gasolio da autotrazione — Agenzia delle dogane e dei monopoli
  4. Informativa: rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2026 (prot. 00353642 del 24-06-2026) — Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Accise
  5. Informativa: rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre 2026 (prot. 00196676 del 27-03-2026) — Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Accise
  6. Informativa: rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2025 (prot. 0846601 del 18-12-2025) — Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Accise
  7. Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), art. 24-ter – testo vigente — Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
  8. Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, art. 1 – aliquota di accisa sul gasolio fino al 5 ottobre 2026 — Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
  9. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 231 del 5 ottobre 2026 – sommario — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
  10. Decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 – nota di abrogazione (legge 25 giugno 2026, n. 113, art. 1, comma 2) — Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)