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CBAM e camion, autobus, rimorchi e ricambi: cosa è coperto e cosa si propone

Se il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE si applica oggi a camion, autobus, rimorchi e ricambi e quali codici NC aggiungerebbe dal 2028 la proposta del 2025.

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Una bisarca Scania R500 con rimorchio a timone, carica di camion bianchi nuovi senza allestimento, su una strada innevata a Jyväskylä, in Finlandia
Antti Leppänen — CC BY-SA 3.0

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE oggi non si applica a camion, trattori stradali, autobus, pullman e rimorchi, né alle parti di veicoli classificate nel capitolo 87 della nomenclatura combinata (NC). Il regolamento (UE) 2023/956 si applica alle merci elencate nel suo allegato I originarie di paesi al di fuori dell’UE e importate nel territorio doganale dell’Unione. Tale elenco, applicato nel periodo definitivo dal 1° gennaio 2026, indica per codice NC cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno; non vi figura alcun codice delle voci da 8701 a 8716. I lavori di acciaio e di alluminio che un importatore di veicoli può anche importare, come bulloni e dadi della voce 7318, sono nell’elenco qualunque sia il loro impiego. Una proposta della Commissione del 17 dicembre 2025, COM(2025) 989, aggiungerebbe dal 1° gennaio 2028 gli autoveicoli nuovi per il trasporto di merci della voce 8704, i telai con motore, i motori diesel e alcune parti di camion e rimorchi. Al 6 ottobre 2026 non era stata adottata, e il Parlamento europeo l’aveva rinviata alla sua commissione per negoziati interistituzionali.

Situazione al 6 ottobre 2026. Letti in quella data: il testo consolidato del regolamento (UE) 2023/956 del 20 ottobre 2025, che integra il regolamento (UE) 2025/2083; il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548; le pagine sul CBAM della direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale della Commissione (DG TAXUD) e le sue domande e risposte del 27 maggio 2026; la proposta COM(2025) 989 con i suoi allegati; il fascicolo 2025/0419(COD) dell’Osservatorio legislativo e la sua sintesi del voto del Parlamento; gli emendamenti approvati dal Parlamento il 15 settembre 2026; il progetto di processo verbale della sessione del Consiglio del 12 giugno 2026; e la nomenclatura combinata 2026.

Che cosa copre oggi il CBAM

Il regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023 si applica dal 1° ottobre 2023 (articolo 36, paragrafo 2). Fino al 31 dicembre 2025 gli obblighi dell’importatore erano limitati alla comunicazione (articolo 32). La DG TAXUD afferma: «The CBAM definitive regime applies from 1 January 2026.» Prima di tale inizio, il regolamento (UE) 2025/2083 dell’8 ottobre 2025, pubblicato il 17 ottobre 2025, ha modificato il testo; tra le altre modifiche ha introdotto la soglia di 50 tonnellate e fissato le scadenze del 30 settembre e l’avvio della vendita dei certificati a febbraio 2027, descritti più avanti.

L’ambito di applicazione è fissato dall’articolo 2, paragrafo 1: il regolamento «si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo», quando tali merci, o i prodotti trasformati ottenuti da esse nel regime di perfezionamento attivo, sono importati nel territorio doganale dell’Unione. L’articolo 3, punto 1, definisce «merce» come «le merci elencate nell’allegato I», e l’articolo 3, punto 4, definisce l’importazione come l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del codice doganale dell’Unione. L’origine segue le norme di origine non preferenziale (articolo 2, paragrafo 5). Le merci originarie di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nonché di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, sono escluse dall’ambito di applicazione (articolo 2, paragrafo 4, e allegato III).

L’allegato I individua le merci in base ai codici NC del regolamento (CEE) n. 2658/87. Nel testo consolidato:

  • Ghisa, ferro e acciaio: l’intero capitolo 72, eccetto le ferroleghe elencate e i cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (7204); i minerali di ferro agglomerati (2601 12 00); e, del capitolo 73, le voci da 7301 a 7311 (palancole, materiale per strade ferrate, tubi e accessori per tubi, costruzioni, serbatoi e recipienti, compresi i recipienti per gas compressi o liquefatti della 7311 00), la 7318 (viti, bulloni, dadi, ribadini, rondelle e articoli simili) e la 7326 (altri lavori di ferro o di acciaio).
  • Alluminio: le voci 7601 e da 7603 a 7614, e la 7616 (altri lavori di alluminio).
  • Cemento, energia elettrica, concimi e idrogeno: codici delle voci 2507, 2523, 2716, 2808, 2814, 2834, 3102 e 3105 e il 2804 10 00.

Il CBAM è distinto dal secondo sistema di scambio di quote di emissione dell’UE per i carburanti del trasporto su strada, descritto nella pagina su ETS2 e trasporto su strada, e non fissa alcun limite alle emissioni di CO2 di un veicolo in uso; questi limiti sono fissati per i costruttori dalle norme UE sulle emissioni di CO2 di camion e autobus.

Camion, autobus, rimorchi e ricambi oggi non sono nell’elenco

Nessuna delle voci dei veicoli figura nell’allegato I: non vi sono la 8701 (trattori, compresi i trattori stradali per semirimorchi), la 8702 (autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, che comprende autobus e pullman), la 8704 (autoveicoli per il trasporto di merci), la 8705 (autoveicoli per usi speciali, come gru-automobili e autopompe antincendio), la 8706 (telai con motore), la 8707 (carrozzerie, comprese le cabine), la 8708 (parti e accessori) né la 8716 (rimorchi, semirimorchi e loro parti). Non vi figurano neppure i motori diesel della voce 8408. Poiché gli obblighi del regolamento si riferiscono alla «merce» ai sensi dell’articolo 3, punto 1, un camion, un autobus o un rimorchio importato da fuori dell’UE nel 2026 non è una merce CBAM: l’acciaio e l’alluminio che contiene non sono dichiarati nell’ambito del CBAM, e la sua massa non rientra nella massa netta che l’articolo 2 bis somma ai fini della soglia.

Il confine è tracciato per codice NC, non per uso finale. La nota 2, lettera b), della sezione XVII della nomenclatura combinata esclude dalle voci delle parti di veicoli le «parti e forniture di impiego generale» di metalli comuni, e la nota 2 della sezione XV le definisce, tra l’altro, come gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318 e le molle e le foglie di molle. Viti, bulloni, dadi e rondelle di ferro o di acciaio sono quindi classificati nella voce 7318 anche se fabbricati per un camion, e la 7318 è nell’allegato I. Lo stesso vale per tutto ciò che è classificato nella 7326 (altri lavori di ferro o di acciaio), nella 7616 (altri lavori di alluminio) o nella 7311 00. Alla domanda se il CBAM si applichi alle merci di seconda mano, le domande e risposte della Commissione rispondono che il regolamento si applica a tutte le merci incluse nell’allegato I e immesse in libera pratica. Le molle della voce 7320, che comprendono le molle a balestra, oggi non sono nell’allegato I.

Chi paga e quando: le norme in vigore

Chi. L’articolo 4 stabilisce: «Le merci sono importate nel territorio doganale dell’Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato.» In base all’articolo 25, paragrafo 1, le autorità doganali non autorizzano l’importazione da parte di nessun altro, fatta salva l’esenzione legata alla soglia. Un importatore stabilito in uno Stato membro chiede tale qualifica prima di importare (articolo 5, paragrafo 1); un importatore che rientra nell’esenzione legata alla soglia, descritta più avanti, presenta la domanda quando prevede di superare la soglia (articolo 5, paragrafo 1 ter). Se l’importatore non è stabilito in uno Stato membro, il suo rappresentante doganale indiretto deve ottenere la qualifica, indipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato o meno in base alla soglia (articolo 5, paragrafo 2). Le domande e risposte della Commissione descrivono il dichiarante CBAM come l’importatore o il rappresentante doganale indiretto, a seconda di chi indica il numero di conto CBAM nella dichiarazione doganale. Le domande presentate entro il 31 marzo 2026 consentivano di continuare temporaneamente le importazioni fino alla decisione dell’autorità competente (articolo 17, paragrafo 7 bis).

La soglia. In base all’articolo 2 bis e al punto 1 dell’allegato VII, un importatore è esentato per un anno civile se la massa netta delle merci che importa, aggregata su tutti i codici NC, non supera 50 tonnellate. Se supera le 50 tonnellate nel corso dell’anno, è soggetto a «tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento» per tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in quell’anno (articolo 2 bis, paragrafo 2). L’esenzione non si applica all’energia elettrica né all’idrogeno (articolo 2 bis, paragrafo 4). Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione verifica che la soglia non esenti più dell’1 % delle emissioni incorporate (articolo 2 bis, paragrafo 3). La sua valutazione per il periodo dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, pubblicata il 30 settembre 2026, ha rilevato che 50 tonnellate «would exempt 0.87% of embedded emissions».

Dichiarazione e restituzione. Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato presenta una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente (articolo 6, paragrafo 1) e restituisce il numero corrispondente di certificati CBAM (articolo 22, paragrafo 1). Dal 2027 il dichiarante deve detenere, al termine di ogni trimestre, certificati corrispondenti ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno (articolo 22, paragrafo 2), a partire dalla fine del trimestre successivo a quello in cui supera la soglia (articolo 22, paragrafo 2 bis). Il numero da restituire è adeguato per tenere conto dell’assegnazione gratuita di quote EU ETS ai produttori dell’UE delle stesse merci (articolo 31), e la DG TAXUD indica che, se gli importatori possono dimostrare che un prezzo del carbonio è già stato pagato durante la produzione delle merci, l’importo corrispondente può essere detratto.

Certificati e prezzo. Dal 1° febbraio 2027 ciascuno Stato membro vende i certificati CBAM su una piattaforma centrale comune ai dichiaranti autorizzati stabiliti nel suo territorio (articolo 20, paragrafo 1). Secondo le domande e risposte della Commissione, i certificati non possono essere trasferiti né venduti a un’altra persona. Il prezzo è la media settimanale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta (articolo 21, paragrafo 1); per le emissioni dichiarate per il 2026 è la media trimestrale del trimestre di importazione (articolo 21, paragrafo 1 bis), calcolata in base al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548.

Prezzi dei certificati CBAM per le importazioni del 2026, come pubblicati dalla DG TAXUD (consultati il 6 ottobre 2026).
Trimestre di importazionePubblicazionePrezzo per certificato
1° trimestre 20267 aprile 202675,36 €
2° trimestre 20266 luglio 202675,28 €
3° trimestre 20265 ottobre 202682,32 €
4° trimestre 2026prevista per il 4 gennaio 2027non ancora pubblicato

Sanzioni. Il dichiarante che non restituisce i certificati entro il 30 settembre paga, per ogni certificato mancante, una sanzione identica a quella per le emissioni in eccesso prevista dalla direttiva EU ETS (articolo 26, paragrafo 1). Una persona diversa da un dichiarante autorizzato che introduce merci nel territorio doganale senza rispettare gli obblighi paga da tre a cinque volte tale importo per ogni certificato non restituito (articolo 26, paragrafo 2).

Che cosa aggiungerebbe la proposta del 2025

La proposta della Commissione COM(2025) 989 del 17 dicembre 2025 dichiara che «estenderà l’ambito di applicazione del CBAM a determinati prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio». La sua scheda finanziaria e digitale legislativa conta «180 codici NC supplementari». L’allegato sostituisce la tabella «Ghisa, ferro e acciaio» dell’allegato I e aggiunge una nuova tabella, «Prodotti in lega di metallo». Le righe che riguardano i veicoli stradali sono:

  • Autoveicoli per il trasporto di merci. ex 8704 21, ex 8704 22, ex 8704 23 10, ex 8704 31, ex 8704 32 10, ex 8704 41, ex 8704 42 ed ex 8704 43, ciascuna esclusi i codici a otto cifre che la NC 2026 indica come usati (per esempio 8704 22 99 e 8704 43 99); e 8704 60 00 (con propulsione unicamente a motore elettrico) e 8704 90 00 (altri), che non hanno una suddivisione tra nuovi e usati.
  • Telai e carrozzerie. 8706 00, telai con motore degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705; 8707 10, carrozzerie solo per i veicoli della voce 8703 (autovetture).
  • Parti di veicoli. 8708 40 (cambi e loro parti), 8708 70 (ruote, loro parti e accessori) e 8708 80 (sistemi di sospensione e loro parti, compresi gli ammortizzatori), ciascuna per gli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705; ed ex 8708 91, radiatori e loro parti contenenti acciaio o alluminio, descritti come destinati all’industria del montaggio di determinati veicoli.
  • Parti di rimorchi. 8716 90 90, altre parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli; ed ex 8716 80 00, altri veicoli a mano.
  • Motori e parti di motori. Cinque codici della 8408 20, motori diesel dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87: 8408 20 10, destinati all’industria del montaggio di determinati veicoli, e 8408 20 51, 8408 20 55, 8408 20 57 e 8408 20 99, in fasce di potenza che vanno da non oltre 50 kW a oltre 200 kW; 8408 90 65 e 8408 90 67, altri motori diesel nuovi di potenza superiore a 200 kW e fino a 500 kW; 8413 30, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori a pistone a combustione interna; ed ex 8421 23 00, filtri dell’olio o della benzina per motori a combustione interna, contenenti acciaio o alluminio.
  • Molle. 7320 20 89 (altre molle a elica) e 7320 90 90 (altre molle e foglie di molle), aggiunte alla tabella «Ghisa, ferro e acciaio».

Non figurano nell’elenco della Commissione i trattori stradali (8701), gli autobus e i pullman (8702), gli autoveicoli per usi speciali (8705), le carrozzerie e le cabine di camion e autobus (8707 90), i rimorchi e i semirimorchi stessi (da 8716 10 a 8716 40), le altre parti della voce 8708 come i freni (8708 30), gli assi motori (8708 50) e lo sterzo (8708 94), né le molle a balestra (7320 10).

Tre righe dell’allegato stampato non si leggono in modo univoco. Le righe ex 8704 23 10 ed ex 8704 32 10 descrivono tutti i veicoli di questo tipo rispettivamente oltre 20 tonnellate e oltre 5 tonnellate, ma nella NC 2026 i codici a otto cifre 8704 23 10 e 8704 32 10 sono le sottovoci dei veicoli appositamente costruiti per il trasporto di materiali altamente radioattivi. La descrizione della ex 8708 91 si interrompe a metà frase nella versione inglese. Questa pagina riporta i codici così come sono stampati e non risolve questi punti.

L’articolo 2 della proposta prevede che la modifica dell’allegato I si applichi «a decorrere dal 1° gennaio 2028»; il regolamento stesso entrerebbe in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Il considerando 10 prevede che la valutazione della soglia di 50 tonnellate nel 2027 debba basarsi su dati sulle importazioni che coprano le nuove merci a valle.

A che punto è la proposta

Parlamento. La commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI) ha votato il 6 luglio 2026 e la sua relazione, A10-0201/2026, è stata presentata il 9 luglio. Il 15 settembre 2026 il Parlamento ha approvato emendamenti con 464 voti favorevoli, 50 contrari e 159 astensioni e ha rinviato la questione alla commissione per negoziati interistituzionali. L’Osservatorio legislativo indica quindi il fascicolo come «Awaiting Parliament’s position in 1st reading». Gli emendamenti del Parlamento vanno oltre la Commissione per quanto riguarda i veicoli:

  • Gli emendamenti 110 e 135 aggiungono alla tabella «Ghisa, ferro e acciaio», tra l’altro, l’intero capitolo 73 e, ciascuna come voce intera, la 8704 (autoveicoli per il trasporto di merci), la 8716 (rimorchi e semirimorchi, altri veicoli non automobili, loro parti), la 8409 (parti di motori delle voci 8407 o 8408), la 8482 (cuscinetti a sfere o a rulli) e la 8483 (alberi di trasmissione, ingranaggi e cambi).
  • L’emendamento 83 aggiunge codici a otto cifre, tra cui gli autoveicoli per il trasporto di merci con motore ad accensione a scintilla e motore elettrico, nuovi o per materiali altamente radioattivi (8704 51, 8704 52), le carrozzerie per trattori, autobus, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (8707 90 10 e 8707 90 90), 27 codici della voce 8708 (paraurti, finestrini, altre parti della carrozzeria, freni, assi motori e portanti, silenziatori e tubi di scappamento, frizioni, sterzo e altre parti), dieci codici della voce 8716 (roulotte, rimorchi cisterna, rimorchi per materiali altamente radioattivi, rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto di merci, altri rimorchi, nonché telai, carrozzerie e assi di rimorchi), i sedili per autoveicoli (9401 20 00), le molle a balestra (7320 10 11, 7320 10 19, 7320 10 90) e i motori diesel per trattori agricoli o forestali a ruote (8408 20 31, 8408 20 35, 8408 20 37).
  • Un nuovo allegato II bis fisserebbe la soglia a «5 tonnellate di massa netta per i prodotti di alluminio».

Gli emendamenti del Parlamento non modificano la data di applicazione. Non elencano i trattori stradali (8701), gli autobus e i pullman (8702) né gli autoveicoli per usi speciali (8705). I rimorchi e i semirimorchi usati (8716 39 80) non sono tra i codici a otto cifre del Parlamento, ma l’inclusione dell’intera voce 8716 li comprenderebbe.

Consiglio. Il progetto di processo verbale della sessione del Consiglio (Economia e finanza) del 12 giugno 2026, documento ST 10684/26, registra sul regolamento: «Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul summenzionato regolamento.» La documentazione pubblica del Consiglio relativa al 12 giugno 2026 non elenca i codici e non indica la data di applicazione, per cui questa pagina non riporta alcuna posizione del Consiglio su alcun codice.

Al 6 ottobre 2026 il fascicolo della procedura non riportava alcun accordo provvisorio né alcun atto adottato, per cui i codici che si applicheranno, e da quando, dipendono dal testo che i colegislatori adotteranno alla fine.

Codici NC relativi ai veicoli e loro stato rispetto al CBAM al 6 ottobre 2026: in vigore (regolamento (UE) 2023/956, allegato I), proposti dalla Commissione (COM(2025) 989, applicabili dal 1° gennaio 2028) e modificati dal Parlamento (emendamenti del 15 settembre 2026). Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale il 12 giugno 2026, ma la documentazione pubblica del Consiglio relativa al 12 giugno 2026 non elenca i codici, per cui la tabella non ha una colonna per il Consiglio.
Codice NCChe cosa copreIn vigore oggiProposta della CommissioneEmendamenti del Parlamento
da 8701 21 a 8701 29Trattori stradali per semirimorchiNon copertoNon elencatoNon elencato
8702Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più (autobus, pullman)Non copertoNon elencatoNon elencato
da 8704 21 a 8704 43Autoveicoli per il trasporto di merci con motore diesel o a benzina, o ibridi dieselNon copertoVeicoli nuovi elencati; sottovoci degli usati escluseIntera voce 8704 elencata, usati compresi
8704 51, 8704 52Autoveicoli per il trasporto di merci, motore a benzina e motore elettricoNon copertoNon elencatoAggiunto; compreso anche nell’intera voce 8704
8704 60 00Autoveicoli per il trasporto di merci con solo motore elettricoNon copertoElencatoMantenuto; compreso anche nell’intera voce 8704
8705Autoveicoli per usi specialiNon copertoNon elencatoNon elencato
8706 00Telai con motoreNon copertoElencatoMantenuto
8707 90Carrozzerie, comprese le cabine, per veicoli diversi dalle autovettureNon copertoNon elencato (solo 8707 10, carrozzerie di autovetture)Aggiunto (8707 90 10, 8707 90 90)
8708 40, 8708 70, 8708 80, ex 8708 91Cambi, ruote, sospensioni, radiatoriNon copertoElencatoMantenuto
8708 10, 22, 29, 30, 50, 92, 93, 94, 99Paraurti, finestrini, parti della carrozzeria, freni, assi, scarichi, frizioni, sterzo, altre partiNon copertoNon elencatoAggiunto (27 codici a otto cifre)
8716 31 00, 8716 39 (nuovi), 8716 40 00Rimorchi e semirimorchiNon copertoNon elencatoAggiunto; voce 8716 elencata anche nel suo complesso
8716 90 10, 30, 50Telai, carrozzerie, assi di rimorchiNon copertoNon elencatoAggiunto
8716 90 90Altre parti di rimorchi e semirimorchiNon copertoElencatoMantenuto; compreso anche nell’intera voce 8716
8408 20Motori diesel per veicoli del capitolo 87Non coperto8408 20 10, 51, 55, 57, 99 elencatiAggiunge 8408 20 31, 35, 37 (motori per trattori agricoli o forestali)
7318Viti, bulloni, dadi, rondelle di ferro o di acciaioCopertoRestaResta
7320Molle, comprese le molle a balestraNon coperto7320 20 89 e 7320 90 90 elencatiAggiunge le molle a balestra (7320 10) e altri codici di molle; elencato anche l’intero capitolo 73
7326, 7616Altri lavori di ferro o di acciaio; di alluminioCopertoRestaResta
9401 20 00Sedili per autoveicoliNon copertoNon elencatoAggiunto

Che cosa significa per chi importa un veicolo o ricambi

Questi sono gli obblighi e i limiti secondo i testi al 6 ottobre 2026:

  • Un veicolo completo. Un camion, un trattore stradale, un autobus, un pullman, un autoveicolo per usi speciali o un rimorchio importato nell’UE da un paese terzo nel 2026 non è una merce CBAM. Non comporta alcuna autorizzazione, dichiarazione o certificato CBAM, e la sua massa non conta ai fini delle 50 tonnellate. Omologazione e dazi doganali sono questioni distinte, trattate nella pagina sui nuovi marchi di camion che entrano in Europa.
  • Parti di veicoli del capitolo 87 e motori della 8408. Non sono merci CBAM nel 2026.
  • Lavori di acciaio e di alluminio con codici dell’allegato I. Bulloni, dadi e altri articoli classificati nella 7318, 7326, 7616 o in un altro codice dell’allegato I contano ai fini delle 50 tonnellate dell’importatore per l’anno civile. Oltre tale massa l’importatore ha bisogno della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, presenta la dichiarazione entro il 30 settembre dell’anno successivo e restituisce i certificati per le emissioni incorporate in tutte queste merci di quell’anno. Se l’importatore non è stabilito nell’UE, il suo rappresentante doganale indiretto deve avere tale qualifica qualunque sia la massa (articolo 5, paragrafo 2).
  • A far scattare gli obblighi è l’immissione in libera pratica. L’importazione ai fini del CBAM è l’immissione in libera pratica (articolo 3, punto 4); la circolazione delle merci in un regime di transito come il T1 e l’NCTS è un regime doganale diverso.
  • Dal 1° gennaio 2028, se adottata come proposto. Gli autoveicoli nuovi per il trasporto di merci della 8704, i telai della 8706 00, i cambi, le ruote, le sospensioni e alcuni radiatori della 8708, le altre parti di rimorchi della 8716 90 90 e i cinque codici di motori diesel della 8408 20 elencati diventerebbero merci CBAM, con le stesse norme su autorizzazione, dichiarazione e certificati. Gli emendamenti del Parlamento aggiungerebbero altre parti di camion, autobus e rimorchi e i rimorchi completi; i trattori stradali e gli autobus non figurano né nell’elenco della Commissione né in quello del Parlamento. La documentazione pubblica del Consiglio relativa al 12 giugno 2026 non elenca i codici.

Risposte rapide

Il CBAM si applica a camion e autobus?
Oggi no. Il regolamento (UE) 2023/956 si applica alle merci elencate nel suo allegato I, e tale elenco comprende, per codice NC, cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno; non vi figura alcun codice delle voci da 8701 a 8716, per cui un camion, un trattore stradale, un autobus, un pullman o un rimorchio importato da fuori dell'UE non è una merce CBAM. La proposta della Commissione COM(2025) 989 aggiungerebbe dal 1° gennaio 2028 gli autoveicoli nuovi per il trasporto di merci della voce 8704 e i telai con motore (8706 00), ma non i trattori stradali (8701), gli autobus e i pullman (8702) né i rimorchi completi (8716). Al 6 ottobre 2026 la proposta non era stata adottata.
I ricambi di camion e rimorchi rientrano nel CBAM?
Le parti classificate nel capitolo 87, come quelle della voce 8708 o della sottovoce 8716 90, oggi non sono nell'allegato I. I lavori di acciaio e di alluminio classificati nei codici dell'allegato I sono coperti qualunque sia il loro uso: viti, bulloni, dadi e rondelle di ferro o di acciaio rientrano nella voce 7318 anche se fabbricati per un camion, perché la NC li tratta come parti e forniture di impiego generale. La proposta del 2025 aggiungerebbe dal 1° gennaio 2028 i cambi (8708 40), le ruote (8708 70), le sospensioni (8708 80), alcuni radiatori (ex 8708 91), le altre parti di rimorchi (8716 90 90) e i motori diesel per i veicoli del capitolo 87 (cinque codici della 8408 20). Gli emendamenti del Parlamento del 15 settembre 2026 aggiungerebbero inoltre freni, assi, sterzo, telai, carrozzerie e assi di rimorchi, e altro ancora. La documentazione pubblica del Consiglio relativa al 12 giugno 2026 non elenca i codici del suo orientamento generale.
Che cos'è la soglia di 50 tonnellate del CBAM?
In base all'articolo 2 bis e all'allegato VII del regolamento (UE) 2023/956, un importatore è esentato dagli obblighi CBAM in un anno civile se la massa netta delle merci CBAM che importa, sommata su tutti i codici NC, non supera 50 tonnellate. Una volta superate le 50 tonnellate, tutti gli obblighi si applicano a tutte le merci importate in quell'anno. La soglia non si applica all'energia elettrica né all'idrogeno. La valutazione della Commissione pubblicata il 30 settembre 2026 ha rilevato che la soglia di 50 tonnellate esenterebbe lo 0,87 % delle emissioni incorporate, al di sotto del limite dell'1 %.
Quando sono in vendita i certificati CBAM e chi li paga?
Gli Stati membri vendono i certificati CBAM su una piattaforma centrale comune dal 1° febbraio 2027 (articolo 20, paragrafo 1). L'acquirente è il dichiarante CBAM autorizzato, cioè l'importatore o il suo rappresentante doganale indiretto. Entro il 30 settembre di ogni anno, per la prima volta il 30 settembre 2027 per le importazioni del 2026, il dichiarante presenta una dichiarazione CBAM e restituisce certificati per le emissioni incorporate nelle merci. Per le importazioni del 2026 il prezzo è la media del trimestre di importazione: 75,36 € per il primo trimestre, 75,28 € per il secondo e 82,32 € per il terzo; dal 2027 è calcolato su base settimanale.
Il CBAM si applicherebbe ai camion usati?
Oggi nessun obbligo CBAM si applica ad alcun camion. Nella proposta del 2025, le righe relative agli autoveicoli per il trasporto di merci delle sottovoci da 8704 21 a 8704 43 escludono i codici a otto cifre che la nomenclatura combinata 2026 indica come usati, come 8704 22 99 e 8704 43 99, per cui quelle righe coprono i veicoli nuovi. Le righe 8704 60 00 (veicoli con propulsione unicamente a motore elettrico) e 8704 90 00 non hanno nella NC una suddivisione tra nuovi e usati. Gli emendamenti del Parlamento del 15 settembre 2026 elencherebbero la voce 8704 nel suo complesso.
Quando si applicherebbe il CBAM a camion e ricambi per rimorchi?
La proposta COM(2025) 989 del 17 dicembre 2025 prevede che la sua estensione dell'allegato I si applichi dal 1° gennaio 2028. Il 15 settembre 2026 il Parlamento ha approvato emendamenti che non modificano tale data e ha rinviato la questione alla sua commissione per negoziati interistituzionali. Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale il 12 giugno 2026; la documentazione pubblica del Consiglio relativa a quella sessione non ne espone il contenuto. Al 6 ottobre 2026 il fascicolo della procedura 2025/0419(COD) non riportava né un accordo provvisorio né un atto adottato.

Fonti

  1. Regulation (EU) 2023/956 of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism — consolidated text of 20 October 2025 (after Regulation (EU) 2025/2083) — EUR-Lex, European Union
  2. Regulation (EU) 2025/2083 of 8 October 2025 amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism — OJ L, 2025/2083, 17 October 2025 — EUR-Lex, European Union
  3. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2548 of 10 December 2025 on the calculation and publication of the price of CBAM certificates — OJ L, 2025/2548, 22 December 2025 — EUR-Lex, European Union
  4. Proposal COM(2025) 989 final of 17 December 2025 amending Regulation (EU) 2023/956 as regards the extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures, with Annexes 1 to 3 — European Commission (EUR-Lex)
  5. Procedure file 2025/0419(COD): Carbon Border Adjustment Mechanism, extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures (status read on 6 October 2026) — European Parliament, Legislative Observatory
  6. Summary of the amendments adopted by Parliament on 15 September 2026, T10-0276/2026 (procedure 2025/0419(COD)) — European Parliament, Legislative Observatory
  7. P10_TA(2026)0276 — Amendments adopted by the European Parliament on 15 September 2026 on proposal COM(2025)0989 — European Parliament
  8. Draft minutes of the Council (Economic and Financial Affairs) of 12 June 2026 — document ST 10684/26 of 25 June 2026 — Council of the European Union
  9. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926 of 22 September 2025 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 — the Combined Nomenclature applying from 1 January 2026 — EUR-Lex, European Union
  10. CBAM definitive regime (page read on 6 October 2026) — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union
  11. Price of CBAM certificates — quarterly prices for 2026 (page read on 6 October 2026) — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union
  12. CBAM communication and news — including the de minimis threshold assessment of 30 September 2026 — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union
  13. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Questions and Answers, last updated 27 May 2026 — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union