Dati ufficiali sui consumi di carburante dei camion nell'UE: che cosa viene comunicato e pubblicato
Come l'UE registra il consumo di carburante dei camion nuovi: valori simulati per ogni veicolo, un registro pubblico con alcuni campi esclusi e medie annue in g di CO2 per tonnellata-km.

Il consumo ufficiale di carburante di un camion nuovo nell’Unione europea è un valore simulato. I costruttori determinano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi con lo strumento di simulazione della Commissione, VECTO, per carichi, carburanti e profili di utilizzo specifici, e comunicano alla Commissione i dati di ogni veicolo nuovo. I dati sono monitorati dal 2019, prima in base al regolamento (UE) 2018/956 e, dal 1° luglio 2024, in base al regolamento (UE) 2019/1242 modificato dal regolamento (UE) 2024/1610. L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) gestisce il registro centralizzato per conto della Commissione e lo pubblica escludendo alcune voci. Il dato che la Commissione adotta per tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione è una media delle emissioni di CO2 in grammi per tonnellata-chilometro, non in litri: 52,3 g/tkm per il periodo di riferimento del 2021 e 35,2 g/tkm per quello del 2024, un valore che la stessa decisione della Commissione definisce non più direttamente comparabile con gli anni precedenti.
Situazione al 27 ottobre 2026. Letti in quella data: il regolamento (UE) 2018/956 nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2018, abrogato dal 1° luglio 2024; il regolamento (UE) 2024/1610 nel testo pubblicato il 6 giugno 2024; le decisioni di esecuzione (UE) 2024/2165, (UE) 2025/792, (UE) 2025/1786 e (UE) 2026/1815 della Commissione per i periodi di riferimento dal 2021 al 2024; la pagina della Commissione su autocarri, autobus e pullman, aggiornata l’ultima volta il 30 gennaio 2026; e la pagina dell’insieme di dati dell’AEA, modificata l’ultima volta il 25 settembre 2026.
Che cos’è il dato ufficiale di un camion
La pagina della Commissione su autocarri, autobus e pullman afferma che i costruttori «determine CO2 emissions and fuel consumption of both new heavy-duty motor vehicles and new trailers, in accordance with Certification Regulations (EU) 2017/2400 and 2022/1362» (determinano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sia dei veicoli pesanti a motore nuovi sia dei rimorchi nuovi, in conformità dei regolamenti di certificazione (UE) 2017/2400 e 2022/1362) e che i valori «are simulated using the VECTO tool» (sono simulati con lo strumento VECTO). Descrive VECTO come un software che li determina «for specific loads, fuels, and mission profiles (e.g. long haul, regional delivery, urban delivery, etc.), based on data from relevant vehicle components» (per carichi, carburanti e profili di utilizzo specifici, ad esempio lungo raggio, distribuzione regionale, distribuzione urbana ecc., sulla base dei dati dei pertinenti componenti del veicolo). I dati di ingresso, i profili di utilizzo e i file in cui sono registrati i risultati sono spiegati nella pagina su che cos’è VECTO.
Il regolamento (UE) 2018/956 elencava i dati che i costruttori dovevano comunicare per ogni veicolo nuovo (allegato I, parte B, punto 2). I parametri e i risultati della simulazione erano indicati «per ogni combinazione profilo di utilizzo/carico/carburante». Nella versione adottata nel 2018 l’elenco comprendeva queste voci relative alla simulazione, al carburante e alla CO2:
| Voce | Parametro per il monitoraggio | Unità o valori |
|---|---|---|
| 56 | Profilo di utilizzo | lungo raggio, lungo raggio [sistema modulare europeo] regionale, regionale (sistema modulare europeo), urbano, municipale, edilizia |
| 57 | Carico (quale definito nello strumento di simulazione) | kg |
| 58 | Tipo di carburante | diesel/benzina/GPL/GNC/… |
| 68 | Emissioni di CO2 | g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km |
| 69 | Consumo di carburante | g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km, l/100 km, l/t-km, l/p-km, l/m³-km, MJ/km, MJ/t-km, MJ/p-km, MJ/m³-km |
| da 75 a 78 | Emissioni massiche di CO2 del motore e consumo di carburante del motore nella prova WHTC e nella prova WHSC | g/kWh |
Le note a piè di pagina del regolamento sciolgono le sigle: EMS è il sistema modulare europeo della direttiva 96/53/CE del Consiglio, WHTC il World Harmonized Transient Driving Cycle e WHSC il Worldwide Harmonised Steady state Cycle. I valori del motore sono tratti dall’addendum all’appendice 5 o 7 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, il regolamento della Commissione sulle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI). La pagina della Commissione scrive per esteso due delle unità là dove definisce un veicolo a emissioni zero dotato di motore a combustione interna come un veicolo «emitting less than 3g CO2 per tonne-km or 1g CO2 per person-km» (che emette meno di 3 g di CO2 per tonnellata-km o 1 g di CO2 per persona-km).
La revisione del 2024 ha cambiato la forma dell’elenco. In base all’allegato IV, parte B, aggiunto dal regolamento (UE) 2024/1610, ciascun dichiarante trasmette, per i veicoli per i quali è tenuto a produrli, il file dei registri del costruttore e, per i veicoli della categoria M, anche il file di informazioni relative al veicolo, insieme a informazioni supplementari che comprendono ancora le emissioni massiche di CO2 e il consumo di carburante del motore nella prova WHTC e nella prova WHSC (voci da 75 a 78). Il considerando 48 del regolamento modificativo enuncia entrambi i cambiamenti: l’obbligo di comunicazione «dovrebbe essere esteso e spettare, oltre che ai costruttori, ai soggetti che effettuano la suddetta determinazione», e «Tra i dati da comunicare dovrebbe figurare il file dei registri del costruttore.» L’articolo 13 ter parla ora di «costruttori o altri soggetti cui spetta la determinazione delle emissioni di CO2 del veicolo pesante».
Chi comunica i dati, e da quando
Nel registro confluiscono due insiemi di dati. La pagina dell’insieme di dati dell’AEA lo dice in due frasi: «Member States report trucks, buses and trailers registered in their territory. Manufacturers report trucks of specific types that are subject to certification requirements.» (Gli Stati membri comunicano i camion, gli autobus e i rimorchi immatricolati nel loro territorio. I costruttori comunicano i camion di tipi specifici soggetti a requisiti di certificazione.)
Nella versione adottata, il regolamento (UE) 2018/956 prevedeva che gli Stati membri monitorassero, «A decorrere dal 1° gennaio 2019», i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione (articolo 4, paragrafo 1): il numero di identificazione del veicolo, il nome del costruttore, la marca, il codice della carrozzeria e le voci del certificato di conformità relative al motopropulsore (allegato I, parte A). L’ambito di applicazione comprendeva i veicoli delle categorie M1, M2, N1 ed N2 con massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, tutti i veicoli delle categorie M3 ed N3 e i veicoli delle categorie O3 e O4 (articolo 2). Le categorie sono spiegate nella pagina categorie di veicoli M, N e O. Per i costruttori gli anni di inizio dipendevano dal gruppo di veicoli:
| Categoria | Gruppi di veicoli | Monitoraggio dal | Comunicazione dal |
|---|---|---|---|
| N2 | 1 e 2 | 2020 | 2021 |
| N3 | 3 | 2020 | 2021 |
| N3 | 4, 5, 9 e 10 | 2019 | 2020 |
| N3 | 11, 12 e 16 | 2020 | 2021 |
| N1, M1, M2, M3, O3, O4 | — | — | — |
Il regolamento non è rimasto nella versione adottata. Lo ha modificato il regolamento (UE) 2019/1242, come ne riporta il titolo, e il regolamento (UE) 2024/1610 lo ha abrogato e, nelle parole della Commissione, «integrated monitoring and reporting requirements for Member States and manufacturers» (ha integrato le prescrizioni di monitoraggio e comunicazione per gli Stati membri e i costruttori) nel regolamento (UE) 2019/1242. In tale testo gli Stati membri e i costruttori o gli altri soggetti comunicano i dati entro il 30 settembre di ogni anno per il periodo di riferimento dal 1° luglio al 30 giugno (articolo 13 bis, paragrafo 1, e articolo 13 ter, paragrafo 1), e la tabella di comunicazione dell’allegato IV, parte B, ha righe per tutti i veicoli delle categorie N, M e O. I dati di immatricolazione elencati nel testo del 2024 comprendono anche le emissioni specifiche di CO2 del veicolo e il suo valore medio del carico utile come riportati nel certificato di conformità (allegato IV, parte A, lettere l) e m)).
Dove sono pubblicati i dati
L’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/956 prevedeva che la Commissione tenesse un «Registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti», gestito dall’AEA per suo conto. L’articolo 13 quater del regolamento (UE) 2019/1242, inserito nel 2024, mantiene allo stesso modo un registro centralizzato, ed entrambi i testi lo rendono pubblico con le eccezioni elencate. La pagina della Commissione afferma che l’AEA «makes this data - along with other relevant technical information, such as aerodynamic drag - publicly available on behalf of the Commission» (rende pubblici questi dati, insieme ad altre informazioni tecniche pertinenti come la resistenza aerodinamica, per conto della Commissione).
L’AEA pubblica il registro come insieme di dati «Monitoring of CO2 emissions from heavy-duty vehicles - Regulation (EU) 2018/956» (monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti – regolamento (UE) 2018/956), con codice prodotto DAT-251. Il 27 ottobre 2026 la sua pagina elencava un solo insieme di dati corrente, per i periodi di riferimento dal 2019 al 2023, pubblicato il 29 aprile 2025 nei formati CSV, testo e SQL, con una definizione delle tabelle, un «HDV TableViewer», un file CSV compresso indicato come 280Mb e uno non compresso indicato come 3Gb. Gli insiemi di dati precedenti, quello dal 2019 al 2022, pubblicato il 22 marzo 2024, e quello dal 2019 al 2021, sono elencati come sostituiti o ad accesso limitato. La pagina afferma che i periodi di riferimento «run from 1st July to 30 June the following year» (vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo), con l’eccezione della prima comunicazione. Nel testo del 2024 l’allegato V, punto 3.2, prevede che i dati sui veicoli immatricolati nel precedente periodo di riferimento siano «resi pubblici entro il 30 aprile di ogni anno».
| Dati | Testo del 2018 | Testo del 2024 |
|---|---|---|
| Numero di identificazione del veicolo | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Nome e indirizzo, e marca, dei costruttori di cambio, assi e pneumatici | Non pubblicati | Non pubblicati |
| Valore di resistenza aerodinamica (CdxA) | Pubblicato per intervalli | Pubblicato per intervalli |
| Modelli di motore, cambio, retarder, convertitore di coppia, rinvio angolare, asse e resistenza aerodinamica | Voci non previste | Non pubblicati |
| Il file .vsum con i risultati aggregati per profilo di utilizzo simulato e condizione di carico | Voce non prevista | Non pubblicato |
Gli intervalli sono 24 fasce del valore CdxA in metri quadrati, da A1, da 0,00 a meno di 3,00 m², ad A24, da 8,77 a meno di 9,21 m², identiche nei due testi. Il considerando 13 del regolamento (UE) 2018/956 ne spiega le ragioni: «I dati sensibili, in termini di riservatezza dei dati personali e di concorrenza leale, dovrebbero essere esclusi dalla pubblicazione», taluni dati relativi alle prestazioni aerodinamiche vanno resi pubblici «sotto forma di intervalli di valori per tenere conto delle considerazioni sulla concorrenza leale», e i dati comunicati «dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico in modo gratuito e facilmente accessibile». L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1242, come sostituito nel 2024, conferisce alla Commissione il potere di modificare con atto delegato il punto 3.2 dell’allegato V «aggiungendo le nuove voci che sono state aggiunte al registro centralizzato».
Perché i dati sono pubblici
I considerando del regolamento (UE) 2018/956 ne enunciano lo scopo. Le imprese di trasporto, afferma il considerando 8, sono in larga parte piccole e medie imprese che non avevano ancora accesso a informazioni standardizzate «per valutare le tecnologie mirate al risparmio di carburante o per confrontare i veicoli pesanti», mentre le loro spese di carburante «equivalgono a circa un quarto dei loro costi operativi». Il considerando 9 chiede che le informazioni siano rese pubbliche «per consentire a tutti gli operatori dei trasporti di prendere decisioni informate al momento di procedere a un acquisto e garantire il massimo livello di trasparenza», e aggiunge: «Tutti i costruttori di veicoli pesanti sarebbero così in grado di confrontare le prestazioni dei loro veicoli con quelli di altre marche.» Tra gli utilizzatori cita anche i responsabili politici a livello di Unione e di Stati membri. La pagina della Commissione attribuisce ai veicoli pesanti «more than a quarter of greenhouse gas (GHG) emissions from road transport in the EU» (più di un quarto delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) del trasporto stradale nell’UE) e «over 6% of total EU GHG emissions» (oltre il 6% delle emissioni totali di GHG dell’UE). Il posto del carburante tra gli altri costi di un trattore stradale per il lungo raggio è trattato nella pagina costi di esercizio del trattore stradale.
Il dato per tutti i veicoli pesanti nuovi
Per ciascuno dei periodi di riferimento dal 2021 al 2024 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, con un elenco di valori per costruttore e, all’articolo 4, un unico valore per tutti i costruttori insieme: «le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione». La pagina della Commissione definisce il periodo di riferimento di un dato anno come quello che va «from 1 July of that year to 30 June of the following year» (dal 1° luglio di tale anno al 30 giugno dell’anno successivo).
| Periodo di riferimento dell’anno | Decisione di esecuzione | Adottata il | Sulla base dei dati disponibili al | Costruttori destinatari | Media, g/tkm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | (UE) 2024/2165 | 1° luglio 2024 | 20 marzo 2024 | 9 | 52,3 |
| 2022 | (UE) 2025/792 | 24 aprile 2025 | 12 settembre 2024 | 10 | 48,8 |
| 2023 | (UE) 2025/1786 | 9 settembre 2025 | 26 giugno 2025 | 11 | 46,7 |
| 2024 | (UE) 2026/1815 | 24 luglio 2026 | 2 luglio 2026 | 11 | 35,2 |
I quattro valori sono espressi in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro; nessuna delle decisioni indica un valore di consumo di carburante. Anche la loro base è diversa. Le decisioni relative agli anni dal 2021 al 2023 si basano sui dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 (considerando 1 e 2) e applicano la formula dell’allegato I, punto 2.7, del regolamento (UE) 2019/1242. La decisione relativa al 2024 applica la formula del punto 2.7.1 ai dati comunicati da tutti i costruttori per i veicoli dei sottogruppi 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH (considerando 4). Il suo considerando 5 afferma che, poiché il regolamento (UE) 2024/1610 ha ampliato l’ambito di applicazione e dal periodo di riferimento del 2024 le quote dei sottogruppi sono calcolate sull’ambito ampliato, i suoi valori medi «non sono più direttamente comparabili ai valori stabiliti nelle decisioni riguardanti i periodi di riferimento degli anni precedenti». Le prime tre decisioni affermano inoltre che la Commissione «potrebbe dover aggiornare i dati pubblicati nella presente decisione» qualora ricevesse dati supplementari tali da incidere sui risultati dei calcoli (considerando 6). I valori per costruttore relativi al 2024 sono elencati, insieme alle norme sulla CO2 stesse, nella pagina sulle norme UE sulle emissioni di CO2 di camion e autobus.
L’analisi annuale nel testo del 2018
Nella versione adottata, il regolamento (UE) 2018/956 prevedeva anche un’analisi. L’articolo 10, paragrafo 1, recitava: «Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale con un’analisi dei dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per l’anno civile precedente.» A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, l’analisi doveva indicare, come minimo, «le prestazioni del parco veicoli pesanti dell’Unione nonché quello dei singoli Stati membri e dei singoli costruttori in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO2, per ogni gruppo di veicoli pesanti secondo le combinazioni profilo di utilizzo, carico e carburante» e, se disponibili, tenere conto dei dati sulla diffusione di tecnologie nuove e avanzate per la riduzione delle emissioni di CO2 e dei gruppi propulsori alternativi e comprendere un’analisi dei risultati delle prove di verifica su strada. La Commissione doveva redigerla con il sostegno dell’AEA (articolo 10, paragrafo 3).
Il regolamento (UE) 2024/1610 ha abrogato il regolamento (UE) 2018/956 «con effetto a decorrere dal 1° luglio 2024» e dispone che i riferimenti a quest’ultimo si leggano secondo una tavola di concordanza, aggiunta al regolamento (UE) 2019/1242 come allegato VI (articolo 3). In tale tavola agli articoli da 4 a 9 del regolamento del 2018 corrispondono gli articoli da 13 bis a 13 septies, mentre all’articolo 10 è affiancato un trattino, senza alcun articolo corrispondente. Per i periodi di riferimento precedenti al 1° luglio 2024, l’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1610 mantiene in applicazione il regolamento (UE) 2018/956 «come applicabile al 30 giugno 2024». Il monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada prosegue all’articolo 13 quinquies, in base al quale la Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada «per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi».
Il consumo di carburante reale
Il consumo di carburante comunicato per ogni veicolo e profilo di utilizzo è un valore simulato. La pagina della Commissione indica un secondo flusso di dati: alla voce «Governance» afferma che la Commissione provvederà a «Collect, publish, and monitor real-world fuel consumption data reported by manufacturers, based on mandatory standardised fuel consumption meters (OBFCM)» (raccogliere, pubblicare e monitorare i dati sul consumo reale di carburante comunicati dai costruttori, sulla base di dispositivi standardizzati obbligatori di misurazione del consumo di carburante (OBFCM)). Le norme sulla raccolta dei dati reali sono trattate nella pagina sulle norme UE sulle emissioni di CO2 di camion e autobus.
Risposte rapide
- Esiste nell'UE un dato ufficiale di consumo di carburante per ogni camion nuovo?
- Sì, per i veicoli interessati, ed è un valore simulato. La Commissione europea indica che i costruttori determinano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi in base ai regolamenti (UE) 2017/2400 e (UE) 2022/1362 e che i valori sono simulati con lo strumento VECTO, per carichi, carburanti e profili di utilizzo specifici. Il regolamento (UE) 2018/956 prevedeva la comunicazione dei risultati per ogni veicolo nuovo e per ogni combinazione di profilo di utilizzo, carico e carburante; dal 1° luglio 2024 le norme sulla comunicazione si trovano nel regolamento (UE) 2019/1242.
- Dove sono pubblicati i dati ufficiali dell'UE sui consumi di carburante dei camion?
- Nel registro centralizzato che l'Agenzia europea dell'ambiente gestisce per conto della Commissione, pubblicato come insieme di dati «Monitoring of CO2 emissions from heavy-duty vehicles» (DAT-251). Il 27 ottobre 2026 l'insieme di dati più recente sulla sua pagina copriva i periodi di riferimento dal 2019 al 2023 ed era stato pubblicato il 29 aprile 2025, in file CSV, di testo e SQL, con un visualizzatore di tabelle. Il numero di identificazione del veicolo e i costruttori di cambio, assi e pneumatici non sono pubblicati, e il valore di resistenza aerodinamica compare solo come intervallo.
- Qual è l'emissione media di CO2 dei camion nuovi nell'UE?
- Le decisioni di esecuzione della Commissione indicano le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione: 52,3 g/tkm per il periodo di riferimento del 2021, 48,8 g/tkm per il 2022, 46,7 g/tkm per il 2023 e 35,2 g/tkm per il 2024. Un periodo di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La decisione relativa al 2024 afferma che i suoi valori medi non sono più direttamente comparabili con quelli degli anni precedenti, perché dopo la modifica del 2024 le quote dei sottogruppi di veicoli sono calcolate sull'ambito di applicazione ampliato del regolamento.
- I dati ufficiali dell'UE indicano il consumo di carburante dei camion in litri per 100 km?
- Per i singoli veicoli, l/100 km è tra le unità elencate per il consumo di carburante nei dati che i costruttori dovevano comunicare in base al regolamento (UE) 2018/956 nella versione adottata nel 2018, insieme, tra le altre, a g/km, g/t-km, l/t-km e MJ/km. Il dato della Commissione per tutti i veicoli pesanti nuovi è un'altra cosa: le sue decisioni di esecuzione indicano medie delle emissioni di CO2 in grammi per tonnellata-chilometro e non riportano alcun valore di consumo di carburante.
- Che fine ha fatto la relazione annuale sul consumo di carburante dei veicoli pesanti?
- L'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, nella versione adottata, imponeva alla Commissione di pubblicare entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione con un'analisi del consumo medio di carburante e delle emissioni di CO2 per gruppo di veicoli secondo le combinazioni profilo di utilizzo, carico e carburante, per il parco veicoli dell'Unione, per ogni Stato membro e per ogni costruttore. Il regolamento (UE) 2024/1610 ha abrogato tale regolamento con effetto dal 1° luglio 2024; nella tavola di concordanza all'articolo 10 non corrisponde alcun articolo, e per i periodi di riferimento precedenti al 1° luglio 2024 continua ad applicarsi il regolamento del 2018 come applicabile al 30 giugno 2024.
Fonti
- Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles, as published (OJ L 173, 9.7.2018): recitals 8, 9 and 13, Articles 2, 4 to 6 and 10, Annex I (repealed with effect from 1 July 2024) — EUR-Lex, Official Journal of the European Union, 28 Jun 2018
- Regulation (EU) 2024/1610 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 amending Regulation (EU) 2019/1242 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles and integrating reporting obligations, amending Regulation (EU) 2018/858 and repealing Regulation (EU) 2018/956 (OJ L, 6.6.2024): recital 48, Article 1 points 16, 17 and 21 with Annex II (Articles 13a to 13f and 14 of, and Annexes IV to VI to, Regulation (EU) 2019/1242), Articles 3 to 5 — EUR-Lex, Official Journal of the European Union, 14 May 2024
- Commission Implementing Decision (EU) 2024/2165 of 1 July 2024 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council for the reporting period of the year 2021 (OJ L, 21.8.2024) — EUR-Lex, Official Journal of the European Union, 1 Jul 2024
- Commission Implementing Decision (EU) 2025/792 of 24 April 2025 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council for the reporting period of the year 2022 (OJ L, 25.4.2025) — EUR-Lex, Official Journal of the European Union, 24 Apr 2025
- Commission Implementing Decision (EU) 2025/1786 of 9 September 2025 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council for the reporting period of the year 2023 (OJ L, 11.9.2025) — EUR-Lex, Official Journal of the European Union, 9 Sept 2025
- Commission Implementing Decision (EU) 2026/1815 of 24 July 2026 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council for the reporting period of the year 2024 (OJ L, 28.7.2026) — EUR-Lex, Official Journal of the European Union, 24 Jul 2026
- Lorries, buses and coaches (page last updated 30 January 2026, read on 27 October 2026) — European Commission, Climate Action
- Monitoring of CO2 emissions from heavy-duty vehicles - Regulation (EU) 2018/956, dataset DAT-251 (page last modified 25 September 2026, read on 27 October 2026) — European Environment Agency