La lettera di vettura CMR e l'e-CMR spiegate
Convenzione CMR del 1956: una lettera di vettura in tre originali conferma il contratto di trasporto internazionale su strada. Contenuto, valore probatorio, limite di responsabilità, e-CMR del 2008.

Una lettera di vettura CMR è il documento che, in base alla convenzione di Ginevra del 1956, conferma un contratto di trasporto internazionale di merci su strada: è compilata in tre esemplari originali firmati dal mittente e dal vettore. La convenzione stabilisce che la mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano l’esistenza né la validità del contratto, e che la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, del contratto, delle sue condizioni e del ricevimento della merce da parte del vettore.
I dati sullo stato dei trattati riportati in questa pagina sono quelli della Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite (UNTC) al 28 settembre 2026.
Che cos’è la convenzione CMR
La convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) è stata firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 ed è entrata in vigore il 2 luglio 1961. Il suo titolo inglese è Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) e quello francese Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR); i testi inglese e francese fanno ugualmente fede. Al 28 settembre 2026 l’UNTC elenca 58 parti e 9 firmatari.
L’articolo 42 apre la convenzione alla firma o all’adesione dei paesi membri della Commissione economica per l’Europa e dei paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in base al paragrafo 8 del suo mandato. I paesi che possono partecipare a determinati lavori della Commissione in base al paragrafo 11 del suo mandato possono diventare parti contraenti aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
Più avanti sono trattati due strumenti successivi: un Protocollo del 5 luglio 1978, che ha modificato il limite di responsabilità, e un Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 sulla lettera di vettura elettronica. La tabella riporta i cinque paesi delle lingue principali di questo sito, con le date che l’UNTC indica alla voce ratifica, adesione (a). Sono le date degli strumenti, non quelle di entrata in vigore.
| Stato | CMR, 1956 | Protocollo, 1978 | Protocollo e-CMR, 2008 |
|---|---|---|---|
| Germania | firma il 19 maggio 1956, ratifica il 7 novembre 1961 | firma il 1° novembre 1978, ratifica il 29 settembre 1980 | adesione il 5 gennaio 2022 |
| Spagna | adesione il 12 febbraio 1974 | adesione l’11 ottobre 1982 | adesione l’11 maggio 2011 |
| Turchia | adesione il 2 agosto 1995 | adesione il 2 agosto 1995 | adesione il 31 gennaio 2018 |
| Federazione Russa | adesione il 2 settembre 1983 | adesione il 3 febbraio 2016 | adesione il 6 marzo 2018 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | adesione il 21 luglio 1967 | firma il 25 settembre 1978, ratifica il 5 ottobre 1979 | adesione il 20 dicembre 2019 |
Quali trasporti copre
L’articolo 1, paragrafo 1, applica la convenzione a ogni contratto di trasporto di merci su strada a titolo oneroso per mezzo di veicoli, quando il luogo di presa in consegna della merce e il luogo previsto per la riconsegna, quali sono indicati nel contratto, si trovano in due paesi diversi, di cui almeno uno è un paese contraente, indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità delle parti. L’articolo 1, paragrafo 2, definisce veicoli gli autoveicoli, i veicoli articolati, i rimorchi e i semirimorchi quali definiti all’articolo 4 della convenzione sulla circolazione stradale del 19 settembre 1949. L’articolo 1, paragrafo 3, estende la convenzione ai trasporti che rientrano nel suo campo di applicazione effettuati da Stati o da istituzioni od organizzazioni governative.
L’articolo 1, paragrafo 4, elenca tre esclusioni: i trasporti effettuati in base a una convenzione postale internazionale, i trasporti funebri e i traslochi. In base all’articolo 1, paragrafo 5, le parti contraenti convengono di non modificare le disposizioni della convenzione mediante accordi particolari conclusi tra due o più di esse, salvo per sottrarre alla convenzione il loro traffico frontaliero o per autorizzare, nei trasporti che si svolgono esclusivamente sul loro territorio, l’uso di lettere di vettura rappresentative della merce.
L’articolo 2, paragrafo 1, riguarda il veicolo trasportato per una parte del percorso per mare, per ferrovia, per vie navigabili interne o per via aerea: salvo i casi in cui si applica l’articolo 14, se la merce non viene scaricata dal veicolo, la convenzione si applica comunque all’intero trasporto. Il paragrafo prosegue con una riserva che questa pagina non riassume.
Il protocollo di firma, concordato al momento della firma della convenzione, stabilisce al punto 1 che la convenzione non si applica ai trasporti tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Il transito doganale è una questione distinta dal contratto di trasporto.
La lettera di vettura: una prova, non una condizione del contratto
L’articolo 4 stabilisce che il contratto di trasporto è confermato dalla compilazione di una lettera di vettura. La mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano l’esistenza né la validità del contratto, che resta soggetto alla convenzione. La funzione della lettera di vettura è fissata all’articolo 9, paragrafo 1: essa fa fede, fino a prova contraria, della conclusione del contratto di trasporto, delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore. La presunzione dell’articolo 9, paragrafo 2, descritta più avanti, si applica salvo prova contraria.
L’articolo 41, paragrafo 1, dichiara nulla e priva di effetto, fatto salvo l’articolo 40, qualsiasi clausola che deroghi direttamente o indirettamente alla convenzione, senza che ciò comporti la nullità delle altre disposizioni del contratto. L’articolo 41, paragrafo 2, cita in particolare la clausola che cede al vettore il beneficio dell’assicurazione o qualsiasi altra clausola analoga, e qualsiasi clausola che sposti l’onere della prova.
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera k), inserisce nella lettera di vettura la dichiarazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alla convenzione. Se la lettera di vettura non la contiene, l’articolo 7, paragrafo 3, rende il vettore responsabile di tutte le spese, perdite e danni subiti a causa di tale omissione dalla persona che ha il diritto di disporre della merce.
Tre esemplari originali e chi li detiene
L’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che la lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali firmati dal mittente e dal vettore. Le firme possono essere stampate o sostituite dai timbri del mittente e del vettore se la legge del paese in cui la lettera di vettura è compilata lo consente. Il primo esemplare è consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal vettore. In base all’articolo 5, paragrafo 2, quando la merce deve essere caricata su veicoli diversi, o è di diverso genere o è suddivisa in lotti diversi, il mittente o il vettore ha il diritto di esigere una lettera di vettura distinta per ciascun veicolo utilizzato, o per ciascun genere o lotto di merce.
Due articoli collegano determinati diritti a determinati esemplari. L’articolo 12, paragrafo 1, attribuisce al mittente il diritto di disporre della merce, in particolare chiedendo al vettore di fermarla durante il trasporto, di modificare il luogo in cui deve avvenire la riconsegna o di riconsegnarla a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura. In base all’articolo 12, paragrafo 2, tale diritto si estingue quando il secondo esemplare è consegnato al destinatario o quando il destinatario esercita il suo diritto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. L’esercizio del diritto è soggetto a condizioni, tra cui, all’articolo 12, paragrafo 5, lettera a), che il mittente presenti il primo esemplare della lettera di vettura su cui sono state riportate le nuove istruzioni al vettore e tenga indenne il vettore da tutte le spese, perdite e danni derivanti dall’esecuzione delle istruzioni. L’articolo 12, paragrafo 7, rende il vettore che ha eseguito istruzioni senza esigere la presentazione del primo esemplare responsabile, nei confronti della persona che ha diritto di presentare un reclamo, di qualsiasi perdita o danno che ne derivi.
L’articolo 13, paragrafo 1, attribuisce al destinatario, dopo l’arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il diritto di esigere che il vettore gli consegni, contro ricevuta, il secondo esemplare della lettera di vettura e la merce.
Quando un trasporto disciplinato da un unico contratto è eseguito da vettori stradali successivi, l’articolo 34 rende ciascuno di essi responsabile dell’esecuzione dell’intera operazione; il secondo vettore e ciascuno dei vettori successivi diventano parti del contratto di trasporto, alle condizioni della lettera di vettura, con l’accettazione della merce e della lettera di vettura. Il vettore che accetta la merce da un vettore precedente gli rilascia una ricevuta datata e firmata e iscrive il proprio nome e indirizzo sul secondo esemplare della lettera di vettura (articolo 35, paragrafo 1).
Il codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch) contiene una propria disposizione sulla lettera di vettura, distinta dalla convenzione. In base al § 408 il vettore può esigere che sia rilasciata una lettera di vettura (Frachtbrief); essa è compilata in tre esemplari originali firmati dal mittente, e il § 408, comma 3, le equipara una registrazione elettronica che svolge le stesse funzioni, purché ne siano garantite l’autenticità e l’integrità.
Che cosa deve contenere la lettera di vettura
L’articolo 6 è articolato su tre livelli. L’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che la lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) la data della lettera di vettura e il luogo in cui è compilata;
- b) il nome e l’indirizzo del mittente;
- c) il nome e l’indirizzo del vettore;
- d) il luogo e la data della presa in consegna della merce e il luogo previsto per la riconsegna;
- e) il nome e l’indirizzo del destinatario;
- f) la denominazione d’uso comune della natura della merce e il tipo di imballaggio e, per le merci pericolose, la loro denominazione generalmente riconosciuta;
- g) il numero dei colli e i loro contrassegni speciali e numeri;
- h) il peso lordo della merce o la sua quantità altrimenti espressa;
- i) le spese relative al trasporto: prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sostenute dalla conclusione del contratto fino alla riconsegna;
- j) le istruzioni necessarie per le formalità doganali e di altro genere;
- k) la dichiarazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alla convenzione.
L’articolo 6, paragrafo 2, aggiunge che, se del caso, la lettera di vettura deve contenere inoltre:
- a) il divieto di trasbordo;
- b) le spese che il mittente si impegna a pagare;
- c) l’importo del contrassegno da riscuotere alla riconsegna;
- d) la dichiarazione del valore della merce e l’importo che rappresenta l’interesse speciale alla riconsegna;
- e) le istruzioni del mittente al vettore riguardo all’assicurazione della merce;
- f) il termine convenuto entro il quale il trasporto deve essere eseguito;
- g) l’elenco dei documenti consegnati al vettore.
In base all’articolo 6, paragrafo 3, le parti possono inserire nella lettera di vettura qualsiasi altra indicazione che ritengano utile.
L’articolo 7, paragrafo 1, rende il mittente responsabile di tutte le spese, perdite e danni subiti dal vettore a causa dell’inesattezza o dell’insufficienza delle indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), g), h) e j), delle indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e di ogni altra indicazione o istruzione da lui fornita per la compilazione della lettera di vettura o perché vi fosse riportata. Per le formalità doganali o di altro genere da espletare prima della riconsegna, l’articolo 11, paragrafo 1, impone al mittente di allegare alla lettera di vettura i documenti necessari o di metterli a disposizione del vettore e di fornirgli tutte le informazioni da lui richieste.
Quando il mittente consegna al vettore merci pericolose, l’articolo 22, paragrafo 1, gli impone di informare il vettore dell’esatta natura del pericolo e di indicare, se necessario, le precauzioni da prendere. Se tale informazione non è stata riportata nella lettera di vettura, l’onere di provare con altri mezzi che il vettore conosceva l’esatta natura del pericolo spetta al mittente o al destinatario.
Verifiche e riserve al carico e alla riconsegna
Alla presa in consegna della merce il vettore verifica, in base all’articolo 8, paragrafo 1, l’esattezza delle indicazioni della lettera di vettura relative al numero dei colli e ai loro contrassegni e numeri, nonché lo stato apparente della merce e del suo imballaggio. Se non dispone di mezzi adeguati per verificare l’esattezza delle indicazioni relative ai colli, ai contrassegni e ai numeri, l’articolo 8, paragrafo 2, gli impone di iscrivere nella lettera di vettura le proprie riserve insieme ai motivi su cui si fondano; tali riserve non vincolano il mittente, a meno che questi non abbia espressamente accettato nella lettera di vettura di esserne vincolato. Il mittente può esigere che il vettore verifichi il peso lordo della merce o la sua quantità altrimenti espressa, nonché il contenuto dei colli. Il vettore può chiedere il rimborso delle spese di tale verifica, e il risultato è riportato nella lettera di vettura (articolo 8, paragrafo 3).
L’articolo 9, paragrafo 2, ruota attorno a tali riserve. Se la lettera di vettura non contiene riserve specifiche del vettore, si presume, salvo prova contraria, che la merce e il suo imballaggio fossero in buono stato apparente al momento della presa in consegna da parte del vettore e che il numero dei colli, i loro contrassegni e i loro numeri corrispondessero alle indicazioni della lettera di vettura.
Alla riconsegna si applica l’articolo 30, paragrafo 1. Se il destinatario prende in consegna la merce senza averne debitamente verificato lo stato in contraddittorio con il vettore, o senza avergli inviato riserve che indichino in termini generali la perdita o l’avaria, il fatto di averla presa in consegna fa fede, fino a prova contraria, che egli ha ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura. Il termine per le riserve è il momento della riconsegna in caso di perdite o avarie apparenti, e sette giorni dalla riconsegna, domeniche e giorni festivi esclusi, in caso di perdite o avarie non apparenti.
La responsabilità del vettore e il suo limite, come li enuncia il testo
L’articolo 17, paragrafo 1, rende il vettore responsabile della perdita totale o parziale della merce e dell’avaria che si verifichino tra il momento della presa in consegna e quello della riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna. L’articolo 17, paragrafo 4, lo esonera dalla responsabilità, fatto salvo l’articolo 18, paragrafi da 2 a 5, quando la perdita o l’avaria deriva dai rischi particolari inerenti a circostanze elencate. Tra queste figurano l’impiego di veicoli aperti e senza telone, quando tale impiego è stato espressamente convenuto e indicato nella lettera di vettura (lettera a), e la movimentazione, il carico, lo stivaggio o lo scarico della merce da parte del mittente, del destinatario o di persone che agiscono per conto dell’uno o dell’altro (lettera c). Si tratta di norme sulla responsabilità del vettore contenute nel capo IV della convenzione. Chi risponde del fissaggio del carico in base alle norme sui controlli tecnici su strada è una questione distinta.
L’articolo 23, paragrafo 1, calcola l’indennizzo in base al valore della merce nel luogo e nel momento in cui è stata accettata per il trasporto. Nel testo originale del 1956 l’articolo 23, paragrafo 3, limitava l’indennizzo a 25 franchi per chilogrammo di peso lordo mancante, intendendosi per franco il franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 900 millesimi. Il Protocollo del 5 luglio 1978, adottato dal Comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa in una sessione speciale a Ginevra, ha sostituito quel paragrafo: «Compensation shall not, however, exceed 8.33 units of account per kilogram of gross weight short.» (L’indennizzo non può tuttavia superare 8,33 unità di conto per chilogrammo di peso lordo mancante.) Il suo nuovo articolo 23, paragrafo 7, definisce l’unità di conto come il diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale, e prevede che l’importo sia convertito nella valuta nazionale dello Stato del giudice adito sulla base del valore di tale valuta alla data della sentenza o alla data convenuta dalle parti.
Il Protocollo è entrato in vigore il 28 dicembre 1980. Al 28 settembre 2026 l’UNTC elenca 6 firmatari e 48 parti. Secondo il nostro conteggio degli elenchi dell’UNTC, tutte le 48 parti sono anche parti della convenzione, e 10 delle 58 parti della convenzione non sono parti del Protocollo: Afghanistan, Azerbaigian, Bulgaria, Kazakhstan, Mongolia, Montenegro, Marocco, Oman, Repubblica araba siriana e Tagikistan. Germania, Spagna, Turchia, Federazione Russa e Regno Unito ne sono tutti parti (si veda la tabella precedente).
Il limite dell’articolo 23, paragrafo 3, è una delle diverse regole. Il testo enuncia le altre separatamente:
| Voce | Articolo | Che cosa stabilisce il testo |
|---|---|---|
| Perdita della merce | 23, paragrafo 3 | L’indennizzo non può superare 8,33 unità di conto per chilogrammo di peso lordo mancante. |
| Prezzo del trasporto, diritti doganali e altre spese | 23, paragrafo 4 | Rimborsati integralmente in caso di perdita totale e in proporzione alla perdita subita in caso di perdita parziale; non sono dovuti altri danni. |
| Avaria | 25, paragrafo 2 | Se l’intera spedizione è stata danneggiata, l’importo dovuto in caso di perdita totale; se solo una parte, l’importo dovuto in caso di perdita della parte danneggiata. |
| Ritardo | 23, paragrafo 5 | Se l’avente diritto prova che ne è derivato un danno, il vettore paga per tale danno un indennizzo non superiore al prezzo del trasporto. |
| Oltre il limite | 23, paragrafo 6; 24; 26, paragrafo 1 | Un indennizzo più elevato può essere richiesto solo se il valore della merce o un interesse speciale alla riconsegna sono stati dichiarati conformemente agli articoli 24 e 26. Il mittente può, contro pagamento di un supplemento di prezzo da convenire, dichiarare nella lettera di vettura un valore superiore al limite dell’articolo 23, paragrafo 3, nel qual caso il valore dichiarato sostituisce tale limite, oppure fissare, iscrivendolo nella lettera di vettura, l’importo di un interesse speciale alla riconsegna per il caso di perdita o avaria o di superamento del termine convenuto. |
| Dolo | 29, paragrafo 1 | Il vettore non può avvalersi delle disposizioni del capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che spostano l’onere della prova se il danno è stato causato da suo dolo o da una colpa che, secondo la legge del giudice adito, è considerata equivalente al dolo. |
e-CMR: il Protocollo addizionale del 2008
Il Protocollo addizionale alla convenzione relativo alla lettera di vettura elettronica è stato concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008 ed è entrato in vigore il 5 giugno 2011. Al 28 settembre 2026 l’UNTC elenca 8 firmatari e 42 parti. Il preambolo del Protocollo ne indica lo scopo: integrare la convenzione per agevolare la compilazione facoltativa della lettera di vettura mediante procedure utilizzate per la registrazione e il trattamento elettronici dei dati.
L’articolo 1 definisce lettera di vettura elettronica una lettera di vettura emessa mediante comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la convenzione. Essa comprende le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica mediante allegati o altrimenti collegate a essa, contestualmente alla sua emissione o successivamente, in modo da diventare parte della lettera di vettura. Una firma elettronica è costituita da dati in forma elettronica allegati o logicamente associati ad altri dati elettronici e utilizzati come metodo di autenticazione.
L’articolo 2, paragrafo 1, consente che la lettera di vettura, nonché qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, richiesta, riserva o altra comunicazione relativa all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la convenzione, siano effettuate mediante comunicazione elettronica. L’articolo 2, paragrafo 2, stabilisce l’equivalenza: una lettera di vettura elettronica conforme alle disposizioni del Protocollo è considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla convenzione, ha lo stesso valore probatorio e produce gli stessi effetti. L’equivalenza è quindi legata alla conformità al Protocollo, i cui requisiti sono i seguenti.
- Autenticazione. L’articolo 3, paragrafo 1, impone alle parti di autenticare la lettera di vettura mediante una firma elettronica affidabile che ne garantisca il collegamento con la lettera di vettura. L’affidabilità del metodo è presunta, salvo prova contraria, se la firma è collegata unicamente al firmatario, è idonea a identificarlo, è creata con mezzi che il firmatario può mantenere sotto il proprio controllo esclusivo ed è collegata ai dati cui si riferisce in modo tale che qualsiasi successiva modifica dei dati sia rilevabile. L’articolo 3, paragrafo 2, ammette qualsiasi altro metodo di autenticazione elettronica consentito dalla legge del paese in cui la lettera di vettura è stata compilata, e l’articolo 3, paragrafo 3, richiede che le indicazioni siano accessibili a qualsiasi parte che vi abbia diritto.
- Stesse indicazioni, integrità. L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che la lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla convenzione. La procedura utilizzata per emetterla deve garantire l’integrità delle indicazioni dal momento in cui è stata generata per la prima volta nella sua forma definitiva (articolo 4, paragrafo 2). La procedura per integrarla o modificarla deve rendere rilevabile come tale qualsiasi integrazione o modifica e deve conservare le indicazioni originariamente contenute (articolo 4, paragrafo 3).
- Procedure convenute. L’articolo 5, paragrafo 1, impone alle parti interessate all’esecuzione del contratto di convenire le procedure e la loro attuazione, in particolare per quanto riguarda il metodo di emissione e di consegna della lettera di vettura alla parte che vi ha diritto (a); la garanzia che essa conservi la propria integrità (b); il modo in cui la parte titolare dei diritti che ne derivano può dimostrare tale titolarità (c); il modo in cui è fornita la conferma della riconsegna al destinatario (d); le procedure per integrarla o modificarla (e); e le procedure per la sua eventuale sostituzione con una lettera di vettura emessa con mezzi diversi (f).
- Riferimento nella lettera di vettura. In base all’articolo 5, paragrafo 2, le procedure devono essere richiamate nella lettera di vettura elettronica ed essere facilmente verificabili.
L’articolo 6, paragrafo 1, impone al vettore di consegnare al mittente, su richiesta di quest’ultimo, una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per identificare la spedizione e accedere alla lettera di vettura elettronica. In base all’articolo 6, paragrafo 2, i documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), e all’articolo 11 della convenzione possono essere forniti dal mittente sotto forma di comunicazione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto procedure che consentano di stabilire un collegamento tra essi e la lettera di vettura elettronica in modo da garantirne l’integrità.
Il Protocollo è stato aperto alla firma a Ginevra dal 27 al 30 maggio 2008 compreso e successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 30 giugno 2009 compreso (articolo 7, paragrafo 2). È soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari ed è aperto all’adesione degli Stati non firmatari che sono parti della convenzione (articolo 7, paragrafo 3). Entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di cinque di tali Stati (articolo 8, paragrafo 1) e, per ciascuno Stato che lo ratifica o vi aderisce successivamente, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento (articolo 8, paragrafo 2). In base all’articolo 9, paragrafo 3, uno Stato che cessa di essere parte della convenzione cessa alla stessa data di essere parte del Protocollo.
L’UNTC indica il Belgio come firmatario, il 27 maggio 2008, senza alcuna ratifica o adesione: al 28 settembre 2026 è un firmatario, non una parte. Secondo il nostro conteggio degli elenchi dell’UNTC e dell’elenco dei 27 paesi membri dell’Unione europea, tutti i 27 Stati membri dell’UE sono parti della CMR e 22 sono parti del Protocollo e-CMR. I cinque che non lo sono sono il Belgio (solo firmatario), la Croazia, Cipro, l’Irlanda e Malta.
Dove l’e-CMR incontra le norme dell’UE sul cabotaggio
L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce che non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l’avvenuto rispetto delle condizioni sancite da tale articolo. L’articolo 8, paragrafo 4 bis, aggiunto dal regolamento (UE) 2020/1055, impone che le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, siano esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo, su richiesta e durante un controllo su strada. Esse «[p]ossono essere esibite o trasmesse per via elettronica» mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer, «come» la lettera di vettura elettronica (e-CMR) ai sensi del Protocollo addizionale del 2008. Il considerando 23 del regolamento 2020/1055 afferma che l’utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti dovrebbero essere riconosciuti quali mezzi atti a dimostrare la conformità, e che il formato utilizzato dovrebbe garantire affidabilità e autenticità.
Le domande e risposte della Commissione sul cabotaggio indicano che tali informazioni sono contenute nella lettera di vettura o nella polizza di carico, di norma nel formato CMR, che non è richiesto alcun documento aggiuntivo e che i documenti possono essere presentati o trasmessi per via elettronica, ad esempio utilizzando una lettera di vettura elettronica (e-CMR). I sette elementi di prova, i termini e il numero massimo di operazioni sono illustrati nella pagina cabotaggio e distacco dei conducenti. In base al requisito di stabilimento, i contratti di trasporto sono tra i documenti a cui un’impresa deve poter accedere nei propri locali.
Risposte rapide
- Che cos'è una lettera di vettura CMR?
- È il documento con cui, in base all'articolo 4 della convenzione CMR, è confermato il contratto di trasporto internazionale di merci su strada. L'articolo 5, paragrafo 1, prevede tre esemplari originali firmati dal mittente e dal vettore, e in base all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, della conclusione del contratto, delle sue condizioni e del ricevimento della merce da parte del vettore. La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano l'esistenza né la validità del contratto (articolo 4).
- Quando si applica la convenzione CMR a un trasporto?
- Quando ricorrono le condizioni dell'articolo 1, paragrafo 1: un contratto di trasporto di merci su strada a titolo oneroso per mezzo di veicoli, in cui il luogo di presa in consegna della merce e il luogo previsto per la riconsegna, quali sono indicati nel contratto, si trovano in due paesi diversi, di cui almeno uno è un paese contraente, indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità delle parti. L'articolo 1, paragrafo 4, esclude i trasporti effettuati in base a una convenzione postale internazionale, i trasporti funebri e i traslochi.
- Che cosa deve contenere una lettera di vettura CMR?
- L'articolo 6, paragrafo 1, elenca alle lettere da a) a k) le indicazioni che deve contenere, dalla data e dal luogo di compilazione e dai nomi e indirizzi del mittente, del vettore e del destinatario fino alla dichiarazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alla convenzione. L'articolo 6, paragrafo 2, elenca alle lettere da a) a g) ulteriori indicazioni per i casi in cui si applicano, e l'articolo 6, paragrafo 3, consente alle parti di inserire qualsiasi altra indicazione che ritengano utile.
- Quanti esemplari ha una lettera di vettura CMR e chi conserva ciascuno di essi?
- Tre esemplari originali (articolo 5, paragrafo 1). Il primo è consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal vettore. Dopo l'arrivo nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha il diritto di esigere il secondo esemplare e la merce contro ricevuta (articolo 13, paragrafo 1).
- Una lettera di vettura elettronica (e-CMR) ha lo stesso valore giuridico di quella cartacea?
- Sì, se è conforme al Protocollo addizionale del 2008: l'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stabilisce che una tale lettera di vettura elettronica è equivalente alla lettera di vettura di cui alla convenzione e ha lo stesso valore probatorio e gli stessi effetti. Al 28 settembre 2026 la Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite elenca 42 parti del Protocollo, tra cui la Germania (adesione il 5 gennaio 2022), la Spagna (11 maggio 2011), la Turchia (31 gennaio 2018), la Federazione Russa (6 marzo 2018) e il Regno Unito (20 dicembre 2019).
- Qual è il limite di responsabilità del vettore secondo la convenzione CMR?
- 8,33 unità di conto per chilogrammo di peso lordo mancante, all'articolo 23, paragrafo 3, come sostituito dal Protocollo del 1978; il testo originale del 1956 indicava 25 franchi. L'unità di conto è il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale, convertito nella valuta nazionale dello Stato del giudice adito sulla base del valore di tale valuta alla data della sentenza o a una data convenuta dalle parti. Al 28 settembre 2026 la Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite elenca 48 parti del Protocollo. Gli articoli 24 e 26 consentono di dichiarare un valore più elevato o un interesse speciale contro pagamento di un supplemento, e l'articolo 29, paragrafo 1, esclude i limiti in caso di dolo.
Fonti
- Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Geneva, 19 May 1956 — certified true copy (English and French) — United Nations Treaty Collection
- Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) — status of treaty XI.B.11, as at 28 September 2026 — United Nations Treaty Collection
- Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Geneva, 5 July 1978 — certified true copy — United Nations Treaty Collection
- Protocol to the CMR of 5 July 1978 — status of treaty XI.B.11.a, as at 28 September 2026 — United Nations Treaty Collection
- Additional Protocol to the CMR concerning the Electronic Consignment Note, Geneva, 20 February 2008 — certified true copy — United Nations Treaty Collection
- Additional Protocol to the CMR concerning the Electronic Consignment Note — status of treaty XI.B.11.b, as at 28 September 2026 — United Nations Treaty Collection
- Regulation (EC) No 1072/2009 on common rules for access to the international road haulage market — consolidated text of 21 February 2022, Article 8 — EUR-Lex, European Union
- Regulation (EU) 2020/1055 amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 — EUR-Lex, European Union
- Rules on cabotage as applicable from 21 February 2022 — Questions and Answers — European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport
- Handelsgesetzbuch (HGB), § 408 Frachtbrief — Bundesministerium der Justiz, gesetze-im-internet.de
- EU countries — European Union