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eFTI ed e-CMR spiegati: cosa sono e in cosa differiscono

Dal 9 luglio 2027 le autorità dell'UE devono accettare le informazioni sul trasporto merci condivise via piattaforme eFTI certificate. Che cosa copre l'eFTI, cosa manca e come differisce l'e-CMR.

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Un agente dell'Ispettorato polacco del trasporto su strada, con un gilet giallo con la scritta Inspekcja Transportu Drogowego, accovacciato di spalle alla fotocamera per ispezionare la ruota anteriore e il gradino della cabina di un camion rosso; accanto a lui, un berretto bianco con visiera è appoggiato su una cassa di lamiera di alluminio mandorlata
Platforma Obywatelska RP — CC BY-SA 2.0

L’eFTI (dall’inglese electronic freight transport information; nella versione italiana del regolamento, «informazioni elettroniche sul trasporto merci») è il quadro istituito dal regolamento (UE) 2020/1056 in base al quale le informazioni che determinate norme dell’UE e nazionali impongono agli operatori di mettere a disposizione per dimostrare la conformità possono giungere alle autorità competenti in formato elettronico, tramite piattaforme informatiche certificate. Dal 9 luglio 2027 le autorità competenti di ogni Stato membro devono accettare tali informazioni quando un operatore le mette a disposizione in questo modo. Il regolamento non obbliga gli operatori a mettere le informazioni a disposizione in formato elettronico. L’e-CMR è uno strumento diverso: la forma elettronica della lettera di vettura che conferma un contratto di trasporto internazionale su strada ai sensi della convenzione CMR, resa possibile da un Protocollo addizionale del 2008 a tale convenzione. I due strumenti si incontrano perché, secondo la descrizione della stessa Commissione europea, l’eFTI non riguarda i documenti di trasporto in quanto tali, ma le informazioni tratte da essi.

Situazione al 23 ottobre 2026. Letti in quella data: il regolamento (UE) 2020/1056 nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel testo consolidato del 9 gennaio 2025; i quattro atti della Commissione adottati in base a esso; la pagina eFTI della Commissione, modificata l’ultima volta il 29 aprile 2026, la sua notizia del 9 gennaio 2025 e la sua relazione COM(2025) 32; il portale «Have your say» della Commissione; una presentazione della responsabile del team eFTI della Commissione del 21 gennaio 2026 e le diapositive di un webinar della Commissione del 23 giugno 2025; la pagina sullo stato del Protocollo e-CMR nella Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite; e gli altri atti citati più avanti.

Che cos’è l’eFTI

L’articolo 1 enuncia l’oggetto del regolamento: esso «istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell’Unione». A tal fine «fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti sono tenute ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati» e stabilisce norme sui servizi che mettono a disposizione tali informazioni.

Le definizioni dell’articolo 3 fanno il resto:

  • Le informazioni regolamentari sono informazioni, presentate o meno sotto forma di documento, relative al trasporto merci nel territorio dell’Unione, comprese le merci in transito, che un operatore deve mettere a disposizione in base alle disposizioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, al fine di attestare la conformità (articolo 3, punto 1).
  • Per eFTI si intende un «insieme di elementi di dati trattati mediante mezzi elettronici allo scopo di scambiare informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti» (articolo 3, punto 4).
  • Una piattaforma eFTI è una soluzione basata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione «come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati, destinata ad essere utilizzata per il trattamento delle eFTI» (articolo 3, punto 10); un prestatore di servizi eFTI presta un servizio eFTI agli operatori sulla base di un contratto (articolo 3, punto 13).
  • L’operatore economico interessato è un trasportatore o operatore logistico, o ogni altra persona fisica o giuridica, responsabile di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari (articolo 3, punto 14); un’autorità competente è un’autorità, agenzia o altro organismo pubblico competente a svolgere i compiti previsti dagli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1 (articolo 3, punto 3).

Il regolamento è stato adottato il 15 luglio 2020 e, nelle parole della Commissione, «è entrato in vigore il 20 agosto 2020». Si applica dal 21 agosto 2024 (articolo 18, paragrafo 2), e alcuni suoi articoli dalla sua entrata in vigore (articolo 18, paragrafo 3).

Quali informazioni, quali modi di trasporto

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), elenca le prescrizioni dell’UE in materia di informazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio, del 1960: il documento di trasporto richiesto per ogni spedizione di merci, con, tra gli altri dati, il nome e l’indirizzo dello speditore, la natura e il peso delle merci, il luogo e la data di presa in carico e il luogo di consegna;
  • l’articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio: il documento di trasporto per il trasporto combinato, che specifica anche le stazioni o i porti di carico e di scarico della tratta ferroviaria, per vie navigabili interne o marittima;
  • l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009: le prove che un trasportatore non residente deve produrre del precedente trasporto internazionale e di ciascun trasporto di cabotaggio;
  • le prescrizioni sulle spedizioni di rifiuti, ora all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157;
  • il capitolo 5.4 della parte 5 delle norme sulle merci pericolose per il trasporto su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), come richiamate dalla direttiva 2008/68/CE.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), aggiunge le prescrizioni stabilite in atti della Commissione elencati nell’allegato I, parte A; nella versione adottata nel 2020, la parte A ne elenca uno, le norme sulla sicurezza aerea del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), aggiunge le disposizioni di diritto nazionale elencate nella parte B, che il regolamento delegato (UE) 2024/2025 ha compilato sulla base delle notifiche degli Stati membri. La relazione della Commissione del 5 febbraio 2025 contava allora nell’ambito di applicazione «182 atti legislativi dell’UE e nazionali», con un numero equivalente di sottoinsiemi di dati eFTI.

La pagina eFTI della Commissione afferma che il passaggio «will apply to road, rail, inland waterway, and air transport» (si applicherà al trasporto su strada, per ferrovia, per vie navigabili interne e aereo). Il considerando 5 afferma che la possibilità di mettere le informazioni a disposizione in formato elettronico «dovrebbe riguardare tutte le informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto».

Il considerando 7 ne limita la portata. Il regolamento «non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari o requisiti linguistici» e non dovrebbe pregiudicare «le disposizioni che fanno riferimento ai controlli eseguiti dagli uffici doganali» né gli obblighi di dichiarazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 952/2013, il codice doganale dell’Unione, e nel regolamento (UE) 2019/1239. Dal 21 settembre 2027 il codice doganale dell’Unione è il regolamento (UE) 2026/2108, che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013. La diapositiva sull’ambito di applicazione della presentazione della Commissione del 21 gennaio 2026 elenca tra ciò che l’eFTI non copre «No legal requirements beyond transport or for crossing EU borders (e.g. taxation, eInvoicing, or statistical, customs or maritime, reporting requirements)» (nessun obbligo giuridico al di là del trasporto o per l’attraversamento delle frontiere dell’UE, ad esempio fiscalità, fatturazione elettronica oppure obblighi di comunicazione statistica, doganale o marittima). La dichiarazione di transito doganale e i suoi messaggi elettronici sono trattati nella pagina il documento di transito T1 e l’NCTS spiegati.

Chi deve fare che cosa

L’articolo 5 si rivolge alle autorità. Dalla data che fissa al paragrafo 1, «le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all’articolo 4». Se le informazioni comprendono una convalida ufficiale, per esempio un timbro o un certificato, la rispettiva autorità fornisce tale convalida per via elettronica (articolo 5, paragrafo 3), e gli Stati membri adottano misure per consentire a tutte le rispettive autorità competenti l’accesso alle informazioni e il relativo trattamento (articolo 5, paragrafo 4).

L’articolo 4 si rivolge agli operatori e fissa le condizioni per quando scelgono la via elettronica. L’articolo 4, paragrafo 2, recita: «Nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione di un’autorità competente le informazioni regolamentari in formato elettronico, essi si avvalgono di dati trattati su una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato.» Le informazioni sono messe a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico tramite una connessione autenticata e protetta alla fonte di dati della piattaforma, e l’operatore comunica l’unico collegamento elettronico di identificazione che permette all’autorità di identificare le informazioni relative alla spedizione (articolo 4, paragrafo 3). Su richiesta sono messe a disposizione anche in formato leggibile dall’uomo, «direttamente, sullo schermo di un dispositivo elettronico appartenente all’operatore economico interessato» (articolo 4, paragrafo 4). Per i controlli effettuati in presenza fisica, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 prevede che il collegamento sia comunicato in un formato leggibile da dispositivo automatico, «come un codice a barre o un codice QR, visualizzato sullo schermo di un dispositivo elettronico portatile quale un telefono cellulare o un tablet, oppure stampato su carta» (considerando 13). Le informazioni messe a disposizione mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione (articolo 12, paragrafo 3).

Il regolamento non obbliga gli operatori a mettere le informazioni a disposizione in formato elettronico. Il considerando 7 afferma che, sebbene il regolamento «intenda consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, esso non pregiudica la possibilità, per gli operatori economici interessati, di presentare tali informazioni in formato cartaceo, come previsto nelle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione o del diritto nazionale». Un obbligo è rinviato a un riesame successivo: non oltre il 21 febbraio 2029 la Commissione deve procedere alla valutazione del regolamento e valutare possibili iniziative al fine di «stabilire l’obbligo per gli operatori economici di mettere a disposizione delle autorità competenti, conformemente al presente regolamento, informazioni regolamentari in formato elettronico» (articolo 16, paragrafo 1). La responsabile del team eFTI della Commissione, Lia Potec, ha riunito i due aspetti in un’unica diapositiva il 21 gennaio 2026: «Obligation for authorities to accept, uniformly, information provided electronically by operators» (obbligo per le autorità di accettare, in modo uniforme, le informazioni fornite elettronicamente dagli operatori) e «Obligation for operators to use eFTI certified platforms, if opting to present information electronically» (obbligo per gli operatori di utilizzare piattaforme eFTI certificate, se scelgono di presentare le informazioni in formato elettronico).

Due considerando aggiungono altri elementi. Il considerando 8 mantiene gli operatori responsabili di fornire le informazioni in formato leggibile dall’uomo ogni volta che le autorità lo richiedano specificamente, affinché le autorità possano esercitare le loro funzioni «in situazioni in cui l’accesso a una piattaforma eFTI non sia disponibile». Il considerando 17 afferma che, pur senza dimenticare l’obbligo per tutte le autorità competenti di accettare le informazioni messe a disposizione mediante una piattaforma eFTI certificata, «dovrebbe rimanere possibile l’utilizzo di altri sistemi elettronici TIC qualora uno Stato membro decida in tal senso».

9 luglio 2027: da dove viene la data

L’articolo 5, paragrafo 1, non indica una data di calendario. Recita: «A decorrere da 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all’articolo 4, anche quando tali informazioni regolamentari sono richieste dalle autorità competenti come informazioni supplementari.»

I primi atti adottati in base agli articoli 7 e 8, il regolamento delegato (UE) 2024/2024 e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2024 e sono entrati in vigore il 9 gennaio 2025. Trenta mesi dal 9 gennaio 2025 portano al 9 luglio 2027, secondo i nostri calcoli. La Commissione indica la stessa data e lo stesso calcolo nella sua relazione COM(2025) 32 del 5 febbraio 2025: «tale data è stata calcolata come corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento. Questi ultimi atti sono entrati in vigore il 9 gennaio 2025.» La sua pagina eFTI riporta alla voce 9 luglio 2027: «The eFTI Regulation will apply in full. Member State authorities must accept information shared electronically by operators via certified eFTI platforms.» (Il regolamento eFTI si applicherà integralmente. Le autorità degli Stati membri dovranno accettare le informazioni condivise elettronicamente dagli operatori tramite piattaforme eFTI certificate.)

Le parole «apply in full» (si applicherà integralmente) si riferiscono a questo solo obbligo. La stessa relazione indica che la maggior parte delle disposizioni si applicava dall’entrata in vigore del regolamento o dal 21 agosto 2024, mentre «l’obbligo per le autorità degli Stati membri di accettare le informazioni presentate in formato elettronico a fini di controllo inizierà ad applicarsi solo a decorrere dal 9 luglio 2027». La pagina della Commissione riporta anche una tappa precedente. Alla voce «As of January 2026» (da gennaio 2026) indica che «eFTI platforms and service providers can start preparing for operations» (le piattaforme eFTI e i prestatori di servizi possono iniziare a prepararsi all’operatività) e che «Member States authorities may start accepting data stored on certified eFTI platforms for inspection» (le autorità degli Stati membri possono iniziare ad accettare, ai fini dei controlli, dati conservati su piattaforme eFTI certificate).

Le spedizioni di rifiuti sono in anticipo. Il regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, dell’11 aprile 2024, ha modificato il regolamento 2020/1056 e vi ha inserito l’articolo 5, paragrafo 1 bis: «In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026.»

Gli atti adottati finora

Gli atti del quadro eFTI adottati al 23 ottobre 2026. Ciascuno entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
AttoOggettoAdozioneGazzetta ufficialeEntrata in vigore
Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del ConsiglioIl quadro: ambito di applicazione, obblighi delle autorità e degli operatori, piattaforme eFTI e prestatori di servizi eFTI, certificazione15 luglio 202031 luglio 202020 agosto 2020; si applica dal 21 agosto 2024, l’articolo 5, paragrafo 1, dal 9 luglio 2027
Regolamento delegato (UE) 2024/2025 della CommissioneDisposizioni di diritto nazionale nell’allegato I, parte B15 luglio 202420 dicembre 20249 gennaio 2025
Regolamento delegato (UE) 2024/2024 della CommissioneL’insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI (articolo 7)26 luglio 202420 dicembre 20249 gennaio 2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della CommissioneProcedure comuni e norme dettagliate per l’accesso delle autorità alle eFTI e il relativo trattamento (articolo 8)5 luglio 202420 dicembre 20249 gennaio 2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243 della CommissionePrescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI (articolo 9, paragrafo 2)6 novembre 20257 novembre 202527 novembre 2025

La notizia della Commissione del 9 gennaio 2025 conferma la data di gennaio: «the first eFTI implementing and delegated acts entered into force today» (i primi atti di esecuzione e delegati eFTI sono entrati in vigore oggi). La data relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243 è un nostro calcolo a partire dalla sua pubblicazione. Gli atti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, paragrafo 2, sono arrivati dopo i termini che il regolamento aveva fissato, il 21 febbraio 2023 per i primi due e il 21 agosto 2023 per il terzo. Per l’atto sull’insieme di dati, la relazione della Commissione spiega che il ritardo «è da ricondurre principalmente alla complessità delle attività di mappatura e modellizzazione dei dati».

Che cosa manca ancora

Situazione al 23 ottobre 2026. In quella data non erano stati adottati tre insiemi di norme che il regolamento prevede per le piattaforme e i prestatori di servizi.

  • Certificazione delle piattaforme eFTI (atto delegato, articolo 12, paragrafo 5). Il 21 ottobre 2026 la Commissione ha pubblicato sul suo portale «Have your say» un progetto di regolamento delegato (Ares(2026)9917995) «laying down rules for the certification of eFTI platforms and the use of the certification mark» (che stabilisce norme per la certificazione delle piattaforme eFTI e per l’uso del marchio di certificazione), aperto ai commenti fino al 18 novembre 2026. Il progetto dichiara: «This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission.» (Il presente progetto non è stato adottato né approvato dalla Commissione europea.) La sua relazione illustrativa afferma che istituirebbe «certification profiles to accommodate different operational capabilities and business models» (profili di certificazione per tenere conto di diverse capacità operative e modelli di business).
  • Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI (atto di esecuzione, articolo 10, paragrafo 2). Il portale indica l’iniziativa in fase di pianificazione, senza alcun progetto pubblicato. L’articolo 10, paragrafo 2, aveva fissato il 21 agosto 2023 per il primo di tali atti.
  • Certificazione dei prestatori di servizi eFTI (atto delegato, articolo 13, paragrafo 3). Anch’essa in fase di pianificazione, senza alcun progetto pubblicato.

Una volta che la Commissione adotta un atto delegato, questo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine che ciascuno dei due può prorogare di due mesi (articolo 14, paragrafo 6).

Le date previste si sono spostate. La notizia della Commissione del 9 gennaio 2025 diceva: «By September 2025: The Commission plans to adopt the remaining eFTI implementing specifications.» (Entro settembre 2025: la Commissione prevede di adottare le restanti specifiche di attuazione eFTI.) La sua relazione del 5 febbraio 2025 diceva che gli atti di certificazione «dovrebbero essere adottati dalla Commissione nel secondo trimestre del 2025». La sua pagina eFTI, modificata l’ultima volta il 29 aprile 2026, riporta ora alla voce «By December 2026» (entro dicembre 2026): «The Commission plans to adopt the remaining eFTI implementing specifications.» (La Commissione prevede di adottare le restanti specifiche di attuazione eFTI.) I registri dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, consultati il 23 ottobre 2026, non riportavano alcun atto con eFTI nel titolo adottato dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243.

È in fase di pianificazione un ulteriore atto di esecuzione. Un’iniziativa sui nuovi identificativi nel registro degli identificativi eFTI, inserita nel portale il 19 ottobre 2026 con adozione prevista nel primo trimestre del 2027, «would add the country of loading and the country of unloading to the small set of freight data that authorities can already consult using a vehicle’s registration plate, letting them see the nature of an operation before deciding to stop it» (aggiungerebbe il paese di carico e il paese di scarico al ristretto insieme di dati sul trasporto merci che le autorità possono già consultare a partire dalla targa di un veicolo, consentendo loro di vedere la natura di un’operazione prima di decidere di fermarlo), secondo le parole della sua sintesi.

e-CMR: la lettera di vettura elettronica

Il Protocollo addizionale alla convenzione CMR relativo alla lettera di vettura elettronica è stato concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008 ed è entrato in vigore il 5 giugno 2011. Il suo preambolo ne indica lo scopo: agevolare «the optional making out of the consignment note by means of procedures used for the electronic recording and handling of data» (la compilazione facoltativa della lettera di vettura mediante procedure utilizzate per la registrazione e il trattamento elettronici dei dati). L’articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che una lettera di vettura elettronica conforme al Protocollo «shall be considered to be equivalent to the consignment note referred to in the Convention and shall therefore have the same evidentiary value and produce the same effects as that consignment note» (è considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla convenzione e ha pertanto lo stesso valore probatorio e produce gli stessi effetti di tale lettera di vettura). I requisiti del Protocollo, dall’autenticazione alle procedure convenute, sono trattati nella pagina la lettera di vettura CMR e l’e-CMR spiegate.

Al 23 ottobre 2026 la Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite elenca 8 firmatari e 42 parti. Secondo il nostro conteggio di quell’elenco, 22 dei 27 Stati membri dell’UE sono parti. Il Belgio ha firmato il 27 maggio 2008 e figura senza ratifica; Croazia, Cipro, Irlanda e Malta non figurano nell’elenco.

L’e-CMR appartiene al contratto di trasporto. L’articolo 1 del Protocollo la definisce come una lettera di vettura «issued by electronic communication by the carrier, the sender or any other party interested in the performance of a contract of carriage to which the Convention applies» (emessa mediante comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la convenzione). L’eFTI riguarda altro: le informazioni che le autorità possono richiedere in base alle norme di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2020/1056, e il modo in cui giungono loro.

Dove si incontrano l’e-CMR e l’eFTI

La diapositiva della Commissione sull’ambito di applicazione dell’eFTI, presentata il 21 gennaio 2026, elenca tra ciò che non è coperto: «Not transport documents as such (but the information from transport documents - consignment notes, waybills)» (non i documenti di trasporto in quanto tali, ma le informazioni tratte dai documenti di trasporto: lettere di vettura, lettere di trasporto). Il considerando 6 del regolamento nomina la CMR. Afferma che l’obbligo per le autorità di accettare le informazioni messe a disposizione in formato elettronico dovrebbe applicarsi anche quando le disposizioni che rientrano nell’ambito di applicazione «richiedano informazioni contemplate anche da convenzioni internazionali pertinenti, come le convenzioni che disciplinano i contratti di trasporto internazionale nei diversi modi di trasporto», e la CMR è la prima convenzione che cita come esempio. L’allegato I, parte B, come compilato dal regolamento delegato (UE) 2024/2025, fa entrare la CMR attraverso il diritto nazionale di alcuni Stati membri: la voce della Polonia cita una disposizione della sua legge del 6 settembre 2001 sul trasporto su strada «che consente i controlli di conformità all’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione CMR», e la voce della Romania elenca l’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione CMR in quanto tale.

Le prove del cabotaggio compaiono in entrambi i gruppi di testi. L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 elenca i sette dati delle prove richieste per ciascun trasporto, e le domande e risposte della Commissione sul cabotaggio affermano: «Tali informazioni sono contenute nella lettera di vettura o nella polizza di carico, di norma nel formato CMR.» Dal 21 febbraio 2022 l’articolo 8, paragrafo 4 bis, stabilisce che tali prove «[p]ossono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR)» ai sensi del Protocollo del 2008. Le stesse informazioni dell’articolo 8, paragrafo 3, rientrano nell’ambito di applicazione dell’eFTI (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento 2020/1056), con un sottoinsieme di dati proprio, identificato dal codice EU03 nel regolamento delegato (UE) 2024/2024. L’articolo 8, paragrafo 4 bis, non menziona l’eFTI, e nessuno dei cinque atti eFTI della tabella precedente menziona l’e-CMR. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 aggiunge un esempio di cabotaggio sul versante dell’eFTI: un collegamento pubblicato in un registro consentirebbe alle autorità di controllare le merci trasportate su un camion, un treno o una chiatta «senza fermare fisicamente i mezzi di trasporto o salirvi a bordo», e di recuperare le informazioni su più operazioni effettuate da un unico veicolo, «come nel caso dei controlli sul cabotaggio stradale» (considerando 14). Le norme sul cabotaggio vere e proprie sono trattate nella pagina cabotaggio e distacco dei conducenti.

I documenti commerciali sono trattati nel considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2243. Esso osserva che le disposizioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’eFTI «consentono agli operatori economici interessati, nella maggior parte dei casi, di riutilizzare tra imprese i documenti per fornire le informazioni richieste sul trasporto merci», afferma che le specifiche delle piattaforme «non dovrebbero stabilire requisiti relativi al formato elettronico e all’uso dei documenti commerciali» e prevede che gli operatori possano riutilizzare le informazioni dei sistemi «utilizzati per gestire documenti commerciali di trasporto, come lettere di vettura oppure ordini di trasporto». Un webinar della Commissione sui casi d’uso tra imprese, tenutosi il 23 giugno 2025, lo illustra con un viaggio in camion e in nave dalla Finlandia alla Svezia: tre e-CMR compaiono sulla riga intitolata «Source for regulatory information in scope of eFTI» (fonte delle informazioni regolamentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’eFTI), e la diapositiva successiva mostra sotto di esse nove insiemi di dati eFTI relativi a un movimento di spedizione. Le diapositive sono un’illustrazione, non un testo giuridico.

Nessuno dei testi qui citati afferma che un’e-CMR sia di per sé eFTI, o che un sistema che emette e-CMR sia una piattaforma eFTI certificata. La certificazione è una procedura distinta: su domanda del programmatore della piattaforma, un organismo di valutazione della conformità, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, valuta la conformità della piattaforma alle prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se la valutazione è positiva, rilascia un certificato di conformità (articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 1).

Trasporto combinato: una proposta, non una legge

Il 7 novembre 2023 la Commissione ha proposto una revisione della direttiva 92/106/CEE che modificherebbe anche il regolamento 2020/1056 (COM(2023) 702). In base al nuovo articolo 3, paragrafo 1, proposto per la direttiva, per beneficiare del quadro di sostegno «l’impresa che organizza l’operazione di trasporto combinato registra e rende disponibili le informazioni sul trasporto in conformità al regolamento (UE) 2020/1056» su «una piattaforma di informazioni elettroniche sul trasporto merci (“piattaforma eFTI”)». Il considerando 12 della proposta conclude che «l’uso di una piattaforma eFTI dovrebbe essere obbligatorio per tutte le operazioni che intendono beneficiare del quadro di sostegno», e il suo articolo 2 obbligherebbe le piattaforme eFTI a fornire una funzionalità per il calcolo dei risparmi sui costi esterni e per la generazione di dati aggregati sui volumi annuali del trasporto combinato. Il 23 ottobre 2026 l’Osservatorio legislativo del Parlamento europeo indicava come fase raggiunta nella procedura 2023/0396(COD) «Awaiting committee decision» (in attesa della decisione della commissione). Il resto della proposta è trattato nella pagina trasporto combinato, intermodale e multimodale.

Risposte rapide

Che cos'è l'eFTI?
Le informazioni elettroniche sul trasporto merci (electronic freight transport information): il quadro del regolamento (UE) 2020/1056 in base al quale le informazioni che determinate norme dell'UE e nazionali impongono agli operatori di mettere a disposizione per dimostrare la conformità possono essere messe a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico. Il suo ambito di applicazione comprende il documento di trasporto del regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio, le prove del cabotaggio stradale, le spedizioni di rifiuti, il capitolo 5.4 delle norme sulle merci pericolose ADR, RID e ADN e le disposizioni nazionali elencate nell'allegato I. La pagina eFTI della Commissione nomina il trasporto su strada, per ferrovia, per vie navigabili interne e aereo.
Gli operatori di trasporto devono usare l'eFTI dal 9 luglio 2027?
Il regolamento non li obbliga a mettere le informazioni a disposizione in formato elettronico. L'obbligo che inizia il 9 luglio 2027 è delle autorità competenti: devono accettare le informazioni regolamentari che gli operatori mettono a disposizione in formato elettronico conformemente all'articolo 4, cioè sulla base di dati trattati su una piattaforma eFTI certificata (articolo 5, paragrafo 1). Il considerando 7 mantiene la possibilità di presentare le informazioni in formato cartaceo come previsto dal diritto dell'UE o nazionale, e l'articolo 16 incarica la Commissione di valutare il regolamento entro il 21 febbraio 2029 e di esaminare un possibile obbligo per gli operatori.
Da dove viene la data del 9 luglio 2027?
L'articolo 5, paragrafo 1, fissa l'inizio a 30 mesi dopo l'entrata in vigore dei primi atti delegati e di esecuzione adottati in base agli articoli 7 e 8. Tali atti sono entrati in vigore il 9 gennaio 2025, e la relazione della Commissione COM(2025) 32 indica come data risultante il 9 luglio 2027. Quanto alle informazioni previste dal regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, le autorità sono tenute ad accettarle dal 21 maggio 2026 (articolo 5, paragrafo 1 bis).
Un'e-CMR è la stessa cosa dell'eFTI?
No. Un'e-CMR è la lettera di vettura elettronica del Protocollo addizionale del 2008 alla convenzione CMR, un documento del contratto di trasporto; al 23 ottobre 2026 la Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite elenca 42 parti del Protocollo. L'eFTI è il quadro dell'UE per le informazioni che le autorità possono richiedere. Una presentazione della Commissione del 21 gennaio 2026 colloca fuori dall'ambito di applicazione dell'eFTI i documenti di trasporto in quanto tali; l'eFTI copre invece le informazioni tratte da essi, come le lettere di vettura. Nessuno dei testi letti per questa pagina tratta un'e-CMR come eFTI o un sistema e-CMR come una piattaforma eFTI certificata.
Quali norme eFTI non sono ancora state adottate?
Al 23 ottobre 2026 le norme per la certificazione delle piattaforme eFTI erano un progetto di regolamento delegato, aperto ai commenti fino al 18 novembre 2026, e le prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI e per la loro certificazione erano in fase di pianificazione, senza alcun progetto pubblicato. La pagina eFTI della Commissione indica che la Commissione prevede di adottare le restanti specifiche di attuazione entro dicembre 2026; nel gennaio 2025 aveva indicato settembre 2025.

Fonti

  1. Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight transport information — Official Journal text: recitals, Articles 1 to 18 and Annex I — EUR-Lex, European Union, 15 Jul 2020
  2. Regulation (EU) 2020/1056 on electronic freight transport information — consolidated text of 9 January 2025, Articles 1 to 18 — EUR-Lex, European Union
  3. Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2024 of 26 July 2024 supplementing Regulation (EU) 2020/1056 by establishing the eFTI common data set and eFTI data subsets — recitals, Articles and the list of data subsets — EUR-Lex, European Union, 26 Jul 2024
  4. Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2025 of 15 July 2024 supplementing Regulation (EU) 2020/1056 by amending its Annex I Part B — Annex, entries for Poland and Romania — EUR-Lex, European Union, 15 Jul 2024
  5. Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1942 of 5 July 2024 laying down common procedures and detailed rules for accessing and processing electronic freight transport information by competent authorities — recitals 13 and 14, Article 14 — EUR-Lex, European Union, 5 Jul 2024
  6. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2243 of 6 November 2025 laying down detailed specifications regarding the functional requirements for eFTI platforms — recital 7 and Article 14 — EUR-Lex, European Union, 6 Nov 2025
  7. Report from the Commission on the delegation of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) 2020/1056, COM(2025) 32 final, 5 February 2025 — EUR-Lex, European Union, 5 Feb 2025
  8. eFTI Regulation: digitalising freight transport across the European Union (page last modified 29 April 2026, read on 23 October 2026) — European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport
  9. Towards Paperless Freight Transport: EU takes a step forward with eFTI Regulation implementation (news, 9 January 2025) — European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, 9 Jan 2025
  10. Rules on the certification of eFTI platforms (initiative 14351) — draft Commission Delegated Regulation, Ares(2026)9917995, open for feedback from 21 October to 18 November 2026 — European Commission, Have your say
  11. Requirements for eFTI service providers (initiative 14374), read on 23 October 2026 — European Commission, Have your say
  12. Rules on the certification of eFTI service providers (initiative 14375), read on 23 October 2026 — European Commission, Have your say
  13. Introduction of new identifiers in the electronic freight transport information (eFTI) registry of identifiers (initiative 19494), read on 23 October 2026 — European Commission, Have your say
  14. Lia Potec (Team Leader eFTI, European Commission), Legal enablers for paperless trade: lessons from the EU eFTI experience, UNCITRAL Colloquium, 21 January 2026 — slides 4, 5 and 9 — United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 21 Jan 2026
  15. Webinars on eFTI implementation, 23 June 2025: 10 - Reference B2B use cases for eFTI operation, slides 9 and 10 — European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, 23 Jun 2025
  16. Regulation (EC) No 1072/2009 on common rules for access to the international road haulage market — consolidated text of 21 February 2022, Article 8 — EUR-Lex, European Union
  17. Regulation (EU) 2020/1055 amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 — recital 23 and Article 4 — EUR-Lex, European Union, 15 Jul 2020
  18. Rules on cabotage as applicable from 21 February 2022 — Questions and Answers, question 15 — European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport
  19. Council Regulation No 11 of 27 June 1960 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions — Article 6 — EUR-Lex, European Union, 27 Jun 1960
  20. Council Directive 92/106/EEC on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States — consolidated text of 1 July 2013, Article 3 — EUR-Lex, European Union
  21. Additional Protocol to the CMR concerning the Electronic Consignment Note, Geneva, 20 February 2008 — certified true copy — United Nations Treaty Collection
  22. Additional Protocol to the CMR concerning the Electronic Consignment Note — status of treaty XI.B.11.b, as at 23 October 2026 — United Nations Treaty Collection
  23. Proposal for a Directive amending Council Directive 92/106/EEC as regards a support framework for intermodal transport of goods and Regulation (EU) 2020/1056, COM(2023) 702 final, 7 November 2023 — recital 12, Articles 2 and 3 — EUR-Lex, European Union, 7 Nov 2023
  24. Procedure file 2023/0396(COD) — Combined transport: support framework for intermodal transport of goods (read on 23 October 2026) — Legislative Observatory, European Parliament
  25. Regulation (EU) 2026/2108 establishing the Union Customs Code and the European Union Customs Authority, and repealing Regulation (EU) No 952/2013 — Articles 284 and 287 — EUR-Lex, European Union