Scuolabus: la categoria che l'Europa non ha mai creato
Il regolamento UNECE n. 107 esclude dai suoi requisiti i veicoli progettati specificamente come scuolabus: l'Europa non ha un tipo di scuolabus. Che cosa disciplina invece il trasporto scolastico.

Se ci si chiede che cosa faccia di un autobus uno scuolabus in Europa, non c’è alcun documento da indicare. Il veicolo è ovunque — un minibus davanti a un cancello alle otto del mattino, un pullman su una tratta rurale in appalto — ma la norma costruttiva che disciplina tutti gli altri autobus del continente se ne occupa escludendolo dal proprio campo di applicazione. Resta un normale veicolo M2 o M3, e una norma nazionale che decide da sé che cosa aggiungervi: in Turchia, una segnalazione posteriore e un elenco dettagliato di dotazioni.
Il regolamento sulla costruzione nomina il veicolo solo per escluderlo
Il regolamento UNECE n. 107 è la norma generale sulla costruzione di autobus e pullman. Il punto 1.1 fissa un campo di applicazione senza lacune: il regolamento si applica a tutti i veicoli a un piano, a due piani, rigidi o snodati delle categorie M2 o M3.
Il punto 1.2 esclude poi quattro tipi di veicoli. Le prescrizioni non si applicano ai veicoli destinati al trasporto di sicurezza di persone, ad esempio detenuti (1.2.1); ai veicoli specificamente progettati per il trasporto di feriti o malati, cioè le autoambulanze (1.2.2); ai veicoli fuoristrada (1.2.3); né, al punto 1.2.4, ai veicoli specificamente progettati come scuolabus.
Questo è tutto ciò che la normativa europea ne dice. Il punto 1.3 lascia solo in parte all’interno un ulteriore gruppo — tra cui i veicoli del corpo di polizia, delle forze di sicurezza e delle forze armate — e vi applica le prescrizioni «solo nella misura in cui sono compatibili con l’uso e le funzioni a cui sono destinati». Il veicolo scolastico non riceve alcuna riserva di questo tipo. Viene nominato, escluso e mai più menzionato.
L’esclusione conta perché l’R107 non è un documento facoltativo. Il regolamento (UE) 2019/2144, che si applica dal 6 luglio 2022, contiene due elenchi di regolamenti UNECE con funzioni diverse. Quello vincolante è l’allegato II, «Elenco dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 3, nonché delle date di cui all’articolo 16»: la sua riga F14, «Caratteristiche generali di costruzione degli autobus», indica il regolamento UNECE n. 107 e lo contrassegna con la lettera A nelle colonne M2 e M3, dove A è definita nelle note a quella tabella come la data del 6 luglio 2022 per il divieto di immatricolazione dei veicoli. L’allegato I è l’altro elenco, «Elenco dei regolamenti UNECE di cui all’articolo 4, paragrafo 2», e l’articolo 4, paragrafo 2, stabilisce soltanto che un’omologazione rilasciata in base a un regolamento dell’elenco vale come omologazione UE; la voce dell’allegato relativa al numero 107 riporta come oggetto «Costruzione generale dei veicoli di categoria M2 o M3», la serie di modifiche 07, GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1, e, nella colonna intitolata «Ambito disciplinato dal regolamento UNECE», M2 e M3.
La serie 07 lì indicata è un minimo, non un massimo. Le note riportate sotto la stessa tabella stabiliscono che la conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto a quella indicata è accettata come alternativa, e il regolamento è stato poi ripubblicato integralmente: regolamento ONU n. 107 [2026/139], GU L, 2026/139 del 29 gennaio 2026, in vigore, che comprende il testo fino alla serie di modifiche 11. Nulla di ciò che questo articolo cita cambia con esso: i punti da 1.1 a 1.4 e il punto 2.1 hanno lo stesso tenore nei testi della serie 07 e della serie 11; è un nostro confronto tra le due versioni pubblicate, non un’affermazione contenuta in nessuna delle due.
Un autobus deve quindi soddisfare l’R107, a meno che non sia progettato specificamente come scuolabus: in quel caso le prescrizioni dell’R107 decadono e a livello europeo nulla le sostituisce.
Che cosa acquistano invece le imprese di trasporto
Per il trasporto scolastico si acquista quindi dal normale catalogo. Il veicolo viene ordinato come autobus di classe I, II o III, oppure come veicolo di classe A o B quando la capacità non supera i 22 passeggeri oltre al conducente, e la classe determina porte, corridoi e posti in piedi: è il tema della nostra pagina sulle classi degli autobus secondo il regolamento UNECE n. 107.
Il punto 2.1.1 suddivide i veicoli che trasportano più di 22 passeggeri oltre al conducente nella classe I, con spazi destinati ai passeggeri in piedi; nella classe II, destinata principalmente al trasporto di passeggeri seduti ma che consente il trasporto di passeggeri in piedi nella corsia e/o in una zona non superiore allo spazio occupato da due sedili doppi; e nella classe III, destinata esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti. Nulla in quell’elenco è una categoria scolastica. Una tratta rurale in appalto si fa con un pullman di classe III perché il percorso è lungo e tutti viaggiano seduti; una tratta urbana con un autobus di classe I perché durante il giorno il veicolo svolge altri servizi. Ciò che l’impresa sceglie è l’insieme di compromessi descritto nella nostra pagina sulle specifiche dei pullman, con i costi calcolati come per qualsiasi altro contratto, come spieghiamo nella pagina sui costi di esercizio delle flotte di autobus. I costruttori indicano l’impiego anche dove il regolamento non lo fa: la versione Pop dell’Iveco Crossway è venduta come variante per il trasporto scolastico di un normale autobus interurbano, anche se i pittogrammi per il trasporto di bambini sono di serie su tutta la gamma Crossway francese e non una caratteristica propria della Pop. Mercedes-Benz Buses cita il trasporto scolastico tra gli impieghi previsti del suo autobus interurbano elettrico a batteria, il Mercedes-Benz eIntouro.
Le cinture: l’uso lo regola l’UE, il montaggio si è spostato altrove
La norma europea più chiara rivolta al bambino a bordo è una regola d’uso, non di costruzione. La direttiva 91/671/CEE, nel testo consolidato del 20 marzo 2014, è in vigore. Il suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a), impone agli Stati membri di prescrivere che tutti gli occupanti, a partire da tre anni di età, dei veicoli di categoria M2 e M3 in circolazione utilizzino, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), aggiunge un obbligo di informazione, da assolvere in almeno uno di quattro modi: tramite il conducente; tramite il bigliettaio, l’accompagnatore o la persona designata come capogruppo; con sistemi audiovisivi; oppure con cartelli e/o il pittogramma stabilito dallo Stato membro.
L’espressione «sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti» svolge in quella frase un ruolo discreto ma decisivo. L’obbligo è di usare ciò che è montato; di per sé non impone di montare nulla. L’articolo 6 mantiene un potere permanente degli Stati membri di concedere esenzioni previo accordo della Commissione, e il suo ultimo trattino riguarda le condizioni particolari di circolazione dei veicoli M2 e M3 adibiti al trasporto locale in zona urbana o in agglomerato, o in cui è autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi.
La norma sul montaggio si è spostata, e chi cita quella vecchia cita una disposizione abrogata. La direttiva 2005/40/CE, che modificava la direttiva 77/541/CEE per stabilire quali classi di autobus dovessero essere dotate di cinture, risulta in EUR-Lex non più in vigore, con fine della validità al 31 ottobre 2014; la 77/541/CEE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009, e il 661/2009 dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144. Il requisito passa oggi per l’allegato II del 2019/2144, righe A5 «Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta» e A6 «Cicalini delle cinture di sicurezza», ciascuna delle quali indica il regolamento UNECE n. 16 ed è contrassegnata con la lettera A per M1, M2, M3, N1, N2 e N3. L’allegato I riporta lo stesso regolamento con il titolo più completo — cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini, serie di modifiche 07, GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1 — per le categorie M e N, ma quella voce si limita a far valere un’omologazione ONU come omologazione UE. La questione classe per classe è approfondita nella nostra pagina sulle cinture di sicurezza negli autobus.
L’esenzione per il trasporto scolastico è durata cinque anni
Un tempo esisteva una norma europea scritta per il trasporto scolastico, ed era scritta per scadere. La direttiva 2003/20/CE ha inserito nella 91/671/CEE l’articolo 6 bis, che consentiva agli Stati membri di concedere, previo accordo della Commissione, esenzioni temporanee affinché, «per operazioni di trasporto locale, segnatamente trasporto scolastico», nei veicoli M2 e M3 potessero essere trasportati più bambini seduti di quanti fossero i sedili disponibili provvisti di cinture di sicurezza.
La frase da leggere è la seconda: «Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare cinque anni a decorrere dal 9 maggio 2003.» Cinque anni dal 9 maggio 2003 portano al 9 maggio 2008. Il calcolo è nostro — la direttiva indica solo la data di inizio e la durata massima — ma fissa il limite esterno di qualsiasi esenzione concessa in base a quell’articolo.
Turchia: lo stesso veicolo, definito dalle sue dotazioni
La Turchia mostra che cosa un paese mette in quello spazio vuoto, perché mette tutto per iscritto in un unico atto. L’Okul Servis Araçları Yönetmeliği (regolamento sui veicoli per il servizio scolastico) è stato pubblicato nella Resmî Gazete del 25 ottobre 2017, n. 30221; il testo consolidato in vigore riporta altre sette date di modifica nella Gazzetta ufficiale — un nostro conteggio dei rimandi presenti nella fonte, che non indica un totale — l’ultima delle quali è il 19 agosto 2025 (n. 32991).
La sua definizione, all’articolo 3, comma 1, lettera f), merita di essere letta accanto al punto 1.2.4 dell’R107: un veicolo per il servizio scolastico è un veicolo immatricolato per uso commerciale e destinato al trasporto di passeggeri, generalmente utilizzato per il trasporto di studenti e bambini nell’ambito dell’istruzione prescolare e dell’istruzione obbligatoria, che soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento. La distinzione è tra uso e costruzione. L’R107 doveva chiedersi come fosse progettato un veicolo, e poteva quindi escludere un progetto; la Turchia si chiede a che cosa serva il veicolo e poi vi associa un elenco. Non un tipo costruttivo, ma un normale veicolo per passeggeri, destinato a un uso particolare, più un elenco.
L’articolo 4, comma 1, è l’elenco. Sul retro, una fascia retroriflettente con la scritta OKUL TAŞITI nel colore, nelle dimensioni e nella forma del modello allegato (a); sempre sul retro, una luce di almeno 30 cm di diametro che si accende di rosso durante la salita e la discesa, con la parola DUR leggibile in grandi lettere nere quando è accesa, e con un comando separato da quello delle luci di arresto (b). Vetri e finestrini alla portata dei bambini fissi, e parti metalliche interne rivestite (c). Le porte possono essere ad azionamento automatico comandato dal conducente oppure manuali, e se sono ad azionamento automatico lo stato di apertura o chiusura deve essere segnalato al conducente con segnali ottici e/o acustici (d). Manutenzione ogni sei mesi, oltre alla revisione periodica obbligatoria (e). Un sistema di localizzazione del veicolo i cui dati sono conservati per almeno trenta giorni (ı). Una cintura a tre punti e i necessari dispositivi di protezione per ogni studente e bambino (i). Un sensore di occupazione in ogni sedile, secondo gli standard fissati dal ministero dei trasporti (l). Telecamere interne ed esterne con registratore, che inquadrano tutti i sedili (m). Nessuna pellicola oscurante sui finestrini (n), e nessun vetro diverso da un vetro trasparente che lasci vedere l’interno (o).
L’articolo 4, comma 1, lettera ğ), consente poi di usare lo stesso veicolo per il trasporto del personale quando non trasporta bambini, a condizione che il servizio scolastico non ne risenta, e in quel caso vieta l’uso dei segnali luminosi del veicolo scolastico. Quella frase descrive la realtà meglio di qualsiasi altra parte dell’atto: non è uno scuolabus, è un autobus che svolge un servizio scolastico con le segnalazioni spente.
Il vincolo rigido è l’età. L’articolo 4, comma 1, lettera f), stabilisce che il veicolo non può avere più di dodici anni, contati a partire dal primo anno civile successivo alla data di fabbricazione. Una frase aggiunta il 29 novembre 2024 (n. 32737) smussa lo spigolo, non il limite: un veicolo che soddisfa il requisito di età ma lo perde nel corso del contratto può restare in servizio, purché ciò non vada oltre l’anno scolastico in corso.
Il calendario di adeguamento ancora in corso
L’elenco non è arrivato tutto in una volta. L’articolo transitorio 2, comma 1, come sostituito il 29 novembre 2024, stabilisce ciò a cui i veicoli più vecchi devono ancora adeguarsi, e in ogni caso il requisito scatta alla prima revisione periodica successiva alla data indicata.
| Requisito | Anno modello del veicolo | Obbligatorio dal |
|---|---|---|
| Art. 4, c. 1, lett. m), telecamere, e art. 4, c. 1, lett. o), vetri trasparenti | 2017 e precedenti | 1° marzo 2025 |
| Art. 4, c. 1, lett. i), cinture a tre punti, e art. 4, c. 1, lett. l), sensori di occupazione dei sedili | 2017 | 1° luglio 2029 |
| Art. 4, c. 1, lett. i), cinture a tre punti, e art. 4, c. 1, lett. l), sensori di occupazione dei sedili | 2016 | 1° luglio 2028 |
| Art. 4, c. 1, lett. i), cinture a tre punti, e art. 4, c. 1, lett. l), sensori di occupazione dei sedili | 2015 e precedenti | 1° luglio 2027 |
Il personale e la disposizione sospesa
L’articolo 9 dà al personale lo stesso peso che l’articolo 4 dà al veicolo. Il conducente deve aver compiuto ventisei anni ma non sessantasei (art. 9, comma 1, lettera a)); deve essere titolare da almeno due anni di una patente di categoria D o da almeno cinque di una patente di categoria D1, e ottenere ogni anno dal medico di famiglia un certificato di idoneità (art. 9, comma 1, lettera c), come modificato il 29 novembre 2024); deve presentare ogni cinque anni un certificato psicotecnico (art. 9, comma 1, lettera ç)); e deve essere titolare del certificato di competenza professionale per conducenti nel trasporto nazionale di passeggeri (art. 9, comma 1, lettera e)). Un’aggiunta del 19 agosto 2025 consente di computare fino a un anno di patente B ai fini del requisito per la D e fino a tre ai fini del requisito per la D1.
L’accompagnatore — il rehber personel, il secondo adulto il cui compito è il marciapiede e non la strada — deve aver compiuto ventidue anni ma non sessantuno, ed essere almeno diplomato di scuola secondaria superiore, oppure avere la licenza di scuola primaria e aver completato un corso approvato dal ministero dell’Istruzione nazionale (art. 9, comma 2, lettera a)). L’accompagnatore indossa un gilet giallo ad alta visibilità conforme alla TS EN ISO 20471 con la scritta REHBER davanti e dietro (art. 9, comma 2, lettera f)), e quando accompagna i bambini usa strumenti di segnalazione come un bastone luminoso o una paletta stop/avanti (art. 9, comma 2, lettera g)).
Un avvertimento per chi legge il testo consolidato come una lista di controllo. L’obbligo dell’impresa, previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), di avere a bordo un accompagnatore quando sul veicolo si trovano bambini o studenti che frequentano l’istruzione prescolare, l’istruzione primaria, un asilo nido, un centro diurno o un club per bambini è stampato con una nota secondo cui la sua esecuzione è stata sospesa da una decisione dell’Ottava Sezione del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2022 (E.:2021/5662).
La sospensione riguarda quella disposizione e si ferma lì, il che va detto chiaramente, perché è proprio la frase in base alla quale un’impresa agirà. L’articolo 5, comma 2, lettera ğ), modificato il 25 agosto 2021 e stampato senza alcuna nota di sospensione o di annullamento, obbliga ancora l’impresa a impiegare sui propri veicoli conducenti e accompagnatori in possesso del certificato descritto all’articolo 6, comma 2, lettera b). L’articolo 3, comma 1, lettera h), definisce ancora l’accompagnatore come l’addetto che deve essere presente sul veicolo per il servizio scolastico oltre al conducente, escludendo soltanto i veicoli che trasportano studenti verso istituti di istruzione secondaria superiore e universitaria. Ciò che la decisione ha sospeso è il presupposto specifico dell’articolo 5, comma 2, lettera b) — questa fascia d’età, quindi questo accompagnatore — non la figura dell’accompagnatore, né i requisiti dell’articolo 9, comma 2.
Un punto strutturale resta valido nonostante tutto. In Europa non esiste un’omologazione per gli scuolabus, e nemmeno la Turchia ne crea una. Il veicolo di base è un normale autobus, e tutto ciò che ne fa un veicolo scolastico — la fascia, la luce, le cinture, il secondo adulto, il limite di età — lo aggiunge chi scrive la norma nazionale. Il documento da leggere prima di firmare non è un certificato di omologazione europeo, perché non esiste.
Risposte rapide
- In Europa esiste un'omologazione per gli scuolabus?
- No. Il regolamento UNECE n. 107, il regolamento sulla costruzione degli autobus M2 e M3, stabilisce al punto 1.2.4 che le sue prescrizioni non si applicano ai veicoli specificamente progettati come scuolabus. Il regolamento nomina il veicolo solo per escluderlo, e non mette nulla al suo posto.
- I bambini devono allacciare le cinture su pullman e autobus?
- Sì, dove le cinture ci sono. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 91/671/CEE, come modificata, impone agli Stati membri di prescrivere che tutti gli occupanti dei veicoli M2 e M3 a partire da tre anni di età utilizzino, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti.
- Uno scuolabus può trasportare più bambini dei posti dotati di cinture?
- Non in base all'esenzione temporanea che un tempo lo consentiva. L'articolo 6 bis della direttiva 91/671/CEE, inserito dalla direttiva 2003/20/CE, limitava la validità di tali esenzioni a cinque anni dal 9 maggio 2003, quindi nessuna di quelle concesse in base a esso poteva durare oltre il 9 maggio 2008: quella data è un nostro calcolo, non la formulazione della direttiva.
- Quanti anni può avere un veicolo per il servizio scolastico in Turchia?
- Dodici anni. L'articolo 4, comma 1, lettera f), dell'Okul Servis Araçları Yönetmeliği stabilisce che il veicolo non può avere più di dodici anni, contati a partire dal primo anno civile successivo alla data di fabbricazione, e una modifica del 2024 consente a un veicolo che supera il limite durante il contratto di terminare l'anno scolastico in corso.
- Quali dotazioni deve avere un veicolo per il servizio scolastico in Turchia?
- L'articolo 4, comma 1, ne elenca le dotazioni: una cintura a tre punti per ogni studente e bambino, un sensore di occupazione in ogni sedile, telecamere interne ed esterne che inquadrano tutti i sedili, un sistema di localizzazione i cui dati sono conservati per almeno trenta giorni, una luce posteriore di almeno 30 cm di diametro con la scritta DUR e una fascia retroriflettente OKUL TAŞITI sul retro.
Modelli citati in questo articolo
Fonti
- UN Regulation No. 107 — Uniform provisions concerning the approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction [2026/139] (OJ L, 2026/139, 29.1.2026), in force, incorporating text up to the 11 series of amendments — paragraphs 1.1 to 1.4 and 2.1, which stand unchanged from the 07 series — Official Journal of the European Union / UNECE
- Regulation No 107 of the UNECE (OJ L 52, 23.2.2018, p. 1), incorporating text up to Supplement 1 to the 07 series — document record for the version Annex I to Regulation (EU) 2019/2144 cites — Official Journal of the European Union / UNECE
- Regulation (EU) 2019/2144 on type-approval requirements for motor vehicles — Article 4, Article 18, Article 19, Annex I and Annex II — Official Journal of the European Union
- Council Directive 91/671/EEC on the compulsory use of safety belts and child restraint systems in vehicles, consolidated text of 20 March 2014 — Articles 2, 6 and 6a — Official Journal of the European Union
- Directive 2003/20/EC of the European Parliament and of the Council of 8 April 2003 amending Council Directive 91/671/EEC — Official Journal of the European Union
- Directive 2005/40/EC amending Directive 77/541/EEC on safety belts and restraint systems of motor vehicles — document record showing end of validity — Official Journal of the European Union
- Okul Servis Araçları Yönetmeliği (School Service Vehicles Regulation), consolidated text as amended to Official Gazette 19/8/2025 No. 32991 — Mevzuat Bilgi Sistemi, Republic of Türkiye
- Okul Servis Araçları Yönetmeliği, as first published in Resmî Gazete of 25 October 2017, No. 30221 — Resmî Gazete, Republic of Türkiye