Classi degli autobus I, II, III, A e B secondo il regolamento UNECE n. 107
Come il regolamento UNECE n. 107 suddivide gli autobus M2 e M3 nelle classi I, II, III, A e B e che cosa fissa ogni classe per porte, corsie, posti in piedi e massa dei passeggeri.

Una classe di autobus ai sensi del regolamento UNECE n. 107 è uno status di omologazione, non un’etichetta commerciale. Determina se sono ammessi passeggeri in piedi e con quale superficie ciascuno viene conteggiato, il numero minimo di porte di accesso, la sagoma di prova della corsia e la massa che l’omologazione attribuisce a ogni passeggero.
Da dove vengono le classi
Il regolamento (UE) 2018/858, all’articolo 4, suddivide i veicoli per il trasporto di passeggeri in base al numero di posti a sedere e alla massa: la categoria M2 comprende i veicoli con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente e una massa massima non superiore a 5 tonnellate, la M3 quelli con lo stesso numero di posti e una massa superiore a 5 tonnellate, entrambe «indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi». Nessuna delle due definizioni dice nulla su come il veicolo sia costruito per i passeggeri in piedi.
Lo fa il regolamento UNECE n. 107. Si applica a tutti i veicoli a un piano, a due piani, rigidi o snodati delle categorie M2 o M3 (punto 1.1), esclusi i veicoli per il trasporto di sicurezza dei detenuti, le autoambulanze, i veicoli fuoristrada e i veicoli specificamente progettati come scuolabus (punto 1.2). Li suddivide poi in base alla capacità: con più di 22 passeggeri oltre al conducente, nelle classi I, II e III (punto 2.1.1); fino a 22, nelle classi A e B (punto 2.1.2). In base al punto 2.1.1.4 un veicolo «può appartenere a più classi» e «può essere omologato per ciascuna classe di appartenenza». I valori riportati di seguito provengono dal testo ripubblicato nella Gazzetta ufficiale il 29 gennaio 2026 (2026/139), che comprende tutti i testi validi fino alla serie di modifiche 10, in vigore dall’8 ottobre 2022, e alla serie 11, in vigore da maggio 2026.
Classe I: costruita per i passeggeri in piedi
Il punto 2.1.1.1 definisce la classe I come veicoli che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti frequenti. La capacità diventa allora un calcolo aritmetico: l’allegato 11, punto 3.2.3.2.1, fissa la superficie convenzionale prevista per un passeggero in piedi a 0,125 m² nelle classi I e A, e la massa del passeggero a 68 kg.
Il calcolo si svolge in due fasi. L’allegato 3, punto 7.2.2.1, ricava la superficie totale S0 disponibile per i passeggeri sottraendo dal pavimento, tra l’altro, il vano conducente, i gradini di accesso alle porte, gli spazi riservati esclusivamente al trasporto di merci o bagagli, le scale e, al punto 7.2.2.1.3, tutte le parti con un’altezza libera verticale inferiore a 1 350 mm, dimensione che nelle classi A e B «può essere ridotta a 1 200 mm». Il punto 7.2.2.2 ricava poi da S0 la superficie S1 per i passeggeri in piedi, solo per le classi A, I e II, sottraendo tra l’altro le parti con pendenza eccessiva, tutto ciò che non è accessibile a un passeggero in piedi quando tutti i sedili sono occupati, le zone più basse dell’altezza della corsia di cui al punto 7.7.5.1, il pavimento davanti al sedile del conducente, i 300 mm davanti a ogni sedile non pieghevole (dimensione che per un sedile rivolto verso un lato del veicolo «può essere ridotta a 225 mm», senza alcuna condizione relativa al passaruota; punto 7.2.2.2.5) e qualsiasi superficie su cui non sia possibile appoggiare un rettangolo di 400 × 300 mm.
Il numero di porte cresce rapidamente: per le classi I e A il punto 7.6.1.1 prescrive almeno una porta di accesso da 9 a 45 passeggeri, due da 46 a 70, tre da 71 a 100 (due se il veicolo è a due piani) e quattro oltre 100. Ciascuna parte rigida di un veicolo snodato deve averne almeno una, e nella parte anteriore di un veicolo snodato di classe I ne servono due. Accanto a questa tabella ne esiste un’altra, distinta, per il numero totale delle uscite.
La classe I ha la sagoma di prova della corsia più grande delle cinque classi: per un veicolo a un piano, l’allegato 4, figura 6, le attribuisce un’altezza complessiva di 1 900 mm, con un cilindro inferiore di 450 mm e un cilindro superiore di 550 mm, e le note alla figura consentono di ridurre l’altezza di 100 mm e il cilindro inferiore a 400 mm nelle parti della corsia verso il retro. La pendenza della corsia è limitata all’8 % in senso longitudinale e al 5 % in senso trasversale (punto 7.7.6); l’allegato 4, figura 8, limita il primo gradino da terra a 340 mm e ciascun gradino successivo a 250 mm (300 mm in corrispondenza di una porta situata dietro l’asse più arretrato). Poiché la classe I è soggetta all’allegato 8 (v. oltre), i suoi gradini nello spazio di accesso alle porte di cui all’allegato 8, e in tutta la corsia, sono limitati ancora di più, a 200 mm (allegato 8, punto 3.1). La distanza tra i sedili è la minima consentita dal regolamento, 650 mm tra gli schienali, un valore che la classe I condivide con le classi A e B (punto 7.7.8.4.1).
Il punto 5.2 fissa per la classe I un obbligo di accessibilità proprio: il veicolo deve essere accessibile ai passeggeri con ridotte capacità motorie, «compresa almeno una persona su sedia a rotelle e un passeggino o una carrozzina aperti», in conformità all’allegato 8. Ciò significa uno spazio per sedia a rotelle largo almeno 750 mm, lungo 1 300 mm e alto 1 400 mm; almeno una porta per le sedie a rotelle che sia una porta di accesso, munita di un dispositivo di salita e discesa, un elevatore o una rampa (la superficie utilizzabile della rampa deve essere larga almeno 800 mm e la sua pendenza, appoggiata su un cordolo di 150 mm, «should not exceed 12 per cent»: il termine usato dal regolamento è «should», non «shall»); un primo gradino non superiore a 250 mm in almeno una porta di accesso, oppure non superiore a 270 mm in due porte, una di entrata e una di uscita; quattro sedili riservati (punto 7.7.8.5.3). Anche le classi II e A richiedono sedili riservati, rispettivamente due e uno, come indicano più avanti le loro sezioni. Un veicolo a pianale ribassato (punto 2.1.4) è un veicolo di classe I, II o A nel quale almeno il 35 % della zona disponibile per i passeggeri in piedi (in un veicolo snodato la sua parte anteriore, in un veicolo a due piani il piano inferiore) costituisce una zona senza gradini e include l’accesso ad almeno una porta di accesso. Poiché la definizione presuppone una classe, il «pianale ribassato» dichiarato da un costruttore non basta a deciderlo: per il Mercedes-Benz Citaro, se il punto 2.1.4 si applichi a un dato autobus dipende da una classe che la sua scheda dati non indica.
Classe II: principalmente seduti, posti in piedi ammessi
Il punto 2.1.1.2 definisce la classe II come veicoli destinati principalmente al trasporto di passeggeri seduti, ma progettati in modo da poter trasportare passeggeri in piedi nella corsia e/o in una zona non superiore allo spazio occupato da due sedili doppi. I costruttori descrivono con parole proprie i veicoli a cavallo del confine. MAN definisce il suo Lion’s City 12 E LE adatto «for both urban transport (class 1) and for regional transport in surrounding areas (class 2)», ma si tratta di una descrizione commerciale, non di un’omologazione, e nessun documento MAN consultato per la scheda di quel modello collega un Lion’s City a una classe R107. Iveco indica nel testo delle brochure la disponibilità del Crossway in classe II e in classe III, mentre nessun foglio dati del Crossway a pianale normale assegna una classe a una variante; solo un foglio separato del Low Entry ELEC ha l’intestazione «Classe II».
Le ipotesi sulla massa cambiano di conseguenza: 71 kg per passeggero, compresi 3 kg di bagaglio a mano, e 0,15 m² di superficie convenzionale per passeggero in piedi. Le porte si riducono a una fino a 70 passeggeri, due da 71 a 100, tre oltre 100. La sagoma di prova della corsia mantiene l’altezza di 1 900 mm e il cilindro superiore di 550 mm, ma riduce il cilindro inferiore a 350 mm. La distanza tra i sedili sale a 680 mm, il primo gradino da terra può arrivare a 380 mm in almeno una porta di accesso (400 mm nelle altre, 430 mm con sospensioni esclusivamente meccaniche) e sono richiesti due sedili riservati.
La massa dichiarata dei bagagli non è una caratteristica della classe II: l’allegato 11, punto 3.2.3.2.1, fissa B ad almeno 100 kg per metro cubo di volume dei vani bagagli e il bagaglio sul tetto BX ad almeno 75 kg/m² per qualsiasi veicolo così attrezzato, qualunque sia la sua classe. La sua unica eccezione dipende dalla carrozzeria, non dalla classe: i veicoli a due piani «non devono essere equipaggiati per il trasporto di bagagli sul tetto», per cui il loro BX è pari a zero. La classe II condivide con le classi III e B le botole di evacuazione in aggiunta alle porte e ai finestrini di sicurezza (una fino a 30 passeggeri, due oltre) e l’inclusione nel regolamento UNECE n. 66 sulla resistenza meccanica della struttura, che nel testo pubblicato dall’UE nel 2011 (serie di modifiche 02) si applica ai veicoli a un piano rigidi o snodati delle categorie M2 e M3 di queste tre classi con più di 16 passeggeri. La classe I resta fuori da questo campo di applicazione, anche se in base al punto 1.2, su richiesta del costruttore, il regolamento «può anche applicarsi» a qualsiasi altro veicolo M2 o M3. Le norme antincendio dividono le classi in modo ancora diverso: in un veicolo con motore a combustione o riscaldatore autonomo dietro il vano conducente, il sistema antincendio del vano motore è obbligatorio allo stesso modo per le classi I, II e III, mentre il campo di applicazione obbligatorio delle prescrizioni sui materiali del regolamento UNECE n. 118 si ferma alle classi II e III della categoria M3.
Classe III: solo passeggeri seduti
Il punto 2.1.1.3 è una sola riga: veicoli destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti. L’allegato 11 la traduce in aritmetica, perché per le classi III e B la superficie per i passeggeri in piedi S1 è pari a zero: nessun valore di Ssp, nessun posto in piedi da dichiarare. Le classi III e B sono anche la coppia i cui sedili «devono essere muniti di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta» a norma del punto 8.1.1 del regolamento UNECE n. 16, nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel 2018 (serie 07; il testo consolidato UNECE ha poi aggiunto la serie 08, in vigore dal 28 maggio 2019, con il punto 8.1.1 invariato); sui veicoli di classe I e A «è consentito installare» le cinture, e nella classe II le parti contraenti «possono chiedere» la loro installazione.
Le conseguenze sono opposte a quelle della classe I. Una sola porta di accesso soddisfa la tabella delle porte a qualsiasi capacità, anche se il punto 7.6.1.1 si apre prescrivendo almeno due porte in ogni veicolo, due porte di accesso oppure una porta di accesso e una porta di sicurezza, e il punto 7.6.1.4 commisura il numero totale delle uscite ai passeggeri e al personale di servizio di ciascun vano, da due, per un numero di persone da 1 a 8, a undici oltre 130. La sagoma di prova della corsia scende a un cilindro superiore di 450 mm e a un cilindro inferiore di 300 mm, e il punto 7.7.5.3 consente a sedili scorrevoli lateralmente di restringere la corsia fino a un cilindro inferiore di 220 mm, a condizione che un comando presso ciascun sedile la riporti a 300 mm. La pendenza longitudinale può raggiungere il 12,5 %; la massa del passeggero è di 71 kg con il bagaglio a mano; la distanza minima tra i sedili è di 680 mm.
L’accessibilità non è obbligatoria. Il punto 5.3 lascia alle parti contraenti «la facoltà di scegliere la soluzione più idonea» per migliorare l’accessibilità al di fuori della classe I, ma qualsiasi dispositivo installato deve essere conforme all’allegato 8, e un veicolo di classe III soggetto all’allegato 8 deve avere almeno due sedili riservati (punto 7.7.8.5.3).
Classi A e B: fino a 22 passeggeri
Sotto i 23 passeggeri l’alternativa è binaria: i veicoli di classe A sono progettati per trasportare passeggeri in piedi e devono essere predisposti per accoglierli, i veicoli di classe B non sono progettati per farlo e non hanno alcuna predisposizione.
La classe A condivide diversi valori della classe I: 68 kg per passeggero, 0,125 m² per passeggero in piedi, un’altezza della sagoma di prova della corsia di 1 900 mm (con un cilindro inferiore di 350 mm, come nella classe II), il limite di pendenza dell’8 %; richiede un sedile riservato. La sagoma di prova della corsia della classe B è alta 1 500 mm con un cilindro inferiore di 300 mm, e l’allegato 7, le cui prescrizioni un veicolo di classe A o B «può soddisfare» al posto delle dimensioni principali delle uscite, fissa l’altezza dell’entrata della porta di accesso a 1 500 mm per la classe B contro 1 650 mm per la classe A. Un veicolo di classe B a un piano con più di 16 passeggeri rientra nel campo di applicazione dell’R66; uno di classe A no.
Che cosa ammette la circolazione stradale
Su strada i limiti sono fissati dalla direttiva 96/53/CE: 13,50 m per un autobus a due assi, 15,00 m con più assi, 18,75 m per un autosnodato con una sola sezione snodata (la direttiva non si applica a un autosnodato con più di una sezione snodata; articolo 1, paragrafo 3); 2,55 m di larghezza, 4,00 m di altezza. Gli autobus a due assi sono limitati a 19,5 tonnellate, quelli a tre assi (punto 2.3.2, una categoria che, a differenza del punto 2.3.1 relativo ai due assi, non esclude gli autobus) a 25 tonnellate, o 26 tonnellate se l’asse motore è munito di doppi pneumatici e sospensioni pneumatiche, e gli autosnodati a tre assi a 28 tonnellate, ma i pesi vincolano in modo più ristretto delle dimensioni. L’articolo 3, paragrafo 1, vieta a uno Stato membro di rifiutare il veicolo di un altro Stato membro per ragioni inerenti ai pesi o alle dimensioni nel traffico internazionale, ma nel traffico nazionale solo per motivi inerenti alle dimensioni, e per il trasporto nazionale di passeggeri l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), consente a uno Stato membro di autorizzare veicoli non conformi all’altezza del punto 1.3 o ai pesi del punto 2. I valori di 25/26 e 28 tonnellate aumentano ciascuno del peso aggiunto dalla tecnologia: fino a 1 tonnellata per un veicolo alimentato con combustibili alternativi, 2 tonnellate per un veicolo a emissioni zero, senza un incremento equivalente per gli autobus a due assi nel testo consolidato al 14 agosto 2019. L’R107 aggiunge che gli assi motori devono sopportare almeno il 25 % della massa massima M; l’asse anteriore almeno il 20 % sui veicoli rigidi delle classi I e A e il 25 % sui veicoli rigidi delle classi II, III e B, valore che scende al 20 % sui veicoli a tre assi delle classi II e III con due assi sterzanti (allegato 11, punto 3.2.3.3).
Scegliere la classe
Per la scelta il regolamento offre le sue definizioni. La classe I è costruita per consentire ai passeggeri «spostamenti frequenti» ed è l’unica classe che deve accogliere una persona su sedia a rotelle; la classe II ammette passeggeri in piedi solo nella corsia e/o in una zona non superiore a due sedili doppi; la classe III trasporta solo passeggeri seduti; sotto i 23 passeggeri, a separare la classe A dalla B è la predisposizione o meno del veicolo ad accogliere passeggeri in piedi. I veicoli specificamente progettati come scuolabus restano del tutto fuori dal regolamento (punto 1.2.4), un gruppo trattato nella pagina sugli scuolabus. Qualunque sia la classe, l’allegato 11, punto 3.3.1, prescrive che ogni veicolo rechi all’interno marcature chiare, visibili dal conducente dal posto di guida, con il numero massimo di posti a sedere e, se previsti, il numero massimo di posti in piedi e di sedie a rotelle.
Gli appalti pubblici restringono ulteriormente la scelta. La direttiva (UE) 2019/1161 ha modificato la direttiva 2009/33/CE, il cui articolo 3, paragrafo 2, lettera b), esclude ora i veicoli di categoria M3 «diversi dai veicoli di classe I e dai veicoli di classe A» quali definiti nel regolamento (CE) n. 661/2009, che usava per queste due classi i termini dell’R107 ed è stato abrogato con effetto dal 6 luglio 2022 dal regolamento (UE) 2019/2144. La tabella 4 dell’allegato, la cui colonna degli autobus riguarda la categoria M3, si applica quindi solo agli autobus di classe I e di classe A. La tabella 4 fissa, Stato membro per Stato membro, la quota minima di veicoli puliti tra gli autobus contemplati dai contratti di cui all’articolo 3: la fascia più alta (45 % fino alla fine del 2025, 65 % dal 2026 al 2030) si applica a tredici righe, dodici Stati membri più una riga del Regno Unito che il testo consolidato riporta ancora, e la riga più bassa è quella della Romania, con il 24 % e il 33 %. La metà di ciascun obiettivo deve essere raggiunta con autobus a emissioni zero; per il primo periodo, conclusosi con il 2025, la quota scendeva a un quarto se più dell’80 % degli autobus contemplati dai contratti di uno Stato membro erano autobus a due piani.
L’ACEA ha registrato 38 238 nuove immatricolazioni di autobus nell’UE nel 2025, in aumento del 7,5 %, con i veicoli ricaricabili elettricamente al 23,8 % e il diesel al 62,1 %. Il suo rapporto Vehicles on European Roads del gennaio 2026 indica un’età media degli autobus in circolazione nell’UE di 12,2 anni, con solo sei Stati membri che hanno un parco autobus con meno di dieci anni (nessun dato per la Bulgaria).
Risposte rapide
- Quali sono le classi degli autobus secondo il regolamento UNECE n. 107?
- L'R107 suddivide gli autobus M2 e M3 in base alla capacità e alla costruzione, non all'uso che se ne fa. Con più di 22 passeggeri oltre al conducente ci sono la classe I (con spazi destinati ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti frequenti), la classe II (destinata principalmente al trasporto di passeggeri seduti, ma progettata per consentire un numero limitato di passeggeri in piedi) e la classe III (destinata esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti). Fino a 22 passeggeri ci sono la classe A (predisposta per accogliere passeggeri in piedi) e la classe B (non predisposta).
- Che differenza c'è tra classe I, classe II e classe III?
- La classe I dispone di spazi destinati ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti frequenti. La classe II è destinata principalmente ai passeggeri seduti, ma è progettata in modo da consentire passeggeri in piedi nella corsia e/o in una zona non superiore allo spazio occupato da due sedili doppi. La classe III è destinata esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti e non ha posti in piedi da dichiarare.
- Quali classi di autobus devono avere le cinture di sicurezza?
- Le classi III e B: in base al punto 8.1.1 del regolamento UNECE n. 16, nel testo pubblicato dall'UE nel 2018 (serie di modifiche 07; il testo consolidato UNECE ha poi aggiunto la serie 08, in vigore dal 28 maggio 2019, con il punto 8.1.1 invariato), i loro sedili «devono essere muniti di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta». Sui veicoli di classe I e A «è consentito installare» le cinture, e nella classe II le parti contraenti «possono chiedere» la loro installazione. Nel testo pubblicato dall'UE nel 2011, il regolamento UNECE n. 66 sulla resistenza meccanica della struttura si applica ai veicoli a un piano delle classi II, III e B con più di 16 passeggeri; la classe I resta fuori da questo campo di applicazione, anche se su richiesta del costruttore il regolamento «può anche applicarsi» a essa.
- Quanto può pesare ed essere lungo un autobus secondo le norme UE?
- La direttiva 96/53/CE fissa 19,5 tonnellate per un autobus a due assi, 25 tonnellate per un autobus a tre assi (26 tonnellate se l'asse motore è munito di doppi pneumatici e sospensioni pneumatiche) e 28 tonnellate per un autosnodato a tre assi; i valori di 25/26 e 28 tonnellate aumentano ciascuno del peso della tecnologia, fino a 1 tonnellata per un veicolo alimentato con combustibili alternativi e 2 tonnellate per un veicolo a emissioni zero, senza un incremento equivalente per l'autobus a due assi. Sono i limiti della direttiva per il traffico internazionale (articolo 3, paragrafo 1); per il trasporto nazionale di passeggeri, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), consente a uno Stato membro di autorizzare veicoli che non vi sono conformi. La lunghezza è limitata a 13,50 m (due assi), 15,00 m (più di due assi) e 18,75 m per un autosnodato con una sola sezione snodata; la direttiva non si applica a un autosnodato con più di una sezione snodata (articolo 1, paragrafo 3). Il regolamento UNECE n. 107 prescrive inoltre, separatamente, che gli assi motori sopportino almeno il 25 % della massa massima M.
Modelli citati in questo articolo
Fonti
- UN Regulation No. 107 — Uniform provisions concerning the approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction [2026/139] (OJ L, 29.1.2026), incorporating all valid text up to the 10 and 11 series of amendments — Official Journal of the European Union / UNECE
- Regulation (EU) 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles — Article 4, vehicle categories — Official Journal of the European Union
- Directive 96/53/EC laying down maximum authorised dimensions and weights for road vehicles (consolidated to 14.8.2019) — Articles 3 and 4, Annex I — Official Journal of the European Union
- UN Regulation No 66 — Approval of large passenger vehicles with regard to the strength of their superstructure (OJ L 84, 30.3.2011), incorporating the 02 series of amendments — paragraphs 1.1 and 1.2 — Official Journal of the European Union / UNECE
- UN Regulation No 16 — Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint systems; and vehicles equipped with them (OJ L 109, 27.4.2018), incorporating up to Supplement 2 to the 07 series of amendments — paragraph 8.1.1 — Official Journal of the European Union / UNECE
- UN Regulation No 16, Revision 10 (UNECE E/ECE/324/Rev.1/Add.15/Rev.10), incorporating the 08 series of amendments, entry into force 28 May 2019 — paragraph 8.1.1 unchanged from the 07-series text — UNECE
- Directive 2009/33/EC on the promotion of clean road transport vehicles, consolidated text as amended by Directive (EU) 2019/1161 — Article 3(2)(b) and Annex Table 4 — Official Journal of the European Union
- Directive (EU) 2019/1161 amending Directive 2009/33/EC on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles — Official Journal of the European Union
- Regulation (EC) No 661/2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles — Article 3, points 2 and 3 (no longer in force) — Official Journal of the European Union
- Regulation (EU) 2019/2144 on general safety type-approval requirements — Articles 18 and 19, repeal of Regulation (EC) No 661/2009 — Official Journal of the European Union
- New commercial vehicle registrations: vans -8.8%, trucks -6.2%, buses +7.5% in 2025 — ACEA — European Automobile Manufacturers' Association
- Report — Vehicles on European roads 2026 (January 2026), key figures and table 'Buses by age' — ACEA — European Automobile Manufacturers' Association