TruckBusWorld

Tachigrafo digitale e carta del conducente: che cosa impone il diritto UE

Regolamento (UE) n. 165/2014: cosa registra il tachigrafo digitale, le quattro carte tachigrafiche e a cosa servono, la carta del conducente persa o scaduta e cosa chiede un controllo su strada.

Pubblicato · Aggiornato

Unità di bordo di un tachigrafo digitale VDO incassata in un pannello rivestito in pelle di un pullman Temsa Tourmalin, con due fessure vuote per le carte, una striscia di tabulato strappata sul bordo superiore del cassetto della stampante e un avviso sull'alimentazione in francese sul display
Anthony Levrot — CC BY-SA 4.0

Il tachigrafo digitale è un apparecchio di registrazione che identifica chi lo usa tramite una carta tachigrafica personale; il tachigrafo analogico usa invece un foglio di registrazione cartaceo. Il regolamento (UE) n. 165/2014 definisce il «tachigrafo digitale» come «un tachigrafo che usa una carta tachigrafica in conformità del presente regolamento» e rende obbligatorio il tachigrafo sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di passeggeri o di merci e ai quali si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. La Commissione europea riassume in una frase a che cosa serve qualsiasi tachigrafo: è il dispositivo che registra i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo, nonché i periodi di altre mansioni e di disponibilità dei conducenti che effettuano trasporti di merci o di passeggeri su strada.

Che cosa registra e chi deve averlo

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 si apre con «I tachigrafi digitali registrano i seguenti dati» ed elenca sette voci: la distanza percorsa e la velocità del veicolo; la misurazione del tempo; i punti di posizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1; l’identità del conducente; l’attività del conducente; i dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, compresa l’identificazione dell’officina; anomalie e guasti. I tachigrafi analogici, invece, «registrano almeno» tre di queste sette voci: distanza e velocità, misurazione del tempo e attività del conducente. L’articolo 5 elenca poi le funzioni che un tachigrafo digitale deve svolgere, in trattini non numerati che, secondo il nostro conteggio, sono 15; l’elenco si apre con «I tachigrafi digitali svolgono le seguenti funzioni» e comprende, tra le altre, la registrazione delle immissioni manuali da parte del conducente; la visualizzazione, la segnalazione, la stampa e il trasferimento di dati verso dispositivi esterni; la gestione dei blocchi di un’impresa; la comunicazione a distanza. La registrazione della posizione e la comunicazione a distanza riguardano solo i tachigrafi intelligenti: gli articoli 8 e 9, che le disciplinano, si trovano nel capo del regolamento intitolato «Tachigrafo intelligente». L’unità di bordo stessa è pensata per due persone: comprende «due interfacce per carte intelligenti (per conducente e secondo conducente)», ed è per questo che ha due fessure per le carte.

Non tutti i veicoli ne hanno uno. L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che «[i] tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006», l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, consente agli Stati membri di esonerare determinati veicoli e l’articolo 3, paragrafo 5, consente a uno Stato membro di estendere l’obbligo a trasporti nazionali che altrimenti non vi rientrerebbero. Quali veicoli rientrino nel regolamento (CE) n. 561/2006 — le soglie di massa, la soglia sul numero di passeggeri e le sue esenzioni — è spiegato in tempi di guida e di riposo; qui non lo ripetiamo.

Generazioni e versioni, in un paragrafo

Il tachigrafo analogico scrive su un foglio di registrazione cartaceo e qui non viene trattato oltre. Il regolamento (CE) n. 561/2006 ha fatto entrare in vigore il suo articolo 27 il 1° maggio 2006; da allora i veicoli messi in servizio per la prima volta e tenuti a montare un apparecchio di controllo in base al regolamento (CEE) n. 3821/85 dovevano essere dotati di un apparecchio conforme all’allegato IB di quel regolamento: il tachigrafo digitale di prima generazione. È seguita la seconda generazione, il tachigrafo intelligente: il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 ricorda che «[a] decorrere dal 15 giugno 2019 sui veicoli immatricolati per la prima volta nell’Unione si montano gli apparecchi di controllo di seconda generazione e sono rilasciate le carte tachigrafiche di seconda generazione»: è la versione 1 del tachigrafo intelligente, in cui l’interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti era facoltativa. I requisiti per la versione 2 si applicano dal 21 agosto 2023. Le carte attraversano le generazioni in entrambe le direzioni: le carte di seconda generazione «sono state progettate per essere utilizzate anche nelle unità elettroniche di bordo di prima generazione», e le carte di prima generazione «possono continuare a essere utilizzate in qualsiasi versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione fino alla scadenza della loro validità», a meno che le officine non abbiano disattivato questa possibilità dopo una procedura avviata dalla Commissione. All’interno della seconda generazione, «qualsiasi versione delle carte tachigrafiche di seconda generazione è interoperabile con qualsiasi versione delle unità elettroniche di bordo di seconda generazione». L’eccezione è la carta dell’officina: «[l]e unità elettroniche di bordo di seconda generazione devono poter utilizzare esclusivamente le carte dell’officina di seconda generazione», per cui le unità di bordo di un tachigrafo intelligente possono essere «tarate utilizzando solo le carte dell’officina di seconda generazione». Che cosa registra la versione 2, come rileva l’attraversamento di una frontiera, quali veicoli hanno dovuto essere adeguati ed entro quale data, e ogni quanto viene ispezionato l’apparecchio è spiegato nella pagina sul tachigrafo intelligente.

Le quattro carte tachigrafiche

Il regolamento (UE) n. 165/2014 definisce quattro carte tachigrafiche, ciascuna per un titolare diverso e per un compito diverso.

Regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 2, paragrafo 2, lettere f), i), j) e k), articolo 25, paragrafo 1, e articolo 26, paragrafo 6; validità del certificato delle carte dell’azienda e di controllo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, allegato IC, appendice 11, parte B (sistema tachigrafico di seconda generazione), requisito CSM_88 come sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502.
CartaA chi è destinataValidità massima
Carta del conducenteRilasciata a un determinato conducente; identifica il conducente e archivia i dati sulla sua attività5 anni
Carta dell’aziendaRilasciata a un’impresa di trasporto; consente di visualizzare, scaricare e stampare i dati bloccati dall’impresaNon fissata dal regolamento stesso; il certificato di sicurezza della carta dura 5 anni
Carta dell’officinaRilasciata al personale designato di un produttore di tachigrafi, di un installatore, di un costruttore di veicoli o di un’officina autorizzati dallo Stato membro di rilascio; consente la prova, la calibratura, l’attivazione e il trasferimento dei dati1 anno
Carta di controlloRilasciata a un’autorità di controllo nazionale; consente la lettura, la stampa e il trasferimento dei dati memorizzati nell’unità di bordo o nelle carte del conducenteNon fissata dal regolamento stesso; il certificato di sicurezza della carta dura 2 anni

Solo la carta del conducente e la carta dell’officina hanno una durata di validità scritta nel testo stesso del regolamento. I cinque anni della carta dell’azienda e i due anni della carta di controllo vengono da un’altra fonte: il requisito CSM_88 nella parte B dell’appendice sui meccanismi di sicurezza comuni, che riguarda il sistema tachigrafico di seconda generazione e fissa il periodo di validità del certificato di autenticazione caricato sulla carta, non una regola esplicita sulla validità della carta. I cinque anni della carta dell’azienda risalgono al regolamento di esecuzione (UE) 2018/502, che ha sostituito il CSM_88; la versione pubblicata nel 2016 dava alla carta dell’azienda due anni. Le autorità nazionali comunicano comunque questi valori ai titolari come validità della carta: il Kraftfahrt-Bundesamt tedesco indica a chi presenta domanda che i periodi sono «5 Jahre außer bei Werkstattkarte (1 Jahr) und Kontrollkarte (2 Jahre)».

Ottenere e rinnovare la carta del conducente

L’articolo 26, paragrafo 1, affida il compito a un’unica autorità: la carta del conducente è rilasciata «dall’autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale», e la carta «è rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta e di tutta la necessaria documentazione da parte dell’autorità competente». La stessa residenza normale è definita con precisione: «il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali» oppure, per una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano una stretta correlazione con quel luogo. Il conducente che non ha la residenza normale in uno Stato membro o in un Paese AETR è un caso a parte: «in casi debitamente giustificati ed eccezionali», gli Stati membri possono rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per un massimo di 185 giorni, a condizione che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio e presenti, se si applica il regolamento (CE) n. 1072/2009, l’attestato di conducente: un’eccezione, non un’opzione generale.

Il conducente «non può essere titolare di più di una carta valida del conducente», «è autorizzato solamente a usare la propria carta personalizzata», e gli è vietato «l’uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto». Il rinnovo ha una sua scadenza: il conducente deve presentare domanda «presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale» al più tardi 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della carta, e l’autorità deve poi fornire «una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta sia stata inoltrata entro i termini previsti al paragrafo 1». In Germania, la Fahrpersonalverordnung aggiunge che la domanda di rinnovo della carta del conducente non può essere presentata più di sei mesi prima della scadenza. Una carta rilasciata in sostituzione mantiene la data di scadenza della carta che sostituisce (regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, allegato IC, requisito 420), e solo il suo codice di sostituzione aumenta di un’unità (requisito 419); una carta rinnovata mantiene lo stesso numero, con il codice di sostituzione riportato a 0 e il codice di rinnovo aumentato di 1 (requisito 421). Il Kraftfahrt-Bundesamt tedesco precisa che una carta rinnovata perché la precedente era scaduta è valida dal giorno successivo alla fine della validità della carta precedente. Una carta valida può essere ritirata o sospesa solo se le autorità competenti constatano «che la carta è stata falsificata o che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare oppure che la carta in suo possesso è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti». Le carte del conducente rilasciate da uno Stato membro «formano oggetto di riconoscimento reciproco» negli altri, e il conducente che trasferisce la residenza normale in un altro Stato membro può chiedere che la carta sia scambiata. Al momento del rilascio, della sostituzione e, «ove necessario», del rinnovo di una carta del conducente, gli Stati membri devono verificare «attraverso lo scambio di dati elettronici» — il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile — che il conducente non sia già titolare di un’altra carta del conducente valida.

Smarrita, rubata, danneggiata, mal funzionante o scaduta

Una carta danneggiata o mal funzionante viene restituita all’autorità competente dello Stato membro di residenza normale del conducente. Il furto «è formalmente dichiarato alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto», mentre lo smarrimento è oggetto di una dichiarazione formale alle autorità dello Stato di rilascio e, se diverse, a quelle dello Stato membro di residenza normale del conducente. In ciascuno di questi casi il conducente ha sette giorni di calendario per chiedere la sostituzione alle autorità dello Stato membro di residenza normale, che hanno poi otto giorni lavorativi dalla ricezione di «una domanda circostanziata a tale scopo» per fornire la nuova carta. Gli otto giorni lavorativi per l’autorità sono la regola UE; il testo AETR che abbiamo consultato e il regolamento turco del 2010 prevedono cinque giorni lavorativi, mentre i sette giorni di calendario per il conducente sono uguali in tutti e tre.

Nell’attesa si può continuare a guidare senza carta per un massimo di 15 giorni di calendario — o più a lungo se necessario per riportare il veicolo alla sede in cui è basato — «a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo». Questa tolleranza vale solo per una carta danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata; non si estende a una carta semplicemente scaduta, che il conducente non può usare in alcun modo. Per ogni viaggio nel frattempo, l’articolo 35, paragrafo 2, impone al conducente, all’inizio, di stampare le indicazioni del veicolo e di riportare su quel tabulato i dati che lo identificano, compresa la firma, e i periodi di altre mansioni, di disponibilità e di riposo; e, alla fine, di stampare i periodi registrati dal tachigrafo, di annotare le altre mansioni, la disponibilità e il riposo successivi al primo tabulato che il tachigrafo non ha registrato, e di aggiungere di nuovo i dati di identificazione e la firma.

Una carta rilasciata in sostituzione mantiene la data di scadenza della carta che sostituisce (requisito 420). Il Kraftfahrt-Bundesamt tedesco tratta invece un caso come rinnovo: una carta danneggiata o mal funzionante fuori dal periodo di garanzia, senza danni di origine non naturale, viene rinnovata, e la validità della nuova carta decorre dalla data della sua personalizzazione; dopo un furto o uno smarrimento, la fine della validità è sempre quella della carta sostituita.

Che cosa registra il conducente e quando serve un tabulato

I conducenti utilizzano il foglio di registrazione o la carta del conducente «per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo», e non li ritirano prima della fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il ritiro sia autorizzato diversamente o necessario per inserire il simbolo del paese dopo l’attraversamento di una frontiera. Ciò che viene registrato ricade sotto quattro simboli — tempo di guida; altre mansioni; disponibilità; interruzioni, riposo, ferie annuali o congedo per malattia — con un simbolo distinto «nave traghetto/convoglio ferroviario» per il riposo trascorso su una nave traghetto o su un treno. Quando il conducente è lontano dal veicolo e non può usarne il tachigrafo, i periodi di altre mansioni, di disponibilità e di riposo sono inseriti sulla carta del conducente «mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo», e gli Stati membri «non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo». Se a bordo c’è più di un conducente, ciascuno «provvede a inserire la propria carta di conducente nella fessura corretta del tachigrafo», e l’apparecchio non può passare da sé a una determinata attività allo spegnimento del motore o dell’accensione «a meno che il conducente mantenga la facoltà di selezionare manualmente l’idonea categoria di attività». All’inizio e alla fine del periodo di lavoro giornaliero il conducente inserisce i simboli dei paesi in cui è iniziato e terminato, a meno che il tachigrafo non registri automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8 (articolo 34, paragrafo 7, quarto comma); il simbolo per l’attraversamento della frontiera è trattato nella pagina sul tachigrafo intelligente. L’articolo 32, paragrafo 3, vieta di falsificare, occultare, sopprimere o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione o memorizzati nel tachigrafo o sulla carta del conducente, nonché i tabulati stampati dal tachigrafo, e aggiunge: «Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere utilizzato a tal fine».

Il regolamento (UE) n. 165/2014 richiede un tabulato quando la carta del conducente è danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata, all’inizio e alla fine di ogni viaggio come descritto sopra (articolo 35, paragrafo 2), e su richiesta di un agente di controllo: «l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione» (articolo 33, paragrafo 1). Il regolamento (CE) n. 561/2006 ammette il tabulato anche come uno dei tre supporti su cui annotare il motivo quando un conducente deroga alle sue norme su guida e riposo, nei limiti necessari alla sicurezza delle persone, del veicolo o del carico, per raggiungere un punto di sosta appropriato — «a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio» — e il suo articolo 12 applica la stessa regola al superamento eccezionale del tempo di guida per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il luogo di residenza del conducente ed effettuarvi un periodo di riposo settimanale; entrambi i casi sono trattati in tempi di guida e di riposo. Quando è il tachigrafo stesso a essere guasto o a funzionare male, l’articolo 37, paragrafo 2, impone al conducente di riportare i dati che lo identificano, compresa la firma, e i periodi non più registrati o stampati correttamente «sul foglio o sui fogli di registrazione» oppure «su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme con la carta del conducente». L’impresa di trasporto deve far riparare il tachigrafo da un installatore o da un’officina autorizzati «non appena le circostanze lo consentano», e durante il percorso se il veicolo non può rientrare presso la sede dell’impresa entro una settimana «a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso».

Che cosa esibire durante un controllo su strada

Ogni volta che un agente di controllo autorizzato lo chiede, il conducente di un veicolo con tachigrafo digitale deve poter esibire la carta del conducente e «ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti» (articolo 36, paragrafo 2); gli elenchi completi per i veicoli con tachigrafo digitale e analogico sono in tempi di guida e di riposo. Il limite di 56 giorni è recente: il regolamento (UE) 2020/1054 lo ha applicato dal 31 dicembre 2024 al posto dei 28 giorni, e il testo consolidato della direttiva 2006/22/CE elenca entrambe le formulazioni tra le infrazioni, una con l’indicazione «fino al 30 dicembre 2024» e l’altra «a partire dal 31 dicembre 2024».

Una carta del conducente per la versione 2 del tachigrafo intelligente è costruita per contenere da sola 56 giorni di attività: la sua memoria «deve essere in grado di conservare i dati relativi all’attività del conducente per 56 giorni», dove «ai fini del presente requisito per attività media del conducente si intende 117 cambi di attività al giorno» (allegato IC, requisito 292). Per una carta rilasciata prima dell’agosto 2023, le indicazioni della Commissione osservano che la grande maggioranza può memorizzare più di 28 giorni e la maggioranza più di 56, e indicano due modi per coprire eventuali lacune: l’impresa invia al conducente una copia elettronica dei dati che ha già scaricato, oppure il conducente conserva tabulati che coprono il periodo mobile degli ultimi 56 giorni. Queste indicazioni non sono di per sé diritto: la pagina della Commissione precisa che non impegnano la Commissione europea in quanto tale.

In base all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, durante un controllo su strada il conducente deve poter contattare «la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità» per fornire, prima della fine del controllo, le prove che risultano mancanti a bordo; «ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche». Un agente può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 esaminando i fogli di registrazione e i dati visualizzati, stampati o scaricati dal tachigrafo o dalla carta del conducente o, «in assenza di essi», qualsiasi altro documento probante che giustifichi l’inosservanza di una disposizione (articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014). Con quale frequenza vanno controllati i conducenti e come vengono classificate le infrazioni è spiegato in tempi di guida e di riposo; come i risultati dei controlli alimentano la classificazione del rischio di un’impresa è spiegato nel nostro articolo sui controlli tecnici e su strada dei veicoli pesanti.

Lo scarico dei dati e per quanto tempo vengono conservati

L’obbligo di scaricare i dati spetta all’impresa di trasporto, e la sua fonte normativa dipende dal tachigrafo. Per i veicoli con tachigrafo intelligente, l’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, nei requisiti aggiunti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, stabilisce che l’impresa «deve provvedere affinché tutti i dati siano trasferiti dall’unità elettronica di bordo e dalle carte del conducente» e che «[i]l periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare: — 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo; — 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente» (requisito 196 bis). Per i veicoli con tachigrafo digitale di prima generazione, il regolamento (CE) n. 561/2006 impone all’impresa di scaricare i dati «secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro» e «con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall’impresa, o per conto della stessa» (articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i)), e il regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione fissa a tal fine i limiti massimi: «a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo; b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente», con dati trasferiti «in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi». Il considerando 3 del regolamento (UE) n. 581/2010 — che non è un articolo dispositivo — afferma che, per determinare questi periodi massimi, «è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un’attività».

La conservazione è fissata come minimo. I dati scaricati devono essere conservati «per almeno dodici mesi dalla registrazione» (requisito 196 ter, tachigrafi intelligenti); per i veicoli di prima generazione, il regolamento (CE) n. 561/2006 impone che siano «conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione» e accessibili a un addetto ai controlli «direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa». Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone all’impresa di conservare i fogli di registrazione, e i tabulati stampati perché la carta del conducente era danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata (articolo 35), «in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione», di rilasciarne copia ai conducenti interessati che la richiedono e di fornire ai conducenti che le richiedono copie dei dati scaricati dalle loro carte (articolo 33, paragrafo 2). I dati personali possono essere trattati solo per verificare il rispetto del regolamento e degli altri atti dell’Unione che esso elenca (articolo 7), e il diritto nazionale può aggiungere periodi propri: il Fahrpersonalgesetz tedesco, § 4, comma 3, impone all’impresa di conservare i dati copiati per un anno dal momento della copia e di cancellarli entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello in cui termina il periodo di conservazione.

L’articolo 4, paragrafo 5, prevede che l’accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo e nella carta tachigrafica possa essere concesso «in qualsiasi momento» alle autorità di controllo competenti e all’impresa di trasporto interessata, «affinché possa assolvere ai propri obblighi di legge», e l’articolo 4, paragrafo 6, che lo scarico dei dati avvenga con il minimo ritardo per le imprese di trasporto o per i conducenti. L’impresa deve anche garantire che i propri conducenti «ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi», effettuare controlli periodici sul loro corretto utilizzo e non fornire ai conducenti «alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi» (articolo 33, paragrafo 1). Le imprese di trasporto «sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione», anche se gli Stati membri possono «subordinare tale responsabilità» all’infrazione, da parte dell’impresa stessa, del primo comma dell’articolo 33, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 (articolo 33, paragrafo 3).

Fuori dall’UE: l’AETR e chi rilascia le carte nei diversi Paesi

Quando un trasporto internazionale su strada si svolge in parte fuori dall’UE, dalla Svizzera e dal SEE, al posto del regolamento (CE) n. 561/2006 si applica l’AETR — come funziona questo passaggio è spiegato in tempi di guida e di riposo — e, secondo le indicazioni della Commissione (domanda 5, esempio 1), il regolamento (CE) n. 561/2006, e quindi il regolamento (UE) n. 165/2014, non si applica alle operazioni di trasporto internazionale su strada disciplinate dall’AETR. L’AETR — l’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada — conta 53 parti al 28 settembre 2026, secondo la United Nations Treaty Collection, che tra queste elenca la Turchia (adesione, 16 gennaio 2001) e la Federazione Russa.

L’AETR definisce la residenza normale come il regolamento dell’UE e, nel testo consolidato in lingua russa che abbiamo consultato — una raccolta che dichiara di non sostituire il testo autentico — le sue disposizioni sulla carta del conducente seguono uno schema nel complesso simile: una validità massima di cinque anni, la sostituzione entro cinque giorni lavorativi da una richiesta circostanziata, sette giorni di calendario per la domanda del conducente dopo danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, una domanda di rinnovo non oltre 15 giorni lavorativi prima della scadenza, fino a 15 giorni di calendario di guida senza carta alla stessa condizione di prova della norma UE, dati scaricati conservati per almeno 12 mesi, e fogli di registrazione, e tabulati stampati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del suo allegato, conservati per almeno un anno. Il suo periodo per i controlli su strada è di 28 giorni di calendario (allegato, articolo 12, paragrafo 7), non i 56 attuali dell’UE. Quel testo comprende la modifica che indica come entrata in vigore il 20 settembre 2010, e il registro del depositario delle Nazioni Unite non riporta modifiche successive all’allegato o alle sue appendici: le proposte di modifica che elenca dopo il giugno 2010 riguardano tutte l’articolo 14 dell’accordo.

Il regolamento turco sui tachigrafi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale turca il 21 maggio 2010, riguarda i veicoli utilizzati per il trasporto internazionale su strada (articolo 2, paragrafo 1) e rimette all’Autorità nazionale la sua applicazione ai veicoli del trasporto nazionale su strada (articolo 2, paragrafo 3). Nel testo pubblicato su mevzuat.gov.tr, la carta del conducente è rilasciata, su richiesta del conducente, dall’autorità di rilascio delle carte della parte di cui il conducente è cittadino (articolo 9, paragrafo 4) ed è valida cinque anni; una carta sostitutiva è rilasciata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell’autorità di rilascio, di una richiesta circostanziata dopo danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto; il conducente presenta domanda almeno 15 giorni prima della scadenza, ed entro sette giorni di calendario dopo danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto; si può continuare a guidare senza carta per un massimo di 15 giorni di calendario; e a un controllo su strada il conducente esibisce le registrazioni manuali e i tabulati del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti («o güne ait ve önceki 28 günlük»), in linea con il testo AETR descritto sopra e non con la norma UE attuale. La TOBB, citando una circolare ministeriale del 2017, indica che i dati della carta del conducente vanno scaricati e inviati all’autorità di rilascio almeno ogni 25 giorni, e che i dati dell’unità di bordo vanno scaricati almeno ogni tre mesi e inviati all’autorità di rilascio una volta al mese. Gli obblighi turchi sul tachigrafo per il trasporto nazionale, e il regime russo dei tachigrafi per il trasporto interno, distinto dalla carta AETR qui descritta, non rientravano nell’ambito di questo articolo.

Le indicazioni della Commissione, che non riportano una data, descrivono le carte del conducente rilasciate dalle parti dell’AETR non appartenenti all’UE come carte che in molti casi restano carte del conducente digitali non intelligenti. Indicano il Regno Unito, la Norvegia, il Liechtenstein, l’Islanda e la Svizzera come i Paesi con norme sul tachigrafo intelligente identiche a quelle dell’UE, citano la Bosnia-Erzegovina e la Serbia come Paesi che hanno ottenuto dalla Commissione i certificati crittografici del tachigrafo intelligente, che consentono loro di rilasciare carte per il tachigrafo intelligente, e osservano che i veicoli immatricolati in Ucraina possono essere dotati di un tachigrafo intelligente. La Turchia e la Russia non sono menzionate nella risposta su quali parti dell’AETR non appartenenti all’UE possano usare tachigrafi e carte intelligenti.

Chi rilascia la carta del conducente varia da Paese a Paese.

Le autorità nazionali, come le descrivono le loro stesse pagine.
PaeseChi rilascia la carta del conducente / dove presentare domandaFonte
GermaniaL’autorità o l’ente competente secondo il diritto del Land; il Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) tiene il registro di tutte le carte del conducente, dell’azienda, dell’officina e di controllo rilasciateFPersV § 4(2); KBA
SpagnaLe carte sono rilasciate dalle comunità autonome; la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril tiene il registroMinisterio de Transportes y Movilidad Sostenible
TurchiaLe domande si possono presentare presso le camere di commercio e industria elencate da TOBB-STAUMTOBB-STAUM
Russia (carta AETR/ЕСТР)Le domande passano per l’AIS ЕСТР dell’FBU Rosavtotrans, in base all’ordinanza del Ministero dei trasporti n. 435 del 23 ottobre 2020estr.rosavtotransport.ru
Regno UnitoDVLA in Gran Bretagna; DVA in Irlanda del NordGOV.UK; nidirect

Il tachigrafo in sé

Il tachigrafo montato sul veicolo viene ispezionato da un’officina autorizzata «almeno ogni due anni»; che cosa deve verificare questa ispezione, insieme al calendario di adeguamento e sostituzione che ha deciso quale apparecchio è montato oggi, è spiegato nella pagina sul tachigrafo intelligente.

Risposte rapide

Che cos'è un tachigrafo digitale?
È un tachigrafo che usa una carta tachigrafica: il regolamento (UE) n. 165/2014 definisce il «tachigrafo digitale» come «un tachigrafo che usa una carta tachigrafica in conformità del presente regolamento». In base all'articolo 4, paragrafo 3, «[i] tachigrafi digitali registrano» dati di sette categorie — distanza e velocità, misurazione del tempo, i punti di posizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'identità del conducente, l'attività del conducente, i dati di controllo, di calibratura e di riparazione, compresa l'identificazione dell'officina, e anomalie e guasti — anche se i punti di posizione riguardano solo i tachigrafi intelligenti, perché l'articolo 8 si trova nel capo del regolamento intitolato «Tachigrafo intelligente». I tachigrafi analogici, in base all'articolo 4, paragrafo 4, «registrano almeno» tre di queste sette: distanza e velocità, misurazione del tempo e attività del conducente.
Quanto dura la carta del conducente, e quanto le altre carte tachigrafiche?
La carta del conducente vale al massimo cinque anni: l'articolo 26, paragrafo 6, stabilisce che «[l]a durata di validità della carta del conducente non è superiore a cinque anni». La carta dell'officina vale al massimo un anno — articolo 25, paragrafo 1: «La durata di validità delle carte dell'officina non supera un anno» — e l'autorità competente deve rinnovarla entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione, oppure sostituirla, se danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta circostanziata. Il regolamento in sé non fissa alcuna durata di validità per la carta dell'azienda e per la carta di controllo; per le carte di seconda generazione, il requisito CSM_88 delle norme di attuazione, come sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502, attribuisce al certificato di autenticazione caricato sulla carta cinque anni per la carta dell'azienda e due anni per la carta di controllo, periodi che autorità nazionali come il Kraftfahrt-Bundesamt tedesco presentano ai titolari come la validità della carta stessa.
Che cosa deve fare il conducente se la carta del conducente viene smarrita, rubata o danneggiata?
Deve chiederne la sostituzione entro sette giorni di calendario alle autorità competenti dello Stato membro di residenza normale del conducente; il furto deve inoltre essere «formalmente dichiarato alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto». Le autorità dello Stato membro di residenza normale devono poi fornire una carta sostitutiva «entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione di una domanda circostanziata a tale scopo». Una carta rilasciata in sostituzione mantiene la data di scadenza della carta che sostituisce (regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, allegato IC, requisito 420). Finché non arriva, il conducente può continuare a guidare senza carta per un massimo di 15 giorni di calendario, o più a lungo se necessario per riportare il veicolo alla sua sede, «a condizione che il conducente possa provare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo»; nel frattempo, per ogni viaggio, deve stampare dei tabulati all'inizio e alla fine e riportarvi i dati di identificazione, una firma e i periodi di altre mansioni, di disponibilità e di riposo. Nulla di tutto ciò vale per una carta semplicemente scaduta: «È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto».
Ogni quanto vanno scaricati i dati del tachigrafo?
L'impresa di trasporto deve assicurare che i dati siano scaricati entro un periodo massimo di 90 giorni per l'unità di bordo e di 28 giorni per la carta del conducente. Per i tachigrafi intelligenti, l'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 (requisito 196 bis) stabilisce: «Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare: — 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo; — 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente»; per i veicoli con tachigrafo digitale di prima generazione, il regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione fissa gli stessi due limiti massimi. Sono tetti massimi, non un calendario fisso: per i veicoli di prima generazione, il regolamento (CE) n. 561/2006 impone all'impresa di scaricare i dati «secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro» e «con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa».
Per quanto tempo l'impresa deve conservare i dati del tachigrafo?
I dati scaricati vanno conservati per almeno 12 mesi. Per i tachigrafi intelligenti, l'allegato IC (requisito 196 ter) impone di conservare i dati scaricati «per almeno dodici mesi dalla registrazione»; per i veicoli di prima generazione, il regolamento (CE) n. 561/2006 prevede lo stesso, «per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione», e l'accesso per un addetto ai controlli, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa. Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone di conservare i fogli di registrazione, e i tabulati stampati perché la carta del conducente era danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata (articolo 35), «per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione», rilasciandone copia ai conducenti interessati che la richiedono. Sono periodi minimi; si applicano anche le norme sulla protezione dei dati (articolo 7), e il diritto nazionale può fissare un termine per la cancellazione: il Fahrpersonalgesetz tedesco, § 4, comma 3, impone di cancellare i dati entro il 31 marzo dell'anno civile successivo a quello in cui termina il periodo di conservazione.
Che cosa deve esibire il conducente durante un controllo su strada?
Su un veicolo con tachigrafo digitale deve esibire la carta del conducente, «ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti» e i fogli di registrazione per l'eventuale parte di quel periodo trascorsa alla guida di un veicolo con tachigrafo analogico (articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014). Il limite di 56 giorni si applica dal 31 dicembre 2024; prima erano 28 giorni, e il testo consolidato della direttiva 2006/22/CE elenca entrambe le formulazioni tra le infrazioni, una con l'indicazione «fino al 30 dicembre 2024» e l'altra «a partire dal 31 dicembre 2024». I 56 giorni sono una regola UE: il testo AETR che abbiamo consultato prevede 28 giorni di calendario per l'obbligo equivalente, e anche il regolamento turco del 2010 sui tachigrafi indica 28 giorni («o güne ait ve önceki 28 günlük», il giorno in corso e i 28 giorni precedenti).

Fonti

  1. Regulation (EU) No 165/2014 on tachographs in road transport — consolidated text of 31 December 2024 — EUR-Lex, European Union
  2. Commission Regulation (EU) No 581/2010 on the maximum periods for the downloading of relevant data from vehicle units and from driver cards — Article 1 and recital 3 — EUR-Lex, European Union
  3. Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport — consolidated text of 31 December 2024, Articles 2, 10 and 12 — EUR-Lex, European Union
  4. Regulation (EC) No 561/2006 — original text as published in the Official Journal L 102 of 11 April 2006, Articles 27 and 29 — EUR-Lex, European Union
  5. Regulation (EU) 2020/1054 amending Regulation (EC) No 561/2006 and Regulation (EU) No 165/2014 — Article 2(12) and Article 3 — EUR-Lex, European Union
  6. Commission Implementing Regulation (EU) 2016/799 laying down the requirements for tachographs and their components — consolidated text of 21 August 2023: Annex IC introduction and requirements 196a, 196b, 292 and 419 to 421; Appendix 11, Part B, requirement CSM_88; Appendix 15, section 2.2 (MIG_001 to MIG_006) — EUR-Lex, European Union
  7. Commission Implementing Regulation (EU) 2016/799 — original text as published in the Official Journal L 139 of 26 May 2016, Appendix 11, requirement CSM_88 — EUR-Lex, European Union
  8. Commission Implementing Regulation (EU) 2018/502 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 — Annex, replacement of requirement CSM_88 — EUR-Lex, European Union
  9. Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1228 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 as regards smart tachographs — Article 2, recital 5 and Annex points (2), (18), (26) and (40) — EUR-Lex, European Union
  10. Directive 2006/22/EC on minimum conditions for the implementation of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 — consolidated text of 20 June 2024, Article 2(3) and Annex III (infringement I6) — EUR-Lex, European Union
  11. Questions and answers on tachograph provisions of Mobility Package 1 — Questions 1, 3, 4 and 5 — European Commission, DG Mobility and Transport
  12. Tachograph — European Commission, DG Mobility and Transport
  13. European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport (AETR) — status of participants — United Nations Treaty Collection
  14. AETR — Chapter XI B 21, status and depositary notifications (PDF) — United Nations Treaty Collection
  15. European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport (AETR) — consolidated Russian text, Article 13-bis and Annex Articles 11 to 13 — FBU Rosavtotrans (Russian Federation)
  16. Fahrpersonalverordnung (FPersV), § 4 — Bundesministerium der Justiz, gesetze-im-internet.de
  17. Fahrpersonalgesetz (FPersG), § 4 — Bundesministerium der Justiz, gesetze-im-internet.de
  18. Fragen und Antworten — Fahrtenschreiber — Kraftfahrt-Bundesamt
  19. Fahrtenschreiberkartenregister (FKR) — Kraftfahrt-Bundesamt
  20. Solicitud de tarjetas de tacógrafo digital — Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Sede electrónica
  21. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 21 May 2010, No 27587) — Articles 2, 9 and 10 — Mevzuat Bilgi Sistemi, Republic of Türkiye
  22. Bilgilendirme — TOBB — Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi (STAUM)
  23. Veri Toplama ve Analiz Sistemi — bilgilendirme — TOBB
  24. АИС ЕСТР — приём заявлений на карту — FBU Rosavtotrans (Russian Federation)
  25. Apply for a driver digital tachograph card — GOV.UK (DVLA)
  26. Digital tachograph driver cards — nidirect (Driver & Vehicle Agency, Northern Ireland)