Patente D e D1 per l'autobus: le categorie e le età minime che le regolano
Che cosa coprono le categorie D1, D1E, D e DE, le età minime che valgono oggi per ciascuna e che cosa cambia la direttiva (UE) 2025/2205 con effetto dal 26 novembre 2029.

Due documenti decidono se una persona può portare un autobus fuori dal deposito, e sono rilasciati in base a strumenti diversi, con procedure diverse. La categoria della patente di guida dice quale veicolo il titolare può guidare. La carta di qualificazione del conducente (CQC; nei testi dell’UE «CAP», certificato di abilitazione professionale) attesta che il titolare ha la qualificazione che la direttiva (UE) 2022/2561 richiede per guidarlo nel trasporto su strada, al di fuori delle esenzioni dell’articolo 2 di quella direttiva, come il trasporto di passeggeri a fini non commerciali. Le età alle quali si possono avere i due documenti non sono un numero unico, e stanno cambiando entrambi gli strumenti che le fissano.
Le quattro categorie per il trasporto di passeggeri
La direttiva (UE) 2025/2205, la nuova direttiva sulla patente di guida, elenca le categorie all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c). I punti da viii) a xi) sono quelli relativi ai passeggeri.
| Categoria | Che cosa copre | Età minima secondo l’articolo 7, paragrafo 1 |
|---|---|---|
| D1 | Più di 8 ma non più di 16 passeggeri oltre al conducente, lunghezza massima non superiore a 8 metri | 21 |
| D1E | Una motrice della categoria D1 con un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg | 21 |
| D | Più di otto passeggeri oltre al conducente | 24, oppure 21 con una CQC |
| DE | Una motrice della categoria D con un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg | 24, oppure 21 con una CQC |
In base all’articolo 4, paragrafo 4, lettere h) e j), della direttiva 2006/126/CE, il testo che si applica oggi, ai veicoli delle categorie D1 e D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. La direttiva (UE) 2025/2205, dal 26 novembre 2029, fa invece riferimento a un rimorchio della categoria O1, che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858 definisce come un rimorchio con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate. Con un rimorchio più pesante il complesso passa nella categoria D1E o DE.
Nessuna delle quattro sta da sola. L’articolo 9, paragrafo 1, riserva le categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE ai conducenti già abilitati alla guida dei veicoli di categoria B, quindi una categoria per autobus si aggiunge sempre a una patente per auto; l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE, il testo che si applica oggi, va oltre e riserva D1E e DE ai conducenti già abilitati, rispettivamente, per D1 e per D. Le equivalenze dell’articolo 9, paragrafo 2, della nuova direttiva, applicato dal 26 novembre 2029, procedono poi verso il basso: una patente DE vale anche per D e D1 in base alla lettera d), e per i complessi D1E in base alla lettera e).
Il tetto degli 8 metri per la D1 è un limite della patente, non un limite costruttivo. Non segue le classi di omologazione del regolamento UNECE n. 107, che suddividono i veicoli in base alla capacità di passeggeri e alla predisposizione per i passeggeri in piedi e sono spiegate nella nostra pagina sulle classi degli autobus. I due sistemi dividono il campo in punti diversi. Le classi I, II e III esistono solo per capacità superiori a 22 passeggeri oltre al conducente (punto 2.1.1), già al di sopra del tetto di 16 passeggeri della D1, quindi un veicolo di una qualsiasi di queste tre classi è sempre un veicolo di categoria D, qualunque sia la sua lunghezza. Sono le classi A e B, fino a 22 passeggeri (punto 2.1.2), a stare a cavallo della linea. In base a queste due definizioni, un veicolo di classe B è un veicolo D1 se trasporta 16 passeggeri con una carrozzeria di meno di 8 metri, e un veicolo di categoria D se ne trasporta 20, o se trasporta gli stessi 16 con una carrozzeria lunga 8,5 metri.
Il secondo documento
La patente riguarda il veicolo. La qualificazione è disciplinata dalla direttiva (UE) 2022/2561, che si applica ai conducenti di veicoli per i quali è richiesta una patente D1, D1+E, D o D+E e prevede una CQC di due livelli. L’articolo 6, paragrafo 1, è la qualificazione iniziale ordinaria, e arriva al conducente in quella delle due forme che lo Stato membro ha scelto, perché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ne fa due alternative tra cui sceglie lo Stato, non opzioni a disposizione del conducente. La prima, frequenza di corsi più un esame, è la lettera a) dell’articolo 6, paragrafo 1, e segue l’allegato I, sezione 2.1: 280 ore, di cui almeno 20 di guida individuale, delle quali al massimo otto su un terreno speciale o con un simulatore di alta qualità. La seconda, solo esami, è la lettera b) e segue la sezione 2.2, che non prevede alcuna ora di corso: un esame teorico di almeno quattro ore e un esame pratico composto da una prova di guida della durata minima di 90 minuti — dalla quale si possono dedurre fino a 30 minuti se il conducente sostiene anche la prova facoltativa su un terreno speciale o con un simulatore di alta qualità — più almeno 30 minuti dedicati a carico, comfort e sicurezza dei passeggeri, prevenzione della criminalità, rischi fisici e situazioni di emergenza, cioè i punti 1.5, 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 e 3.5 della sezione 1. L’articolo 6, paragrafo 2, è la qualificazione accelerata, a sua volta facoltativa per lo Stato membro in base all’articolo 3, paragrafo 2: 140 ore secondo la sezione 3, di cui almeno 10 di guida individuale, delle quali al massimo quattro su un terreno speciale o con un simulatore di alta qualità. Per un conducente che ha già una CQC per il trasporto di merci e passa al trasporto di passeggeri (articolo 5, paragrafo 5), le sezioni 2.1 e 3 prevedono invece 70 e 35 ore. Tutte richiedono poi la formazione periodica, «35 ore ogni cinque anni» secondo l’allegato I, sezione 4, con il primo corso da frequentare entro cinque anni dalla CQC, un termine che l’articolo 8, paragrafo 2, consente a uno Stato membro di ridurre a tre anni o di prorogare a sette; solo dopo quel primo corso l’articolo 8, paragrafo 3, fissa il ciclo quinquennale. Queste ore sono illustrate nella nostra pagina sugli obblighi di esercizio di una flotta di autobus, e le esenzioni che fanno cadere del tutto l’obbligo nella pagina sulla CQC, la carta di qualificazione del conducente.
Il certificato è attestato dal codice dell’Unione 95, che in base all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561 le autorità competenti appongono accanto alle categorie corrispondenti, sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente (CQC). Nell’allegato I, parte E, della direttiva (UE) 2025/2205 il codice recita «Conducente titolare di CAP in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva (UE) 2022/2561 fino a …», e l’esempio fornito dall’allegato stesso è 95(1.1.2028). La Gran Bretagna pubblica regole proprie sulla Driver CPC per i conducenti di camion, autobus e pullman, illustrate nella nostra pagina sulla Driver CPC in Gran Bretagna.
Che cosa vale oggi
La direttiva 2006/126/CE è ancora in vigore; EUR-Lex la indica come in vigore e modificata, con la versione consolidata attuale datata 01/11/2020. Il suo articolo 4, paragrafo 4, fissa l’età minima per le categorie D1 e D1E a 21 anni alla lettera i), e per le categorie D e DE a 24 anni alla lettera k). L’articolo 4, paragrafo 7, deroga poi a queste età: l’età minima per il rilascio della patente di categoria D1 e D1E, e D e DE, «corrisponde all’età minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP» nella direttiva 2003/59/CE, la direttiva sulla CQC che la direttiva (UE) 2022/2561 ha codificato e abrogato; l’articolo 14 di quest’ultima stabilisce che i riferimenti al vecchio testo si intendono fatti al nuovo.
Qui la risposta ha due livelli, perché la disposizione è già stata riscritta una volta. L’articolo 27, lettera b), della direttiva (UE) 2025/2205 ha sostituito integralmente l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2561 — «il paragrafo 3 è sostituito dal seguente» — e la scheda EUR-Lex della direttiva sulla CQC fa decorrere quella sostituzione dal 25 novembre 2025. Ma l’articolo 29, paragrafo 1, della nuova direttiva concede agli Stati membri tempo fino al 26 novembre 2028 per adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi e impone loro di applicarle dal 26 novembre 2029, e l’articolo 27 non reca alcuna data propria anteriore. Fino ad allora a vincolare il conducente è la legge nazionale che recepisce il testo anteriore alla modifica, e l’unica versione consolidata che EUR-Lex elenca per la direttiva (UE) 2022/2561 è datata 23 dicembre 2022, quindi il testo che EUR-Lex fornisce per quella direttiva è ancora quello anteriore alla modifica. In quella versione si applicano tre soglie anziché una. Dai 21 anni, con la CQC accelerata dell’articolo 6, paragrafo 2, un conducente può guidare veicoli delle categorie D1 e D1+E, e veicoli delle categorie D e D+E solo «per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri». Dai 21 anni, con la CQC ordinaria dell’articolo 6, paragrafo 1, lo stesso conducente può guidare veicoli D e D+E senza quella condizione di distanza. E dai 23 anni la CQC accelerata apre in generale le categorie D e D+E. Al di sotto ci sono due opzioni nazionali: uno Stato membro può autorizzare il primo gruppo dai 18 anni nel proprio territorio con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 1, e il secondo dai 20, età che «può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».
In pratica, un conducente di 21 anni con la CQC accelerata resta limitato ai veicoli D1 e D1+E e ai servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri fino ai 23 anni: altri due anni, secondo i nostri calcoli.
Che cosa cambia, e quando
La direttiva (UE) 2025/2205 è stata pubblicata nella GU L, 2025/2205 del 5 novembre 2025 ed EUR-Lex la registra come in vigore. L’articolo 31 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè al 25 novembre 2025, secondo i nostri calcoli. L’articolo 30, paragrafo 1, abroga la direttiva 2006/126/CE con effetto dal 26 novembre 2029, ad eccezione del suo articolo 6, paragrafo 4, lettera c), abrogato con effetto dal 26 novembre 2027; l’articolo 30, paragrafo 2, abroga il regolamento (UE) n. 383/2012 dalla stessa data del 2029. Fino ad allora la vecchia direttiva resta in vigore, salvo quell’unico punto.
L’articolo 29 fissa il calendario. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi entro il 26 novembre 2028 e le applicano dal 26 novembre 2029, con due eccezioni: le equivalenze per i veicoli alimentati con combustibili alternativi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere j) e k), sono adottate e applicate dal 26 novembre 2027, e il sistema di guida accompagnata dell’articolo 17 dal 26 novembre 2028. All’articolo 27, che riscrive la direttiva sulla CQC, non è attribuita una data distinta, quindi le misure che lo recepiscono rientrano in quella generale.
Le due metà della questione dell’età si muovono insieme. Sul versante della patente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), mantiene i 24 anni per D e DE, e la lettera g) fissa 21 anni per D e DE «a condizione che il conducente sia titolare di un CAP» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561: l’uno o l’altro livello, non solo quello ordinario. Sul versante della qualificazione, l’articolo 5, paragrafo 3, che l’articolo 27 ha già inserito al posto del precedente nella direttiva (UE) 2022/2561, prevede un’unica età: dai 21 anni, con una CQC di cui all’articolo 6, paragrafo 1 o 2, un conducente può guidare veicoli delle categorie D, D+E, D1 e D1+E. La soglia dei 23 anni scompare del tutto, e la condizione dei 50 chilometri scompare da quella regola generale. Al posto della soglia, gli Stati membri possono istituire un sistema di monitoraggio per i conducenti di età inferiore ai 23 anni titolari di una CQC accelerata, e se tali conducenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione periodica sulla sicurezza stradale prima di compiere 23 anni, la frequenza è conteggiata ai fini delle 35 ore. Il considerando 50 dichiara apertamente l’intento: «È opportuno semplificare, senza compromettere la sicurezza stradale» le condizioni per guidare un autobus di categoria D o DE a partire da una determinata età dopo il conseguimento della qualifica professionale.
I 50 chilometri sopravvivono un livello più in basso, nelle deroghe nazionali. Il secondo comma del nuovo articolo 5, paragrafo 3, consente a uno Stato membro di autorizzare D1 e D1+E nel proprio territorio dai 18 anni con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 1; il terzo gli consente di autorizzare D e D+E dai 20 anni con la stessa CQC, e stabilisce che l’età «può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri o per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri». Nessuna delle due vie ai 18 anni per D e D+E è nuova: nella versione ancora applicata oggi, la lettera a), punto i), consente a uno Stato membro di autorizzare dai 18 anni, con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 1, i servizi di linea entro i 50 chilometri insieme a D1 e D1+E, e la lettera a), punto ii), consente di ridurre a 18 anni l’età di 20 quando il veicolo è guidato senza passeggeri. Il nuovo testo riunisce le due possibilità in un unico comma. Sono queste le limitazioni che la direttiva sulla patente incorpora: l’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), consente a uno Stato membro di scendere a 18 anni per D1, D1E, D e DE se il conducente è titolare di una CQC dell’articolo 6, paragrafo 1, e la lettera e), punto ii), assoggetta D e DE a quello stesso terzo comma: la coppia senza passeggeri o 50 chilometri. La lettera f) consente i 20 anni per D e DE con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 1.
Una patente rilasciata in giovane età si ferma al confine
Il limite territoriale vale già oggi. Quando uno Stato membro autorizza la guida a un’età inferiore in base alle opzioni nazionali della direttiva sulla CQC, il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2006/126/CE limita la validità della patente al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata «fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l’età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia titolare di un CAP».
Dal 26 novembre 2029 la regola si trova nell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/2205. Le patenti rilasciate in base alle deroghe dei paragrafi 2 e 3 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino a quando il titolare non raggiunge l’età minima di cui al paragrafo 1, dopo di che sono valide in tutta l’Unione. Gli altri Stati membri possono riconoscere le patenti rilasciate al di sotto delle età del paragrafo 1, ma il secondo comma stabilisce che essi «non riconoscono la validità delle patenti di guida rilasciate a norma del paragrafo 2, lettere b), e) ed f)». Le lettere e) ed f) sono le deroghe per gli autobus. Con il nuovo testo, un conducente abilitato in base all’una o all’altra è quindi per legge un conducente nazionale fino al raggiungimento dell’età del paragrafo 1.
Che cosa non cambia
La validità amministrativa resta di cinque anni, e resta una regola di base più che una durata fissa. L’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/126/CE attribuisce alle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E cinque anni, mentre le categorie per le auto ne hanno dieci, o fino a 15 a scelta dello Stato membro; l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della nuova direttiva ripete i cinque anni, fissando le categorie per le auto a 15, riducibili a 10 quando il diritto nazionale consente di usare la patente come documento d’identità. Entrambi consentono poi a uno Stato membro di ridurre la durata, ma solo la vecchia direttiva nomina la categoria D nel farlo. L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE consente di limitare la patente rilasciata a un conducente inesperto in qualsiasi categoria, di limitare a tre anni la prima patente rilasciata a un conducente inesperto nelle categorie C e D, di limitare qualsiasi singola patente quando occorre incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, come le restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali, e di ridurre la validità per i titolari che hanno compiuto 50 anni. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2205 mantiene l’impianto ma elimina la parte specifica per categoria, e con essa il limite dei tre anni, sposta l’età e aggiunge una facoltà. Le sue facoltà di riduzione sono: un limite per i conducenti inesperti in qualsiasi categoria, senza indicare alcun periodo; un limite per singole patenti quando occorre incrementare la frequenza dei controlli medici, delle autovalutazioni o di altre misure specifiche, comprese le restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali; una riduzione dai 65 anni; e una riduzione per le persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Nessuna delle nuove facoltà di riduzione nomina la categoria D: nel nuovo articolo 10, paragrafo 2, la categoria D compare solo nel periodo quinquennale stesso.
Anche la suddivisione medica resta invariata. L’allegato III di entrambe le direttive suddivide i conducenti in due gruppi, e il gruppo 2 è lo stesso elenco di otto categorie. In base al punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, i candidati del gruppo 2 sono sottoposti a un esame medico prima del primo rilascio della patente e successivamente sono «sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente». L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/2205 richiede un esame medico prima del primo rilascio per queste categorie «a prescindere dal fatto che sia stato effettuato un esame medico per un’altra categoria», e l’articolo 11, paragrafo 2, ne richiede uno prima del rinnovo. Il modulo di autovalutazione e il sistema nazionale di valutazione dell’idoneità alla guida che l’articolo 11, paragrafo 3, offre come alternative sono disponibili solo per le categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE. Con entrambi i testi il rinnovo della patente di un conducente di autobus comporta un controllo medico; il nuovo testo lo chiama esame medico.
Che cosa non viene esteso agli autobus
L’articolo 17 introduce la guida accompagnata dai 17 anni, contrassegnata con il codice dell’Unione 98.02, e dal 26 novembre 2028 gli Stati membri devono rilasciare tali patenti per la categoria B. Il paragrafo 2 consente loro di estendere il sistema alle categorie C1, C1E e C, con il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri che lo fanno. Le categorie per il trasporto di passeggeri non sono in quell’elenco, e il considerando 48 presenta il sistema come un contributo a «rendere la professione di conducente di autocarri più accessibile». Non apre una via verso l’autobus a 17 anni.
Il nuovo testo prevede due vie strette verso un veicolo per passeggeri senza patente D, e nessuna delle due vale fuori dal paese che la concede. Entrambe sono facoltative per lo Stato membro, ed entrambe autorizzano la guida solo nel territorio di quello Stato membro. L’articolo 9, paragrafo 4, consente agli Stati membri di «autorizzare sul loro territorio la guida», alla lettera a), di veicoli D1 con una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri con disabilità, da parte di conducenti di età superiore a 21 anni titolari di una patente di categoria B da almeno due anni, se i veicoli sono utilizzati per fini sociali da entità non commerciali e il conducente presta servizio come volontario: è la via che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2006/126/CE consente già oggi, «previa consultazione della Commissione». Se l’abilitazione è indicata sulla patente, il secondo comma dell’articolo 9, paragrafo 4, impone che lo sia «soltanto mediante i pertinenti codici nazionali», non con i codici dell’Unione dell’allegato I, parte E. L’articolo 9, paragrafo 5, applicato dal 26 novembre 2029, attribuisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare la guida di veicoli D o D1 «sui loro territori» da parte del titolare di una patente di categoria C; dipende da chi guida e non dalla sola patente, e non apre i veicoli D e D1 ai titolari della categoria C in generale. Il titolare deve essere la persona che effettua un controllo tecnico a norma della direttiva 2014/45/UE, e solo entro un raggio di 5 km dal centro di controllo, oppure un meccanico dell’officina che esegue una prova di guida dopo la riparazione del veicolo o a fini di manutenzione o ispezione, entro un raggio di 5 km dall’officina. Non può essere trasportata nessun’altra persona, e quando lascia il centro o l’officina il conducente deve poter dimostrare, in caso di controllo, a quale dei due scopi serve il viaggio.
Dove la soglia incontra la disponibilità di conducenti
L’IRU ha riferito nell’ottobre 2023 che in Europa c’erano 105 000 posti vacanti per conducenti di autobus e pullman, pari al 10 per cento dell’intera popolazione dei conducenti professionali e al 54 per cento in più rispetto al 2022, e che «senza interventi per attrarre e trattenere i conducenti, l’Europa potrebbe avere più di 275 000» posti vacanti entro il 2028. Lo stesso comunicato, e l’attuale pagina dell’IRU sulla carenza di conducenti, descrivono così la situazione demografica: meno del 3 per cento dei conducenti di autobus e pullman in Europa ha meno di 25 anni e più del 40 per cento ne ha più di 55. Il comunicato del 2023 indicava l’ostacolo in termini a cui la direttiva del 2025 risponde solo a metà. Chiedeva di abbassare l’età minima nei singoli paesi «senza accompagnarla con restrizioni di distanza come il limite dei 50 km». L’età di 21 anni prevista dall’Unione arriva effettivamente senza restrizioni di questo tipo. La via nazionale ai 18 anni per D e D+E — e l’abbassamento nei singoli paesi è proprio ciò che chiedeva il comunicato — no, perché è esattamente lì che il nuovo articolo 5, paragrafo 3, colloca i 50 chilometri.
Se il 26 novembre 2029 colmerà il divario non è una domanda a cui il testo possa rispondere. Ciò che mostra una lettura parallela delle due versioni dell’articolo 5, paragrafo 3 — un confronto nostro, non un’affermazione contenuta in nessuna delle due — è che da quella data la qualificazione accelerata dell’articolo 6, paragrafo 2, e la qualificazione ordinaria dell’articolo 6, paragrafo 1, danno accesso alle categorie D e D+E alla stessa età, 21 anni, eliminando lo scarto di due anni che oggi pesa su quella più breve.
Risposte rapide
- Quale patente serve per guidare un autobus in Europa?
- La categoria D, che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera j), della direttiva 2006/126/CE, il testo che si applica oggi, definisce come autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente. I veicoli per non più di 16 passeggeri e lunghi non più di 8 metri formano la categoria D1 secondo la lettera h), che una patente di categoria D copre anch'essa in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f). In base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), entrambe sono rilasciate solo ai conducenti già abilitati alla guida dei veicoli di categoria B. La direttiva (UE) 2025/2205, che gli Stati membri applicano dal 26 novembre 2029, riprende le due categorie all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punti viii) e x), aggiungendo per la D1 una soglia minima di più di 8 passeggeri, e le stesse due regole all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera i). Per guidare un tale veicolo nel trasporto su strada serve inoltre la carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi della direttiva (UE) 2022/2561, al di fuori delle esenzioni del suo articolo 2, tra cui rientrano i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a fini non commerciali.
- Qual è l'età minima per guidare un autobus nell'UE?
- 24 anni per le categorie D e DE in base all'articolo 4, paragrafo 4, lettera k), della direttiva 2006/126/CE, la direttiva in vigore, e 21 per le categorie D1 e D1E in base alla lettera i) dello stesso paragrafo. L'articolo 4, paragrafo 7, deroga poi a queste età: l'età minima per il rilascio di queste categorie «corrisponde all'età minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP» nella direttiva sulla CQC, oggi la direttiva (UE) 2022/2561. Nella versione anteriore alla modifica del suo articolo 5, paragrafo 3, sono 21 anni per D e D+E con la CQC ordinaria dell'articolo 6, paragrafo 1; con la CQC accelerata dell'articolo 6, paragrafo 2, sono 21 anni per D1 e D1+E e per i servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, e 23 anni per D e D+E negli altri casi. Gli Stati membri possono autorizzare età inferiori nel proprio territorio. L'articolo 27 della direttiva (UE) 2025/2205 ha già sostituito quel paragrafo, ma gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il nuovo testo prima del 26 novembre 2029.
- L'UE abbassa a 21 anni l'età per guidare l'autobus?
- L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della direttiva (UE) 2025/2205 fissa 21 anni per le categorie D e DE se il conducente è titolare di una CQC di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561. Senza CQC, la lettera f) dello stesso paragrafo mantiene i 24 anni. L'articolo 29 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 26 novembre 2028 e di applicarle dal 26 novembre 2029. Per un conducente con la CQC ordinaria, i 21 anni non sono una novità: in base alle norme applicate oggi, l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2006/126/CE riprende l'età minima per D e DE dalla direttiva sulla CQC, e l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2022/2561, nella versione anteriore alla modifica, fissa 21 anni per D e D+E con una CQC di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Ciò che cambia nel 2029 è che anche la CQC accelerata dell'articolo 6, paragrafo 2, dà accesso a D e D+E a 21 anni invece che a 23, senza la condizione dei 50 chilometri che oggi vi si applica a 21 anni.
- Che differenza c'è tra la categoria D1 e la categoria D?
- Le dimensioni. In base all'articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126/CE, il testo che si applica oggi, la D1 copre i veicoli per non più di 16 passeggeri oltre al conducente, con una lunghezza massima non superiore a 8 metri; la definizione della categoria D alla lettera j) non fissa alcun limite superiore né dell'uno né dell'altro tipo. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punti viii) e x), della direttiva (UE) 2025/2205, applicato dal 26 novembre 2029, traccia la stessa linea e aggiunge per la D1 una soglia minima di più di 8 passeggeri. Anche l'età minima è diversa, ma, in base alla direttiva (UE) 2025/2205, che gli Stati membri applicano dal 26 novembre 2029, non per un conducente con CQC: l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), fissa 21 anni per D1 e D1E contro i 24 per D e DE della lettera f), ma la lettera g) dello stesso paragrafo fissa 21 anni anche per D e DE «a condizione che il conducente sia titolare di un CAP» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561.
- Per quanto tempo è valida una patente di categoria D?
- Cinque anni sono la regola di base dell'Unione più che un periodo fisso. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/126/CE attribuisce alle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E una validità amministrativa di cinque anni, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2025/2205 mantiene lo stesso periodo, ma entrambi consentono a uno Stato membro di ridurlo. Entrambi permettono di limitare la validità delle patenti rilasciate ai conducenti inesperti in qualsiasi categoria, e di singole patenti quando occorre incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, come le restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali; il nuovo testo aggiunge le autovalutazioni. Solo la vecchia direttiva consente di limitare a tre anni la prima patente di categoria C o D di un conducente inesperto. L'età a partire dalla quale si può ridurre la validità passa da 50 a 65 anni, e la nuova direttiva aggiunge una riduzione per le persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Il rinnovo è subordinato al continuo rispetto delle norme minime di idoneità dell'allegato III.
Fonti
- Directive (EU) 2025/2205 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2025 on driving licences — recitals 48 and 50, Articles 6, 7, 9, 10, 11, 17, 27, 29, 30 and 31, Annex I Part E, Annex III — Official Journal of the European Union
- Directive 2006/126/EC on driving licences (Recast), consolidated text of 1 November 2020 — Article 4, Article 6(1), (2) and (4), Article 7, Annex III — Official Journal of the European Union
- Directive (EU) 2022/2561 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers (codification) — Articles 2, 3, 5, 6, 8, 10 and 14, Annex I — Official Journal of the European Union
- Regulation (EU) 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles — Article 4, vehicle categories — Official Journal of the European Union
- UN Regulation No. 107 — Uniform provisions concerning the approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction (OJ L, 2026/139, 29.1.2026, incorporating text up to the 11 series of amendments) — paragraphs 2.1.1 and 2.1.2, vehicle classes — Official Journal of the European Union / UNECE
- Europe's bus and coach driver shortage widens 54%, grim outlook to 2028 — IRU — World Road Transport Organisation
- Driver shortage — IRU — World Road Transport Organisation