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Patente C per camion: categorie C1, C1E, C e CE e le età per ottenerle

Che cosa coprono le categorie C1, C1E, C e CE, le età minime in vigore oggi con e senza CQC, e che cosa cambia la direttiva (UE) 2025/2205, e da quando.

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Trattore stradale MAN verde con semirimorchio centinato a tre assi con le scritte Driver Training e Duvenbeck Akademie e un cartello L, nell'area di sosta di Kirchstetten in Austria
GT1976 — CC BY-SA 4.0

La patente di guida europea non ha una categoria chiamata «camion». Ha quattro categorie per il trasporto di merci, C1, C1E, C e CE, separate da una massa massima autorizzata di 7 500 kg, da un rimorchio di 750 kg e da un limite di otto passeggeri oltre al conducente. Nemmeno le età che vi sono legate sono un numero unico, perché la direttiva sulla patente in vigore rimanda in parte alla direttiva sulla qualificazione professionale, e la direttiva che la sostituisce è già stata adottata con un calendario che arriva al 26 novembre 2029. La Gran Bretagna pubblica le proprie norme sulle patenti tramite DVLA e DVSA; sono trattate a parte nei nostri articoli sulle patenti per mezzi pesanti e sulla qualificazione professionale dei conducenti in Gran Bretagna.

In breve, secondo la direttiva 2006/126/CE, la direttiva in vigore: un autoveicolo diverso da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg, progettato e costruito per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente, è di categoria C, che non ha un limite superiore di massa; la categoria C1 comprende gli stessi veicoli fino a una massa massima autorizzata di 7 500 kg. Entrambi possono trainare un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Un veicolo C che traina un rimorchio o un semirimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg è di categoria CE, che comprende allo stesso modo l’autoarticolato e il veicolo C con rimorchio, e un veicolo C1 che ne traina uno è di categoria C1E, purché il complesso non superi 12 000 kg. Un veicolo progettato e costruito per più di otto passeggeri rientra in una categoria per autobus, qualunque sia il suo peso, come spiegato in patenti per autobus.

Le quattro categorie per il trasporto di merci

La direttiva 2006/126/CE è la direttiva sulla patente di guida in vigore; EUR-Lex la indica come in vigore e modificata, con versione consolidata attuale del 01/11/2020. Definisce le quattro categorie all’articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a g).

Direttiva 2006/126/CE, articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a g), in vigore. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punti da iv) a vii), della direttiva (UE) 2025/2205, che gli Stati membri applicano dal 26 novembre 2029, mantiene gli stessi valori e descrive il rimorchio leggero con la sua categoria di omologazione, O1; la sua categoria B, al punto ii), comprende alcuni veicoli oltre 3 500 kg, come spiegato più avanti.
CategoriaChe cosa comprende
C1Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; vi si può agganciare un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg
C1EUna motrice di categoria C1 con un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché il complesso non superi 12 000 kg; oppure una motrice di categoria B con un rimorchio o semirimorchio oltre 3 500 kg, purché il complesso non superi 12 000 kg
CAutoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; vi si può agganciare un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg
CEUna motrice di categoria C con un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg

Tre elementi di queste definizioni fanno quasi tutto il lavoro. Il primo è la soglia dei 7 500 kg, che è l’intera differenza tra C1 e C: la categoria C non ha un limite superiore di massa. Il secondo è la parte sui passeggeri. Entrambe le categorie per il veicolo singolo escludono i veicoli delle categorie D1 o D e si limitano ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente, per cui un veicolo costruito per più passeggeri rientra in una categoria per autobus, qualunque sia il suo peso; queste sono spiegate in patenti per autobus. Il terzo è il rimorchio. Un veicolo C1 o C può trainare con la propria patente un rimorchio fino a 750 kg, e uno più pesante porta il complesso nella C1E o nella CE.

La CE non ha un tetto di massa proprio. La sua definizione chiede soltanto che la motrice sia di categoria C e che il rimorchio o il semirimorchio superi 750 kg, per cui comprende allo stesso modo l’autoarticolato e il veicolo C con rimorchio; l’allegato II, punto 5.2, accetta l’uno o l’altro come veicolo d’esame per la categoria. Quanto possa effettivamente pesare su strada un complesso del genere dipende da un’altra normativa, spiegata nel nostro articolo sui pesi dei camion.

La C1E è l’unica delle quattro categorie la cui definizione pone un tetto al complesso, 12 000 kg, ed è quella con un secondo accesso. Il suo secondo trattino comprende una motrice di categoria B con un rimorchio o semirimorchio oltre 3 500 kg, purché il complesso resti entro 12 000 kg. È lì che finisce un’auto o un furgone che traina un rimorchio pesante, perché la categoria BE, alla lettera c) dello stesso paragrafo, si ferma a un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 3 500 kg.

Le soglie della patente non sono quelle dell’omologazione. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/858 divide i veicoli merci per massa massima in N1, non superiore a 3,5 tonnellate, N2, superiore a 3,5 e non superiore a 12 tonnellate, e N3, superiore a 12 tonnellate. La patente condivide il primo confine ma non il secondo: il suo passaggio dalla C1 alla C avviene a 7 500 kg di massa massima autorizzata, all’interno della fascia N2, per cui un veicolo N2 non è per questo un veicolo C1. I due sistemi si toccano nel rimorchio. Dove la direttiva 2006/126/CE parla di un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg, la direttiva (UE) 2025/2205 parla di un rimorchio di categoria O1 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), di quel regolamento, cioè un rimorchio con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate.

Quale patente viene prima di quale

Oggi le categorie sono graduate. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/126/CE rilascia la C1 e la C solo ai conducenti già abilitati alla guida della categoria B, e la lettera b) rilascia la C1E e la CE solo ai conducenti già abilitati alla guida, rispettivamente, della C1 e della C, per cui una categoria per complessi si aggiunge sempre alla corrispondente categoria per il veicolo singolo. Nulla impone la C1 prima della C. L’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce poi le equivalenze verso il basso: la patente C vale per la C1 in base alla lettera f), la patente CE per i complessi C1E in base alla lettera c), e le patenti C1E e CE per i complessi BE in base alla lettera a).

Dal 26 novembre 2029 la graduazione si appiattisce. L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/2205 rilascia BE, C1, C1E, C e CE, insieme alle categorie per autobus, solo ai conducenti già in possesso della patente di categoria B, e non indica altri requisiti preliminari. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera d), rende la patente CE valida anche per la C e la C1, e la lettera f) rende la patente C1E valida per la C1. L’esame è pensato per il conducente che arriva a una categoria per complessi senza quella per il veicolo singolo: l’allegato II, punto 8, paragrafo 2, impone che, se il candidato non è già abilitato alla guida della C1 o della C, ne sia accertata la capacità di guidare il veicolo trainante senza rimorchio prima della guida nel traffico con il rimorchio agganciato. L’allegato II della direttiva 2006/126/CE non contiene un punto del genere. Letti insieme i due testi, e la lettura è nostra e non una frase dell’una o dell’altra direttiva, un conducente potrà passare dalla patente B alla CE in un solo passaggio quando si applicheranno le nuove norme, e avrà poi la C e la C1 per equivalenza.

Le età che valgono oggi

L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE fissa l’età minima a 18 anni per la C1 e la C1E, nell’ultimo trattino della lettera e), e a 21 anni per la C e la CE, nell’ultimo trattino della lettera g). Per la C e la CE non è tutta la risposta.

L’articolo 4, paragrafo 7, aggiunto dalla direttiva (UE) 2018/645, deroga alla lettera g): l’età minima per il rilascio della patente C o CE «corrisponde all’età minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP» (cioè la carta di qualificazione del conducente, CQC; nei testi dell’UE «CAP», certificato di abilitazione professionale) dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sulla qualificazione, «a seconda dei casi». Il rinvio cita ancora la direttiva 2003/59/CE, e l’articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2561, che l’ha abrogata, dispone che si intenda fatto al testo codificato. Il suo articolo 5, paragrafo 2, fissa 18 anni per la C e la C+E con la CQC ordinaria dell’articolo 6, paragrafo 1, 18 anni per la C1 e la C1+E con la CQC accelerata dell’articolo 6, paragrafo 2, e 21 anni per la C e la C+E con quella accelerata; nel suo allegato III, C+E e C1+E sono la notazione di quella direttiva per CE e C1E. Come questo rinvio regoli l’accesso alla professione è spiegato nel nostro articolo sulla disponibilità di autisti di camion in Europa, e che cosa comporti ciascun certificato nella pagina sulla CQC, la carta di qualificazione del conducente.

L’articolo 4, paragrafo 7, non dice espressamente che l’età inferiore dipende dal fatto che il candidato sia titolare del certificato; questa lettura è nostra. La nuova direttiva mette la condizione per iscritto. L’allegato VII della direttiva (UE) 2025/2205 fa corrispondere il primo comma dell’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 7, paragrafo 1, lettere e) e g), che concedono le rispettive età solo «a condizione che il conducente sia titolare di» una CQC. Con il certificato accelerato l’età è 21 anni, lo stesso valore della lettera g) del vecchio testo.

Età minime per le categorie merci: direttiva 2006/126/CE, articolo 4, paragrafo 4, in vigore; direttiva (UE) 2022/2561, articolo 5, paragrafo 2, a cui l’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva del 2006 rinvia per la C e la CE; direttiva (UE) 2025/2205, articolo 7, paragrafo 1, che gli Stati membri applicano dal 26 novembre 2029. Le opzioni nazionali sono spiegate nel testo.
CategoriaDirettiva 2006/126/CE, oggiCon una CQC, direttiva (UE) 2022/2561Direttiva (UE) 2025/2205, dal 26 novembre 2029
C1, C1E18, lettera e)18, lettera a), punto ii), con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 218, lettera b)
C, CE21, lettera g)18, lettera a), punto i), con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 1; 21, lettera b), con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 221, lettera d); 18, lettera e), con una CQC dell’articolo 6, paragrafo 1

La direttiva sulla patente prevede un’unica opzione nazionale sotto i 21 anni che non dipende dalla CQC, ed è ristretta. Il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 6, consente a uno Stato membro di abbassare a 18 anni l’età minima per la categoria C per i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell’ordine pubblico e per i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione. Una patente rilasciata in questo modo vale solo sul territorio dello Stato membro di rilascio finché il titolare non raggiunge l’età minima dei paragrafi da 2 a 4, e gli altri Stati membri possono, ma non devono, riconoscerla sul proprio.

Anche la direttiva sulla qualificazione ha una sua opzione. In base all’ultimo comma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2561, uno Stato membro può autorizzare un conducente a guidare nel proprio territorio prima di aver ottenuto la CQC, se sta seguendo un corso nazionale di istruzione professionale di almeno sei mesi, per un periodo massimo di tre anni. Quella disposizione riguarda il certificato, non la patente, e non indica alcuna età.

In Turchia

Entrambe le direttive sono rivolte agli Stati membri: la direttiva 2006/126/CE con il suo articolo 19, la direttiva (UE) 2025/2205 con il suo articolo 32. In Turchia le categorie di patente, e le condizioni di età e di esperienza per ottenerla, sono rimesse a un regolamento dagli articoli 38 e 41 della legge n. 2918 sul traffico stradale (Karayolları Trafik Kanunu), e il regolamento sul traffico stradale (Karayolları Trafik Yönetmeliği), che secondo il suo articolo 2 è stato emanato in base a quella legge, le fissa.

L’articolo 75 del regolamento usa gli stessi quattro nomi di categoria per le merci, con una formulazione propria. La C1 è rilasciata a chi guiderà autocarri e trattori stradali con massa massima a pieno carico superiore a 3 500 kg e non superiore a 7 500 kg, la C a chi guiderà autocarri e trattori stradali, e la CE a chi guiderà complessi formati da un veicolo guidabile con patente C e da un rimorchio o semirimorchio con massa massima a pieno carico superiore a 750 kg; la C1E, come quella della direttiva, si ferma a un complesso di 12 000 kg. L’articolo 3 definisce l’autocarro come un veicolo a motore costruito per trasportare merci con massa massima ammissibile a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, e il trattore stradale come un veicolo a motore costruito per trainare rimorchi e semirimorchi che non trasporta merci.

L’articolo 85 consente al titolare della C di guidare anche i veicoli delle patenti M (ciclomotori), B, B1, C1 e F (trattori su ruote), e al titolare della CE quelli delle patenti M, B, BE, B1, C, C1, C1E e F e, se il titolare ha anche la categoria D, anche delle patenti DE, D e D1E. In base all’articolo 86, i titolari delle patenti B, C, C1, D e D1 possono anche trainare un rimorchio leggero con massa massima a pieno carico fino a 750 kg, 750 kg compresi.

L’articolo 76 richiede ai candidati di aver compiuto 18 anni per la C1 e la C1E e 21 per la C e la CE, e di avere almeno la categoria B per la C1 o la C, la categoria C1 per la C1E e la categoria C per la CE. Non prevede un’età di 18 anni per la C o la CE legata a un certificato di abilitazione professionale. L’unica età inferiore che indica per la C è 20 anni, per chi frequenta o ha concluso gli istituti di istruzione e formazione della Direzione generale della sicurezza o le scuole e i corsi per ufficiali e sottufficiali delle Forze armate turche elencati nell’articolo, e per i diplomati delle scuole universitarie che impartiscono formazione alla guida; si applica alle categorie A, C, D e D1, non alla CE, e a loro non è richiesta la condizione di esperienza prevista dall’articolo. In base all’articolo 87, le patenti C1, C1E, C e CE sono valide cinque anni.

Quando la nuova direttiva prende il posto della vecchia

EUR-Lex registra la direttiva (UE) 2025/2205 come in vigore dal 25 novembre 2025, ma essere in vigore non equivale a essere applicata. L’articolo 29, paragrafo 1, dà agli Stati membri tempo fino al 26 novembre 2028 per adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarvisi e impone di applicarle dal 26 novembre 2029, data dalla quale l’articolo 30, paragrafo 1, abroga la direttiva 2006/126/CE; EUR-Lex indica il 25 novembre 2029 come data di fine validità della vecchia direttiva. Due parti si applicano prima. L’articolo 29, paragrafo 2, anticipa al 26 novembre 2027 le equivalenze dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere j) e k), data dalla quale l’articolo 30, paragrafo 1, abroga il vecchio articolo 6, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 29, paragrafo 3, anticipa al 26 novembre 2028 il sistema di guida accompagnata dell’articolo 17. A parte queste due parti, le definizioni, le età e le regole di validità che un’autorità competente per le patenti applica fino al 26 novembre 2029 sono quelle della direttiva 2006/126/CE recepita nel diritto nazionale. L’allegato VII, la tavola di concordanza, riporta il vecchio articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a g), nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punti da iv) a vii), della nuova direttiva, e i relativi trattini sull’età nell’articolo 7, paragrafo 1.

Che cosa cambia nel 2029, e che cosa prima

Per i conducenti dai 18 anni in su, le età per le categorie merci non cambiano. L’articolo 7, paragrafo 1, mantiene 18 anni per la C1 e la C1E alla lettera b) e 21 per la C e la CE alla lettera d), e la lettera e) scrive l’eccezione professionale nella stessa direttiva sulla patente: 18 anni per la C e la CE «a condizione che il conducente sia titolare di» una CQC di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561. L’articolo 27 della nuova direttiva modifica l’articolo 5 della direttiva sulla CQC, ma solo aggiungendo una lettera c) al paragrafo 2 e sostituendo il paragrafo 3, che contiene le età per il trasporto di passeggeri. Le lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 2, cioè le età per le merci della tabella sopra, restano come sono.

L’opzione nazionale per i servizi di emergenza viene riformulata. L’articolo 7, paragrafo 3, consente a uno Stato membro di abbassare a 18 anni l’età per la categoria C per i veicoli di emergenza a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, e per i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione; il vecchio testo cita i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell’ordine pubblico. In base all’articolo 7, paragrafo 4, una patente del genere vale ancora solo sul territorio dello Stato membro di rilascio finché il titolare non raggiunge l’età del paragrafo 1, e un terzo comma consente agli Stati membri di riconoscere reciprocamente quelle rilasciate per i veicoli di emergenza.

Chi ha 17 anni è il caso davvero nuovo, e segue la data del 2028. L’articolo 17, paragrafo 2, consente a uno Stato membro, per la guida sul proprio territorio, di rilasciare patenti C1, C1E o C con il codice dell’Unione 98.02 ai candidati che hanno compiuto 17 anni e sono titolari di una CQC ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, per la categoria C, o dell’articolo 6, paragrafo 2, per la C1 e la C1E. La CE non è nell’elenco, e il sistema è facoltativo per lo Stato membro. Queste patenti sono riconosciute reciprocamente solo tra gli Stati membri che le rilasciano, e in base all’articolo 17, paragrafo 3, il titolare che non ha ancora 18 anni guida solo con un accompagnatore seduto sul sedile anteriore del passeggero. Le condizioni per l’accompagnatore, e che cosa significhi il sistema per le assunzioni, sono spiegate nel nostro articolo sulla disponibilità di autisti di camion in Europa; la corrispondente lettera c) che l’articolo 27, lettera a), aggiunge all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sulla CQC è trattata nella pagina sulla CQC, la carta di qualificazione del conducente.

Tre modifiche portano i veicoli della fascia di massa della C1 alla portata della patente di categoria B, e la prima arriva prima del 2029. Oggi l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2006/126/CE consente a uno Stato membro, previa consultazione della Commissione, di autorizzare sul proprio territorio il titolare di una patente di categoria B rilasciata da almeno due anni a guidare un veicolo alimentato con combustibili alternativi con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg per il trasporto di merci, senza rimorchio. Le condizioni sono due: la massa oltre i 3 500 kg deve essere dovuta esclusivamente alla massa aggiuntiva del sistema di propulsione rispetto a un veicolo delle stesse dimensioni con un motore convenzionale a combustione, e la capacità di carico non deve aumentare. Dal 26 novembre 2027, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), della direttiva (UE) 2025/2205 sostituisce questa possibilità con un’equivalenza prevista dalla direttiva stessa: due anni dopo il primo rilascio, la patente di categoria B vale anche per gli autoveicoli alimentati in tutto o in parte con combustibili alternativi e omologati a norma del regolamento (UE) 2018/858, con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg, compresi i veicoli di emergenza ed esclusi i camper, e con un rimorchio fino a un complesso di 5 000 kg se è stata soddisfatta la condizione di formazione o di prova dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii). La lettera j) non ripete né la condizione sulla massa del sistema di propulsione né quella sulla capacità di carico. La lettera k) estende l’equivalenza alla patente BE per un veicolo di questo tipo che traina un rimorchio o un semirimorchio di categoria O1 o O2.

Le altre due arrivano con il resto della direttiva il 26 novembre 2029, nella definizione della categoria B all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii). Dopo un corso di formazione o una prova di capacità e comportamento ai sensi dell’allegato V, o entrambi se lo Stato membro li richiede entrambi, la patente di categoria B comprende anche un camper con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg, anche con rimorchio se il complesso non supera 5 000 kg. Lo stesso punto comprende i veicoli di emergenza, ma solo previa autorizzazione di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera d): veicoli a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso e i veicoli dei vigili del fuoco, oltre 3 500 kg ma non oltre 5 000 kg, rimorchio compreso, guidati sul territorio di quello Stato membro da titolari di patente B che hanno compiuto 20 anni, hanno completato la stessa formazione o prova e guidano esclusivamente per lo scopo a cui il veicolo è destinato, comprese le necessarie attività di manutenzione e le prove di guida. Gli Stati membri possono riconoscere reciprocamente le patenti rilasciate in base a quel punto, e l’allegato VII non indica per esso alcun precedente nella direttiva 2006/126/CE.

La nuova direttiva introduce anche un periodo di prova che la vecchia non prevede; l’allegato VII non indica alcun precedente per l’articolo 18. Il titolare di una patente rilasciata dopo una prova di guida è un conducente inesperto per almeno due anni, e gli Stati membri devono fissare per i conducenti inesperti norme o sanzioni, o entrambe, più rigorose che per gli altri sulla guida in stato di ebbrezza. Un conducente inesperto che ha già un’altra categoria è soggetto in linea di principio solo a ciò che resta del periodo in corso, ma per le categorie diverse dalla AM uno Stato membro può esigere un periodo di prova aggiuntivo o integrativo, «in particolare per tener conto dei diversi rischi e delle necessarie competenze inerenti alla nuova categoria di patente di guida».

Validità, rinnovo e visita medica

Le categorie merci e passeggeri condividono qui un unico regime, i cui dettagli, compresi i poteri degli Stati membri di ridurre la validità secondo entrambe le direttive, sono spiegati in patenti per autobus. In breve, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/126/CE attribuisce alle categorie C, CE, C1 e C1E, insieme alle quattro categorie per autobus, una validità amministrativa di cinque anni, e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2025/2205 mantiene i cinque anni. Il rinnovo in base all’articolo 7, paragrafo 3, della vecchia direttiva dipende dal continuo rispetto delle norme minime di idoneità fisica e mentale dell’allegato III e dalla residenza normale nello Stato membro di rilascio, o dalla prova di almeno sei mesi di studio in quello Stato. L’allegato III colloca tutte e otto le categorie pesanti nel gruppo 2, e il suo punto 4 impone una visita medica prima del primo rilascio e un controllo secondo il sistema nazionale dello Stato membro di residenza normale a ogni rinnovo; dal 26 novembre 2029, l’articolo 11, paragrafo 2, della nuova direttiva prevede una visita medica prima del rinnovo, e le alternative dell’articolo 11, paragrafo 3, cioè un modulo di autovalutazione o un sistema nazionale di valutazione dell’idoneità, non sono ammesse per queste categorie. Un potere di riduzione previsto dal nuovo articolo 10, paragrafo 2, non ha corrispondenti nell’articolo 7, paragrafo 3, del vecchio testo: consente a uno Stato membro di ridurre la validità delle patenti di persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Il certificato di formazione ADR del conducente per le merci pericolose è un documento distinto dalla patente, con una propria validità e un proprio rinnovo, trattato nel nostro articolo sul certificato di formazione ADR.

Su quale veicolo si sostiene l’esame

L’allegato II fissa i criteri minimi per il veicolo con cui si sostiene la prova di capacità e comportamento, e per le categorie merci sono ben al di sopra delle soglie della patente.

Veicoli d’esame minimi secondo l’allegato II, punto 5.2, della direttiva 2006/126/CE, in vigore. Gli Stati membri possono rendere i criteri più severi o aggiungerne altri.
CategoriaVeicolo d’esame minimo
C1Massa massima autorizzata di almeno 4 000 kg, lunghezza di almeno 5 m, in grado di raggiungere almeno 80 km/h; ABS; apparecchio di controllo; cassone chiuso largo e alto almeno quanto la cabina
C1EUn veicolo d’esame C1 con un rimorchio di massa massima autorizzata di almeno 1 250 kg; complesso lungo almeno 8 m e in grado di raggiungere almeno 80 km/h; cassone chiuso sul rimorchio; rimorchio presentato con una massa totale effettiva di almeno 800 kg
CMassa massima autorizzata di almeno 12 000 kg, lunghezza di almeno 8 m, larghezza di almeno 2,40 m, in grado di raggiungere almeno 80 km/h; ABS; un cambio che consente al conducente la selezione manuale delle marce; apparecchio di controllo; cassone chiuso largo e alto almeno quanto la cabina; presentato con una massa totale effettiva di almeno 10 000 kg
CEUn autoarticolato, o un veicolo d’esame C con un rimorchio lungo almeno 7,5 m; massa massima autorizzata di almeno 20 000 kg, lunghezza di almeno 14 m, larghezza di almeno 2,40 m, in grado di raggiungere almeno 80 km/h; ABS; un cambio che consente al conducente la selezione manuale delle marce; apparecchio di controllo; cassone chiuso largo e alto almeno quanto la cabina; presentato con una massa totale effettiva di almeno 15 000 kg

L’allegato II, punto 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2205 mantiene quelle masse e quelle dimensioni. Elimina dalle voci C e CE il requisito di un cambio con selezione manuale delle marce, ammette un veicolo d’esame C1 senza apparecchio di controllo se il candidato non viene esaminato sul suo uso, e raccomanda come buona prassi che il veicolo d’esame CE abbia una ralla e un cambio con almeno otto rapporti in avanti.

Il cambio decide anche che cosa c’è scritto sulla patente. In base all’allegato II, punto 5.1, della direttiva 2006/126/CE, un veicolo con cambio manuale è un veicolo dotato di un pedale della frizione che il conducente deve azionare quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. Tutto il resto conta come automatico, e una prova superata su un veicolo con cambio automatico viene annotata sulla patente, che allora può essere usata solo per veicoli con cambio automatico; l’allegato I indica questa restrizione con il codice 78. Secondo questa definizione conta il pedale, non il tipo di cambio, per cui un cambio manuale automatizzato senza pedale della frizione da azionare rientra tra gli automatici. Il punto 5.1.3 consente a uno Stato membro di non indicare la restrizione su una patente C, CE, C1 o C1E se il candidato è già titolare di una patente ottenuta su un veicolo con cambio manuale nella categoria B, BE o in una delle otto categorie pesanti, e ha eseguito durante la prova le manovre del punto 8.4: guidare in sicurezza e in modo da ridurre consumi ed emissioni, all’occorrenza selezionando manualmente le marce. Il nuovo allegato II mantiene questa opzione al punto 5, paragrafo 1, lettera c), ora per il candidato che è già titolare di una patente senza la restrizione per il cambio automatico. La formazione o la prova specifica che il punto 5, paragrafo 1, lettera b), del nuovo allegato aggiunge, per non avere la restrizione o eliminarla in seguito, è disponibile solo per le categorie A1, A2, A, B1, B e BE.

Risposte rapide

Quali veicoli si possono guidare con la patente C?
La patente C copre gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente, in base all'articolo 4, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2006/126/CE, la direttiva sulla patente di guida in vigore. A un veicolo di categoria C si può agganciare un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg; la categoria non ha un limite superiore di massa, e per un rimorchio più pesante serve la CE. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), rende la patente C valida anche per la C1, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), la rilascia solo ai conducenti già abilitati alla guida della categoria B. La guida professionale richiede inoltre la carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi della direttiva (UE) 2022/2561, fatte salve le esenzioni del suo articolo 2. In Turchia, l'articolo 75 del regolamento sul traffico stradale rilascia la categoria C a chi guiderà autocarri e trattori stradali, e l'articolo 85 consente al titolare della C di guidare anche i veicoli delle patenti M, B, B1, C1 e F.
Qual è l'età minima per la patente C o CE?
È di 21 anni in base all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2006/126/CE, la direttiva in vigore, il cui articolo 4, paragrafo 7, fa corrispondere l'età minima per il rilascio della patente C o CE all'età prescritta per i titolari di una CQC dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561, «a seconda dei casi». Quel paragrafo consente la C e la C+E dai 18 anni con la CQC ordinaria del suo articolo 6, paragrafo 1, e dai 21 anni con la CQC accelerata dell'articolo 6, paragrafo 2. La direttiva (UE) 2025/2205 mette la condizione per iscritto: dal 26 novembre 2029 il suo articolo 7, paragrafo 1, lettera e), fissa 18 anni per la C e la CE «a condizione che il conducente sia titolare di» una CQC dell'articolo 6, paragrafo 1. Uno Stato membro può anche abbassare a 18 anni l'età per la categoria C per i veicoli dei vigili del fuoco e del mantenimento dell'ordine pubblico e per i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione, ma una patente così rilasciata vale solo sul suo territorio finché il titolare non compie 21 anni. Dal 26 novembre 2028, l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2205 consente inoltre a uno Stato membro di rilasciare la patente di categoria C, ma non la CE, dai 17 anni al titolare di una CQC dell'articolo 6, paragrafo 1, per la guida sul suo territorio, con il codice dell'Unione 98.02 e con accompagnatore fino ai 18 anni. In Turchia, l'articolo 76 del regolamento sul traffico stradale richiede ai candidati di aver compiuto 21 anni per la C e la CE e 18 per la C1 e la C1E, senza un'età di 18 anni legata a un certificato di abilitazione professionale; l'unica età inferiore che indica per la C è 20 anni, per gli studenti e i diplomati di determinati istituti della polizia e delle Forze armate turche e per i diplomati delle scuole universitarie che impartiscono formazione alla guida, e non si applica alla CE.
Che differenza c'è tra la patente C1 e la patente C?
La differenza è la soglia dei 7 500 kg. La categoria C1 comprende i veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 7 500 kg, mentre la categoria C non ha un limite superiore di massa, in base all'articolo 4, paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE. Con la direttiva in vigore è diversa anche l'età minima: 18 anni per la C1, e 21 per la C, oppure 18 con una CQC dell'articolo 6, paragrafo 1. Dal 26 novembre 2028, l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2205 consente a uno Stato membro di rilasciare l'una o l'altra dai 17 anni al titolare della CQC corrispondente, per la guida accompagnata sul suo territorio. La patente C vale anche per la C1 in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f).
Si può guidare un camion da 7,5 tonnellate con la patente B?
No. La categoria B si ferma a una massa massima autorizzata di 3 500 kg in base all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2006/126/CE, e un veicolo oltre quel limite e fino a 7 500 kg è di categoria C1. Per i veicoli merci, l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva in vigore consente a uno Stato membro di autorizzare sul proprio territorio i titolari di una patente B rilasciata da almeno due anni a guidare veicoli merci alimentati con combustibili alternativi fino a 4 250 kg senza rimorchio. L'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), gli consente, con una disposizione distinta, di autorizzare i titolari di patente B con più di 21 anni e patente da almeno due anni a guidare veicoli oltre 3 500 kg, senza un limite superiore di massa, ma solo veicoli destinati essenzialmente a essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, utilizzati da organizzazioni non commerciali per fini sociali e modificati in modo da non poter trasportare più di nove persone né merci diverse da quelle strettamente necessarie a quello scopo. Dal 26 novembre 2027, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), della direttiva (UE) 2025/2205 sostituisce la lettera c) con un'equivalenza prevista dalla direttiva stessa: il veicolo resta limitato a 4 250 kg, con un rimorchio ammesso fino a un complesso di 5 000 kg se è soddisfatta la condizione di formazione o di prova dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii). Dal 26 novembre 2029, la categoria B comprende anche i camper fino a 4 250 kg dopo quella formazione o prova e, se uno Stato membro lo autorizza in base all'articolo 9, paragrafo 4, lettera d), i veicoli di emergenza fino a 5 000 kg, rimorchio compreso, guidati sul suo territorio da titolari di patente B di almeno 20 anni che hanno completato la stessa formazione o prova e guidano esclusivamente per lo scopo a cui il veicolo è destinato.
Quanto dura la validità della patente per camion?
Cinque anni. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/126/CE attribuisce alle categorie C, CE, C1 e C1E, insieme alle categorie per autobus, una validità amministrativa di cinque anni, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2025/2205 mantiene questo periodo dal 26 novembre 2029. Gli Stati membri possono ridurlo, e il rinnovo dipende dal continuo rispetto delle norme minime di idoneità fisica e mentale dell'allegato III.
Quali veicoli si possono guidare con la patente CE?
La patente CE copre i complessi di veicoli composti da una motrice di categoria C e da un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, in base all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2006/126/CE, la direttiva sulla patente di guida in vigore. La definizione non fissa un tetto per il complesso, per cui comprende allo stesso modo l'autoarticolato e il veicolo di categoria C con rimorchio. La patente CE vale anche per i complessi C1E in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per i complessi BE in base alla lettera a) dello stesso paragrafo e per la DE purché il titolare sia abilitato alla guida della categoria D, in base alla lettera b). Oggi la CE viene rilasciata solo ai conducenti già abilitati alla guida della C, in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); dal 26 novembre 2029, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/2205 indica la categoria B come unico requisito preliminare, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), rende la patente CE valida anche per la C e la C1. In Turchia, l'articolo 85 del regolamento sul traffico stradale consente al titolare della CE di guidare anche i veicoli delle patenti M, B, BE, B1, C, C1, C1E e F, e l'articolo 76 richiede la categoria C prima della CE.

Fonti

  1. Directive 2006/126/EC on driving licences (Recast), consolidated text of 1 November 2020 — Articles 4, 6, 7 and 19, Annex I point 12 (code 78), Annex II points 5.1, 5.2 and 8, Annex III points 1 and 4 — EUR-Lex, European Union
  2. Directive 2006/126/EC — document information: status, amending acts and dates of end of validity — EUR-Lex, European Union
  3. Directive (EU) 2025/2205 of 22 October 2025 on driving licences — Articles 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 27, 29, 30 and 32, Annex II points 5 and 8, Annex III point 1, Annex V, Annex VII — EUR-Lex, European Union
  4. Directive (EU) 2025/2205 — document information: status and dates — EUR-Lex, European Union
  5. Directive (EU) 2022/2561 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers (codification) — Articles 2, 3, 5, 6 and 14, Annex III — EUR-Lex, European Union
  6. Directive (EU) 2022/2561 — document information: status and amendments by Directive (EU) 2025/2205 — EUR-Lex, European Union
  7. Regulation (EU) 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers — Article 4(1), vehicle categories — EUR-Lex, European Union
  8. Karayolları Trafik Yönetmeliği (Road Traffic Regulation, Türkiye), Official Gazette 18/7/1997 No 23053, consolidated text including the amendment of 3/7/2026 No 33299 — Articles 2, 3, 75, 76, 85, 86 and 87 (Articles 75, 76, 85, 86 and 87 as replaced by Official Gazette 17/4/2015 No 29329; the paragraphs later added to Articles 76 and 85 are not used here) — Mevzuat Bilgi Sistemi, Republic of Türkiye
  9. Law No 2918 on Road Traffic (Karayolları Trafik Kanunu) — Articles 38 and 41 — Mevzuat Bilgi Sistemi, Republic of Türkiye