Regolamento F-gas: climatizzatori dei veicoli e gruppi frigoriferi
Regolamento (UE) 2024/573: perdite, registri, recupero, formazione, divieti; nella climatizzazione di veicoli pesanti e furgoni, controlli delle perdite e recupero dell'operatore dal 12 marzo 2027.

Nell’Unione europea il refrigerante dell’unità di refrigerazione di un autocarro frigorifero o di un rimorchio frigorifero, e quello della climatizzazione di veicoli pesanti e furgoni, rientra nel regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, il regolamento F-gas. Il regolamento è entrato in vigore l’11 marzo 2024, 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 20 febbraio 2024 (articolo 38), e ha abrogato il regolamento (UE) n. 517/2014 (articolo 37, paragrafo 1). Per le unità di refrigerazione degli autocarri frigorifero di oltre 3,5 tonnellate e dei rimorchi frigorifero si applicano già ora gli obblighi dell’operatore di far controllare le perdite dell’apparecchiatura da persone certificate al di sopra di una determinata carica, di tenere i registri di tali controlli e di far recuperare il gas da persone certificate. Per le apparecchiature di condizionamento d’aria e le pompe di calore di veicoli pesanti e furgoni, e per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri e container intermodali, gli obblighi dell’operatore relativi ai controlli delle perdite e al recupero decorrono dal 12 marzo 2027. Dal 1° gennaio 2026 i gas dell’allegato I con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 2 500 non possono essere usati per l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore, salvo i gas rigenerati o riciclati usati a determinate condizioni nelle apparecchiature esistenti, un’eccezione che termina il 1° gennaio 2032; per le apparecchiature di refrigerazione un divieto dello stesso tipo si applica dal 1° gennaio 2025. L’elenco dei prodotti che in base al regolamento non possono più essere immessi sul mercato non contiene alcuna voce per la climatizzazione dei veicoli né per le unità di refrigerazione per il trasporto.
Situazione al 27 ottobre 2026. Letto in quella data: il testo del regolamento (UE) 2024/573 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 febbraio 2024, nella versione inglese e nelle versioni tedesca, spagnola, francese, italiana e polacca. Le modifiche successive a tale pubblicazione, gli atti di esecuzione della Commissione adottati in base al regolamento e la direttiva 2006/40/CE, cui esso rinvia, non erano tra i testi letti.
Le apparecchiature dei veicoli nominate dal regolamento
Il regolamento si applica ai gas elencati negli allegati I, II e III, «da soli o come miscele contenenti tali sostanze», e «ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas» (articolo 2). Un’apparecchiatura è mobile quando è «solitamente in transito durante il funzionamento» (articolo 3, punto 21).
Seguono nell’articolo 3 tre definizioni di veicoli. L’autocarro frigorifero è un «veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera» (punto 23); il veicolo leggero frigorifero è lo stesso veicolo con massa pari o inferiore a 3,5 tonnellate (punto 25). Il rimorchio frigorifero è un «veicolo progettato e costruito per essere trainato da un veicolo stradale o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera» (punto 24), senza limite di massa nella definizione.
L’articolo 5, paragrafo 3, suddivide le apparecchiature mobili in tre gruppi, e l’articolo 8, paragrafo 3, li riprende per il recupero:
- a) «unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero»;
- b) «unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari»;
- c) «apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili».
Il regolamento usa la parola reefer solo alla lettera b) degli articoli 5, paragrafo 3, e 8, paragrafo 3, tra i container intermodali; i rimorchi frigorifero sono alla lettera a). Non definisce i veicoli pesanti né i furgoni e non nomina autobus o pullman. La carrozzeria del rimorchio in sé è descritta in tipi di rimorchi e semirimorchi. Il considerando 14 spiega perché il trasporto è incluso: «Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria contenute in un mezzo di trasporto presentano tassi di perdita particolarmente elevati a causa delle vibrazioni che si verificano durante il trasporto.»
Accanto ai tre gruppi esiste un’ulteriore categoria: le apparecchiature di condizionamento d’aria «nei veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE», la direttiva «relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore» (articolo 4, paragrafo 7, articolo 8, paragrafo 4, e articolo 10, paragrafo 1). Per il recupero, l’articolo 8, paragrafo 10, nomina anche i «veicoli stradali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE». Il regolamento non elenca esso stesso quali veicoli rientrino nella direttiva.
Gli obblighi di controllo delle perdite, di tenuta dei registri e di recupero sono rivolti agli operatori, e l’obbligo di controllo delle perdite anche ai fabbricanti. L’operatore è definito come «l’impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti, delle apparecchiature o degli impianti oggetto del presente regolamento o il proprietario, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell’operatore in circostanze specifiche» (articolo 3, punto 5).
| Gruppo | Controlli delle perdite e recupero a carico dell’operatore | Controlli delle perdite effettuati da | Recupero effettuato da | Installazione, assistenza, riparazione |
|---|---|---|---|---|
| a) Unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero | Nessun rinvio: gli articoli 5, paragrafo 5, e 8, paragrafo 5, nominano solo le lettere b) e c) | Certificato (articolo 5, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 1, lettera b)) | Certificato (articolo 8, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1, lettera c)) | Persone fisiche certificate (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)); certificate anche le persone giuridiche (articolo 4, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 2) |
| b) Unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali compresi i reefer, e vagoni ferroviari | Dal 12 marzo 2027 (articolo 5, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 5) | Certificato (articolo 5, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 1, lettera b)) | Attestato (articolo 8, paragrafo 4) | Persone fisiche certificate (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)); certificate anche le persone giuridiche (articolo 4, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 2) |
| c) Apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni e negli altri mezzi di trasporto elencati | Dal 12 marzo 2027 (articolo 5, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 5) | Attestato (articolo 5, paragrafo 4) | Attestato (articolo 8, paragrafo 4) | Attestato per manutenzione o assistenza e riparazione (articolo 4, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)) |
Quali gas, e come si calcola il loro potenziale di riscaldamento
L’allegato I elenca gli idrofluorocarburi (HFC) e altri composti fluorurati; l’allegato II, sezione 1, gli idro(cloro)fluorocarburi insaturi. Il potenziale di riscaldamento globale è l’effetto di riscaldamento di un chilogrammo di un gas rispetto a un chilogrammo di CO₂, su 100 anni salvo diversa indicazione (articolo 3, punto 1). Una tonnellata di CO₂ equivalente è il peso del gas in tonnellate metriche moltiplicato per il suo GWP (articolo 3, punto 3). Per una miscela, il GWP è la media dei valori dei suoi componenti ponderata in base alla loro quota in peso (allegato VI).
| Gas | Nome chimico o formula | Elencato in | GWP |
|---|---|---|---|
| HFC-32 | difluorometano | allegato I, sezione 1 | 675 |
| HFC-125 | pentafluoroetano | allegato I, sezione 1 | 3 500 |
| HFC-134a | 1,1,1,2-tetrafluoretano | allegato I, sezione 1 | 1 430 |
| HFC-143a | 1,1,1-trifluoroetano | allegato I, sezione 1 | 4 470 |
| HFC-1234yf | CF₃CF=CH₂ | allegato II, sezione 1 | 0,501 |
| HFC-1234ze e isomeri | CHF=CHCF₃ | allegato II, sezione 1 | 1,37 |
Controlli delle perdite: soglie, intervalli e date
L’articolo 5, paragrafo 1, impone a operatori e fabbricanti di provvedere affinché siano controllate per verificare la presenza di perdite le apparecchiature contenenti 5 tonnellate di CO₂ equivalente o più di gas dell’allegato I, oppure 1 chilogrammo o più di gas elencati nell’allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume. Per l’HFC-134a, con il suo GWP di 1 430 nell’allegato I, 5 tonnellate di CO₂ equivalente corrispondono a circa 3,5 kg (5 000 diviso 1 430, calcolo nostro). Per l’HFC-1234yf la soglia è fissata in peso, a 1 kg.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate sono esentate se sono etichettate come tali e contengono meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di gas dell’allegato I o meno di 2 kg di gas dell’allegato II, sezione 1 (articolo 5, paragrafo 1). La definizione di apparecchiature ermeticamente sigillate richiede, tra l’altro, giunture con «un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui» (articolo 3, punto 9).
L’obbligo raggiunge le apparecchiature mobili tramite l’articolo 5, paragrafo 3. I controlli sulle unità di refrigerazione delle lettere a) e b) sono effettuati da persone fisiche certificate; quelli sulle apparecchiature di condizionamento d’aria e sulle pompe di calore della lettera c) da persone in possesso almeno di un attestato di formazione (articolo 5, paragrafo 4). Per le lettere b) e c), l’articolo 5, paragrafo 5, dispone che l’obbligo di controllo delle perdite e i relativi intervalli «non si applicano agli operatori di apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), fino al 12 marzo 2027». Per la lettera c) gli obblighi «sono considerati soddisfatti se le apparecchiature mobili di condizionamento d’aria e le pompe di calore sono soggette a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite» (articolo 5, paragrafo 7).
| Carica | Senza sistema di rilevamento delle perdite | Con sistema di rilevamento delle perdite |
|---|---|---|
| Meno di 50 t di CO₂ equivalente, o meno di 10 kg | Almeno ogni 12 mesi | Almeno ogni 24 mesi |
| Da 50 a meno di 500 t di CO₂ equivalente, o da 10 a meno di 100 kg | Almeno ogni 6 mesi | Almeno ogni 12 mesi |
| 500 t di CO₂ equivalente o più, o 100 kg o più | Almeno ogni 3 mesi | Almeno ogni 6 mesi |
Il sistema di rilevamento delle perdite è un «dispositivo meccanico, elettrico o elettronico tarato per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra, che avverte l’operatore in caso di rilevamento di perdita» (articolo 3, punto 26). L’obbligo di installarne uno, all’articolo 6, riguarda solo le apparecchiature fisse.
Se è rilevata una perdita, l’apparecchiatura va riparata «senza indebito ritardo» (articolo 4, paragrafo 5). Per le apparecchiature soggette a controlli delle perdite, una persona certificata controlla poi la riparazione dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro un mese dalla riparazione; per le apparecchiature mobili dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), «un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione» (articolo 4, paragrafo 5). Il rilascio intenzionale dei gas nell’atmosfera è vietato «se non è tecnicamente necessario per l’uso previsto» (articolo 4, paragrafo 1).
Registri
Per ogni apparecchiatura soggetta a controlli delle perdite, l’operatore tiene registri della quantità e del tipo di gas contenuto, delle quantità aggiunte durante l’assistenza o a seguito di perdite con la data, della quantità recuperata, dell’eventuale riciclo o rigenerazione del gas aggiunto, dell’impresa che ha effettuato l’assistenza, il controllo o il recupero con il relativo numero di certificato, delle date e dei risultati dei controlli delle perdite e delle riparazioni e, dopo lo smantellamento, delle misure adottate per recuperare e smaltire il gas (articolo 7, paragrafo 1). Se i registri non sono conservati in una banca dati allestita dalle autorità dello Stato membro, l’operatore li conserva per almeno 5 anni, l’impresa che svolge le attività ne conserva copia per lo stesso periodo e i registri sono messi a disposizione dell’autorità competente o della Commissione su richiesta (articolo 7, paragrafo 2).
Recupero del gas
L’articolo 8, paragrafo 1, impone agli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di provvedere a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, «siano riciclate, rigenerate o distrutte». Per le unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero (lettera a)) il recupero è effettuato da persone fisiche certificate (articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera c)). Per le lettere b) e c), e per le apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE, «sono considerate adeguatamente qualificate soltanto le persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione» (articolo 8, paragrafo 4); l’obbligo di recupero dell’operatore per le lettere b) e c) si applica «a decorrere dal 12 marzo 2027» (articolo 8, paragrafo 5). Lo stesso livello di attestato vale per il recupero dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli stradali che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva (articolo 8, paragrafo 10).
I gas recuperati «non sono usati per caricare o ricaricare le apparecchiature a meno che il gas sia stato riciclato o rigenerato» (articolo 8, paragrafo 6). La depurazione di camion, autobus e rimorchi rottamati, con la rimozione di fluidi e gas, è descritta in veicoli fuori uso e regolamento (UE) 2026/1738.
Certificati e attestati di formazione
L’articolo 10, paragrafo 1, stabilisce due livelli per le persone fisiche. Il certificato è necessario per l’installazione, la manutenzione o assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), per i relativi controlli delle perdite e per il recupero dalle unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero. Almeno un attestato di formazione è necessario per la manutenzione o assistenza, la riparazione e il recupero delle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE; per il recupero dalle apparecchiature dell’articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c); e per la manutenzione o assistenza, la riparazione e i controlli delle perdite delle apparecchiature dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c). Entrambi i livelli riguardano i gas interessati o «pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali», con l’inciso «se del caso» al primo comma. Anche le persone giuridiche che effettuano l’installazione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle unità di refrigerazione delle lettere a) e b) sono certificate (articolo 10, paragrafo 2).
I programmi di certificazione coprono, tra le altre materie, la prevenzione delle emissioni, il recupero e la «manipolazione sicura delle apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici o funzionanti ad alta pressione o che comportano altri rischi pertinenti» (articolo 10, paragrafo 5). L’articolo 10, paragrafo 8, imponeva alla Commissione di stabilire entro il 12 marzo 2026, mediante atti di esecuzione, i requisiti minimi per i programmi di certificazione e gli attestati di formazione; gli Stati membri dispongono poi di un anno dall’entrata in vigore di tale atto per istituire o adeguare i propri programmi (articolo 10, paragrafi 3 e 4). I testi letti per questa pagina non indicano se tale atto sia stato adottato.
I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 «restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine» (articolo 10, paragrafo 9). Entro il 12 marzo 2027 gli Stati membri devono imporre alle persone fisiche certificate corsi di aggiornamento o un processo di valutazione almeno ogni 7 anni, e i titolari di un certificato o di un attestato a norma del vecchio regolamento devono farlo per la prima volta entro il 12 marzo 2029. Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati rilasciati in un altro Stato membro (articolo 10, paragrafo 10), e un’impresa può affidare un’attività disciplinata a un’altra impresa solo dopo aver verificato che questa sia in possesso dei certificati necessari (articolo 10, paragrafo 12).
I gas stessi seguono la qualifica. L’acquisto di gas dell’allegato I e dell’allegato II, sezione 1, per l’installazione, l’assistenza o la riparazione delle apparecchiature interessate è riservato ai titolari di un certificato e alle imprese che impiegano titolari di un certificato o di un attestato di formazione, e i venditori possono vendere tali gas solo a loro (articolo 11, paragrafo 6). Le qualifiche per i lavori sugli impianti ad alta tensione di camion e autobus elettrici sono una questione distinta, illustrata in chi può lavorare su camion e autobus ad alta tensione.
Divieti di assistenza in base al potenziale di riscaldamento globale
L’articolo 13, paragrafo 3, vieta l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiore a 40 tonnellate di CO₂ equivalente e, «A decorrere dal 1° gennaio 2025», per la manutenzione o l’assistenza «delle apparecchiature fisse di refrigerazione»; in questo punto la versione inglese dice «any refrigeration equipment» (qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione). Il divieto non si applica al materiale militare né alle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a meno 50 °C. Fino al 1° gennaio 2030, per le apparecchiature di refrigerazione esistenti restano consentiti i gas rigenerati in contenitori etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, e i gas riciclati recuperati da tali apparecchiature e utilizzati dall’impresa che ha effettuato il recupero o per conto della quale esso è stato effettuato.
L’articolo 13, paragrafo 4, estende il divieto alla climatizzazione: «A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento d’aria e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore.» Le stesse eccezioni per i gas rigenerati e riciclati valgono qui fino al 1° gennaio 2032. Nella versione inglese i paragrafi 3 e 4 non usano la parola «stationary» (fisso); nella versione italiana l’aggettivo «fisse» compare nel paragrafo 3, ma non nel paragrafo 4. Il paragrafo 5, che dal 1° gennaio 2032 estende il divieto ai gas con GWP pari o superiore a 750, è limitato alle «apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori)». Su richiesta motivata dell’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga ai divieti del paragrafo 4 o 5 per un periodo massimo di 4 anni qualora la sua valutazione evidenzi una carenza verificata di gas rigenerati e riciclati (articolo 13, paragrafo 6).
Ai contenitori non ricaricabili si applica una norma distinta. L’allegato IV, punto 1, elenca i «Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I, vuoti oppure riempiti del tutto o in parte, usati per l’assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, per pompe di calore», con il 4 luglio 2007 come data del divieto di immissione sul mercato, e l’articolo 11, paragrafo 3, vieta inoltre l’importazione, la fornitura, l’uso e l’esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas dell’allegato I e dell’allegato II, sezione 1.
Etichette
L’articolo 12, paragrafo 1, consente di immettere sul mercato, fornire o mettere a disposizione apparecchiature di refrigerazione, apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore, tra gli altri prodotti, solo se etichettate. L’etichetta indica che il prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra o che il suo funzionamento dipende da tali gas, riporta la denominazione industriale accettata del gas o la sua denominazione chimica e la quantità in peso e in CO₂ equivalente, oppure la quantità per cui l’apparecchiatura è progettata, insieme al GWP del gas (articolo 12, paragrafo 3). Le apparecchiature convertite a un gas diverso sono rietichettate. L’etichetta è «leggibile chiaramente e indelebile», è posta vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero o sulla parte che contiene il gas ed è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato (articolo 12, paragrafo 4). Le stesse informazioni figurano nei manuali d’uso e, per i gas con GWP pari o superiore a 150, anche nella «descrizione usata a fini di pubblicità» (articolo 12, paragrafo 16).
L’articolo 12 si applica dal 1° gennaio 2025 (articolo 38), mentre l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 ha continuato ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 (articolo 37, paragrafo 2). Le schede dei modelli di autobus e pullman di questo sito citano documenti dei costruttori che indicano la quantità di refrigerante dell’impianto di climatizzazione in chilogrammi e in tonnellate di CO₂ equivalente: MAN Lion’s Intercity, Neoplan Tourliner e Setra TopClass.
Nessun divieto di immissione sul mercato per i sistemi dei veicoli, e il riesame del 2027
L’allegato IV elenca i prodotti e le apparecchiature che non possono più essere immessi sul mercato, con le relative date (articolo 11, paragrafo 1). Le sue voci su refrigerazione, refrigeratori e condizionamento d’aria si trovano sotto le intestazioni «REFRIGERAZIONE FISSA», «REFRIGERATORI FISSI (CHILLERS)» e «APPARECCHIATURE FISSE DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI CALORE FISSE»; non vi è alcuna voce per la climatizzazione dei veicoli né per le unità di refrigerazione per il trasporto. Sotto «ALTRI PRODOTTI E APPARECCHIATURE», il punto 15 riguarda dal 4 luglio 2007 i «Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I», e l’articolo 13, paragrafo 2, dispone: «È vietato l’uso di SF₆ per il riempimento di pneumatici di autoveicoli.»
L’articolo 35, paragrafo 3, stabilisce il passo successivo per i veicoli: «Entro il 1° luglio 2027 la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull’esistenza di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili, che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nelle apparecchiature mobili di refrigerazione e di condizionamento, e presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare l’elenco riportato all’allegato IV.» Le categorie di isolamento ATP e le norme sulle registrazioni della temperatura nel trasporto refrigerato sono un tema a parte.
Controlli e sanzioni
Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche basate sui rischi, comprese visite in loco e la verifica della documentazione e delle apparecchiature (articolo 29). Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni e dovevano notificarle alla Commissione prima del 1° gennaio 2026 (articolo 31, paragrafo 1). In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti dei gas o di prodotti e apparecchiature che li contengono, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pari ad almeno 5 volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti in questione, e ad almeno 8 volte in caso di recidiva entro 5 anni (articolo 31, paragrafo 4).
Risposte rapide
- Quando iniziano i controlli delle perdite F-gas sulla climatizzazione dei veicoli pesanti?
- Per gli operatori, il 12 marzo 2027. L'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573 include le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore in veicoli pesanti e furgoni nell'obbligo di controllo delle perdite dell'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 5, rinvia tale obbligo per i loro operatori fino al 12 marzo 2027. L'obbligo si applica se l'apparecchiatura contiene 5 tonnellate di CO₂ equivalente o più dei gas elencati nell'allegato I, oppure 1 kg o più di quelli dell'allegato II, sezione 1, come l'HFC-1234yf. I controlli sono effettuati da persone in possesso almeno di un attestato di formazione, e l'obbligo è considerato soddisfatto se l'apparecchiatura è soggetta a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite (articolo 5, paragrafo 7).
- Con quale frequenza va controllata per le perdite l'unità di refrigerazione di un rimorchio frigorifero?
- Dipende dalla carica (articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573): almeno ogni 12 mesi sotto le 50 tonnellate di CO₂ equivalente di gas dell'allegato I o sotto i 10 kg di gas dell'allegato II, sezione 1; ogni 6 mesi da 50 a meno di 500 tonnellate o da 10 a meno di 100 kg; ogni 3 mesi da 500 tonnellate o 100 kg in su. Se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, gli intervalli sono di 24, 12 e 6 mesi. L'obbligo riguarda le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero contenenti almeno 5 tonnellate di CO₂ equivalente di gas dell'allegato I o 1 kg di gas dell'allegato II, sezione 1, e i controlli sono effettuati da persone fisiche certificate.
- L'HFC-134a si può ancora usare per l'assistenza alla climatizzazione dei veicoli?
- Il divieto dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573, che si applica dal 1° gennaio 2026, riguarda l'uso dei gas dell'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore. L'allegato I attribuisce all'HFC-134a un potenziale di riscaldamento globale di 1 430, al di sotto di tale soglia. Tra i singoli HFC dell'allegato I al di sopra della soglia figurano l'HFC-125 (3 500) e l'HFC-143a (4 470), e il valore di una miscela è la media dei valori dei suoi componenti ponderata in base alla loro quota in peso (allegato VI). I gas rigenerati o riciclati con valore pari o superiore a 2 500 restano consentiti per le apparecchiature esistenti fino al 1° gennaio 2032, alle condizioni dell'articolo 13, paragrafo 4.
- Chi può recuperare il refrigerante da un gruppo frigorifero o da un climatizzatore di un veicolo?
- Dalle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, le persone fisiche certificate a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 8, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1). Dalle unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero e container intermodali, e dalle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti e furgoni, le persone in possesso almeno di un attestato di formazione (articolo 8, paragrafo 4); per questi gruppi l'obbligo di recupero dell'operatore si applica dal 12 marzo 2027 (articolo 8, paragrafo 5). I gas recuperati possono essere usati per caricare o ricaricare le apparecchiature solo dopo essere stati riciclati o rigenerati (articolo 8, paragrafo 6).
- Il regolamento F-gas vieta i gas fluorurati nella climatizzazione dei veicoli nuovi?
- Non nel testo pubblicato il 20 febbraio 2024. L'allegato IV del regolamento (UE) 2024/573, l'elenco dei prodotti e delle apparecchiature che non possono più essere immessi sul mercato, raggruppa le voci su refrigerazione, refrigeratori e condizionamento d'aria sotto intestazioni relative alle apparecchiature fisse e non contiene alcuna voce per la climatizzazione dei veicoli né per le unità di refrigerazione per il trasporto. L'articolo 35, paragrafo 3, impone alla Commissione di pubblicare entro il 1° luglio 2027 una relazione che valuti se esistono alternative che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nelle apparecchiature mobili di refrigerazione e di condizionamento e, se del caso, di proporre una modifica dell'allegato IV.
Modelli citati in questo articolo
Fonti
- Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014 — Official Journal text of 20 February 2024: recital 14, Articles 1 to 13, 29, 31, 35, 37 and 38, Annexes I, II, IV and VI — EUR-Lex, European Union, 7 Feb 2024